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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04622/2026

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20754/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Isa -controricorrenti, ricorrenti in via incidentale - avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 818 /2023, depositata il 21 marzo2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10 febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 21 marzo Oggetto:buoni postali fruttiferi 2023, che, in riforma solo parziale della sentenza del Giudice di Pace di Sorrento, harideterminato l’importo delle spese processuali poste a carico della società e, per il resto, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato quest’ultima al pagamento in favore d i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di euro 250,00, oltre interessi, a titolo di rimborso di un buono postale fruttifero; -il Tribunale ha riferito che con la domanda originaria gli attori avevano allegato di aver sottoscrittoun buono fruttifero postale di euro 250,00, ma che alla scadenza il relativo pagamento era stato rifiutato dall’ente collocatoresul fondamento della maturata prescrizione, benché il titolo non recasse né la data di scadenza , né alcun timbro raffigurante i rendimenti del nuovo corso di buoni, e essi risparmiatori non fossero stati informati di eventuali scadenze del titolo a mezzo di affissioni presso gli uffici o tramite comunicazioni; -ha dato atto che il giudice di prime cure aveva escluso che il diritto fosse estinto per prescrizione atteso che, in assenza di utili indicazioni sul titolo o di informazioni ai titolari in ordine alle modalità di restituzione della somma investita, la scadenza del buono postale dovevaintendersi riferita all’anno solare, quindi al 31 dicembre 20 1 9 , e non già, come ritenuto dall’emittente, al 7 febbraio di tale anno; - ha, quindi, confermato sul punto la decisione del Giudice di Pace osservando che la previsione di cui all’art. 8 d.m.

Tesoro 17 ottobre 2001, secondo cui i buoni fruttiferi postali della serie in oggetto possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione, andava interpretatanel senso che la prescrizione decorrevadall’ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell’emissione; -ha, poi, riformato la sentenza appellata sul capo riguardante le spese, riducendo il compenso liquidato nella sentenza di primo grado alla parte vittoriosa; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -resistono con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali propongono ricorso incidentalecondizionato; - avverso tale ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non spiega alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo la ricorrente principale de nuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt.8, primo comma, d.

Ministro del Tesoro 19 dicembre 2000, e 8 d. [OSCURATO:PERSONA] 17 ottobre 2001, per aver la sentenza impugnata ritenuto che il termine di prescrizione del diritto al rimborso del titolo decorresse dall’ultimo giorno dell’anno di scadenza del titolo e non già dalla data di scadenza del titolo medesimo; -con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.23 d.P.R. 30 dicembre 2003 , n. 398 , e 2935, 2936, 2962 e 2963 cod. civ., per aver la Corte di appello individuato la data di scadenza del termine di prescrizionedei buoni in oggetto senza tener conto che per quanto riguarda i termini di prescrizione dei titoli di Stato il predetto art. 23 d.P.R. n. 398 del 2003 rinvia alle norme del codice civile; -i motivi , esaminabili congiuntamente, sono fondat i ; -in base al previgente art. 176 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione e d al 1° gennaio successivo i buoni nonriscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiestadell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni; -tale norma è stata abrogat a dall’art. 7 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che dovevano stabilire nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buonifruttiferi postali; -in seguito, l’art. 8, primo comma, d.m. 19 dicembre 2000 ha disposto che «I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titoloper quanto riguarda il capitale e gli interessi»; - p er effetto di tali disposizioni la prescrizione (che non si fosse consumata) dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni è stata rimodulata sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni), sia alla decorrenza (individuata non più nel 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella «data di scadenza del titolo»); - orbene, la conclusione cui è pervenuto il Tribunale conduce, nella sostanza, a una inammissibile ibridazione della nuova disciplina con la vecchia, preservando iltermine di durata decennale contemplato dalla prima e importando dalla seconda la regolamentazione della decorrenza della prescrizione (c osì, Cass. 28 luglio 2023, n. 23006 ; vedi anche Cass. 17 luglio 2025, n. 19722 ; Cass. 8 luglio 2025, n. 18831; Cass. 4 luglio 2025, n. 18208); - ne consegue che , diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello,il dies a quo del termine decennale di prescrizione in esame va individuato nella data di scadenza del titolo e non nel 31 dicembre dell’anno di scadenza del titolo medesimo; -con il ricorso incidentale si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 6 del d.

Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 dicembre 2000 e 6 d.m. 6 ottobre 2004 sostenendo che l’ente emittente non aveva provveduto alla consegna del foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, tra cui anche la scadenza del titolo; -il motivo è inammissibile; - i l ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché non può essere proposto dalla parte che, come nel caso in esame, sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appellosul capo di sentenza interessato dall’impugnazione (cfr. Cass. 25 ottobre 2023, n. 29662; Cass. 6 giugno 2023, n. 15893); -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, può decidersi nel merito con il rigetto della domanda originaria; - infatti, g iova rammentare che con il riordino della Cassa d epositi e prestiti operato con il d.lgs. 30 giugno 1999, n. 284, si è confermata la possibilità per l’ente di utilizzare fondi rimborsabili sotto forma (anche) di buoni fruttiferi postali per l’esercizio delle proprie funzioni, rimettendo a decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, l’individuazione delle caratteristiche di tali buoni e la definizione delle norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori (art. 2) e abrogando espressamente, dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, il capo VI del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (cd. codice postale), che disciplinava i buoni postali fruttiferi sino ad allora emessi; -mentre il previgente codice postale disciplinava, tra gli altri profili, la durata del buono postale, di regola trentennale, e il termine di prescrizione, fissato in cinque anni e riconosceva al governo il potere di variare il rendimento del buono postale, il d.lgs. n. 284 del 1999 non si occupa di nessuno di questi aspetti, limitandosi a rinviare ai successivi decreti la definizione delle condizioni generali ed economiche dei buoni fruttiferi postali oggetto delle serie in via di emissione; -in attuazione del menzionato art. 2 del d.lgs. n. 284 del 1999 è stato emanato il d.m. 19 dicembre 2000, il quale, nel premettere che i buoni fruttiferi postali sono emessi da Cassa depositi e prestiti s.p.a. con la garanzia dello Stato e collocati da [OSCURATO:PERSONA] (art. 1), prevedeche «l’emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per “serie” con decreti del Ministro […] ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l’eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario»(art. 2); -il d.m. 19 dicembre 2000 stabilisce , inoltre, all’art. 3, che laddove il buono postale è rappresentato da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, mentre laddove il buono postale non è rappresentato da un documento cartaceo si provvede alla redazione per iscritto del contratto e un esemplare è consegnato al sottoscrittore, unitamente al foglio informativo dell’emissione; - il successivo art. 6 impone all’ente collocatore di esporre un avviso sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi, che sono consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali; -infine, l’art. 8 prevede che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi, salva la facoltà della Cassa depositi e prestiti di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta; -quindi, in relazione alla trasformazione di Cassa d epositi e p restiti in società per azioni, operata con il d.l. 30 settembre 2003, n. 269, è stata prevista da tale decreto l’istituzione di un sistema di gestione separata relativo ai fondi rimborsabili sotto forma di buoni fruttiferi postali (art. 8) e l’emanazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze di un decreto (anche) per la determinazione dei criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei buoni fruttiferi postali, delle norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche (art. 11); - in attuazione di tale disposizione è stato emanato il d.m. 6 ottobre 2004 con cui, con particolare riferimento alle formalità in materia di contratti, pubblicità e comunicazioni ai titolari di buoni postali fruttiferi, si è stabilito che laddove il buono postale è rappresentato da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito, mentre laddove il buono è dematerializzato i contratti relativi al servizio di collocamento sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, è consegnato al sottoscrittore, unitamente al regolamento del prestito (art. 6, secondo e terzo commi); - è stato, inoltre, stabilito che l’ente collocatore metta a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico un foglio informativo contenente informazioni analitiche sull’emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (art. 6, primo comma) e che le comunicazioni dell’ente emittente ai titolari dei buoni postali fruttiferi vengano effettuate mediante l’inserzione di appositi avvisi nella [OSCURATO:PERSONA], nel suo sito web ed eventualmente mediante esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico dell’ente collocatore e su quotidiani a diffusione nazionale (art. 6, quarto comma); -dal riferito quadro normativo emerge, in primo luogo, che gli obblighi informativi previsti dai decreti emanati a seguito del riordino di Cassa depositi e prestiti non sono preordinati al riequilibrio di un asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favore dell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, atteso che gli stessi si pongono a valle della sottoscrizione del buono postale e si accompagnano alla consegna del titolo sottoscritto ovvero, in caso di titolo dematerializzato, del contratto concluso per iscritto.

Tali obblighi assolvono a una funzione riepilogativa e ricognitiva dei termini dell’operazione conclusa, consentendo al sottoscrittore una loro più immediata individuazione e agevole memorizzazione, tanto più utile laddove si consideri che si tratta di rapporti la cui disciplina è etero-integrata mediante l’applicazione di previsioni normative e aventi una durata non trascurabile.

Si tratta di informazioni che non attengono alla fase della formazione del contratto, ma la cui condivisione è imposta –e talvolta spontaneamente fornita dagli operatori – al fin e di favorire lo svolgimento di relazioni commerciali in un ambiente caratterizzato dalla fiducia reciproca, riducendo possibili incertezze dell’acquirente sui termini contrattuali e, conseguentemente, inefficienze delle relazioni commerciali medesime; - in secondo luogo, deve ritenersi che, come già affermato con riferimento alla disciplina del previgente codice postale (cfr. Cass., Sez.

Un., 11 febbraio 2019, n. 3963; successivamente, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748), i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza, e la loro disciplina è integrata dai decreti ministeriali cui è affidato il compito di indicarne il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario e la cui conoscenza legale è affidato alla pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, se un siffatto meccanismo di integrazione ab externo del rapporto contrattuale ex art. 1339 cod. civ. è ritenuto operante con riferimento, sotto il vigore del codice postale, anche alle modifiche apportate sul contenuto del rendimento del buono in corso di vigenza, nell’esercizio dello ius variandi, a maggiore ragione deve ammettersi in una situazione, quale quella in esame, in cui non è consentita alcuna modifica alla disciplina del buono, la quale rimane consacrata nel relativo contratto, così come integrato dalle disposizioni dei decreti del Ministro; -da quanto esposto in precedenza consegue che, sotto il vigore sia del d.m. 19 dicembre 2000, sia del d.m. 6 ottobre 2004, la sottoscrizione e consegna del buono, ovvero la conclusione per iscritto del relativo documento contrattuale in caso di buono detematerializzato, determina il perfezionamento del contratto tra il risparmiatore e l’emittente e, dunque, la manifestazione del consenso delle parti in ordine a un determinato programma negoziale, con conseguente operatività di eventuali obblighi informativi – tra cui, quello di consegna del foglio informativo di cui all’art. 3, d.m. 19 dicembre 2000 – solo sul piano dell’esecuzione del contratto.

Ciò trova conferma nel d.m. 6 ottobre 2004 in cui l’obbligo di consegna di tale foglio informativo all’investitore non è più presente, essendo sostituito dall’obbligo di metterlo a disposizione (in una versione più ricca di informazioni) nei locali aperti al pubblico, senza che ciò rilevi sul perfezionamento dell’operazione negoziale; -la sottoscrizione del buono postula, pertanto, che l’investitore abbia espresso il suo consenso in ordine agli elementi essenziali dell’operazione, quali l’importo sottoscritto, il tasso di interesse e la durata del finanziamento.

Ciò sia ove il buono postale o il documento contrattuale sottoscritto rechi la indicazione di tali elementi, sia ove gli stessi non siano stati ivi esplicitati, dovendosi ritenere che la loro conoscenza sia stata appresa dal sottoscrittore quanto meno a seguito della pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] del decreto del Ministro che regola l’emissione della specifica serie cui il buono appartiene.

Il nucleo essenziale sul quale si forma il consenso all’acquisto del buono postale, infatti, non può che includere anche gli elementi regolatori le condizioni economiche del rapporto così come indicati nel decreto istitutivo dell’emissione pubblicati nella [OSCURATO:PERSONA]; - non può, dunque, fondatamente sostenersi che la durata del titolo non faccia parte dell’accordo negoziale intervenuto tra il sottoscrittore e l’emittente e che per tale ragione quest’ultimo non sia a conoscenza di tale elemento; - o rbene, nel caso in esame la questione interessata dal motivo in esame verte sulla incidenza della mancata consegna del foglio informativo analitico rispetto alla decorrenza del termine di prescrizione, ossia se la mancata consegna di tale documento impedisce il decorso del termine prescrizionale ordinario; -in proposito, si osserva che l’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, in cui rientra l’ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, anche se dovuta a ragioni oggettive, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione (cfr. Cass. 29 giugno 2025, n. 17451; Cass. 28 aprile 2022, n. 13343; Cass.24 maggio 2021, n. 14193).

In altri termini, la prescrizione rileva per il mero fatto dell’inerzia, senza che siano possibili connotazioni soggettive; -invero, dalla disciplina della prescrizione emerge che per determinare l'estinzione del diritto è sufficiente il suo mancato esercizio per il tempo determinato dalla legge, non occorrendo, quindi, alcuna qualificazione o caratteristica del suddetto mancato esercizio.

Pertanto, la legge prende in considerazione unicamente il fatto oggettivo della inerzia; - c onferma della irrilevanza di elementi soggettivi per configurare l'inerzia si desume a contrario dalla norma sull'interruzione (art. 2943 cod. civ.), che elenca una serie di fatti indicati dalla legge come atti di esercizio del diritto (notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio, domanda proposta nel corso di un giudizio, etc.) in relazione ai quali si richiede che emerga in modo inequivocabile l'intento di esercitare il diritto, eventualmente mediante una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti puramente e semplicemente l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante; -in definitiva, dalla contrapposizione tra il mancato esercizio del diritto e l'esercizio dello stesso idoneo a interrompere la prescrizione, risulta, inequivocabilmente, che l'elemento volontaristico, inteso come intenzione del titolare, presenta rilevanza giuridica soltanto nel secondo caso, restando confermato, quindi, che, ai fini del decorso e del compimento della prescrizione, è sufficienteil mancato esercizio del diritto; - e ccezioni a questo principio s ono , come accennato in precedenza, unicamente quelle previste dall’art. 2941 cod. civ. quali cause di sospensione del termine prescrizionale.

Il n. 8 di tale disposizione attribuisce rilevanza alla condotta del debitore, ma solo limitatamente alla ipotesi in cui lo stesso abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito (e sino a che il dolo non sia stato scoperto).

Da ciò può desumersi che l’ordinamento, in ragione dell’interesse alla certezza dei rapporti giuridici cui l’istituto della prescrizione è preordinato, abbia inteso disinteressarsi di quelle condotte che abbiano ostacolato l’esercizio del diritto, sebbene imputabili al debitore, non presentanti carattere doloso; - nel caso in esame, non è prospettato il doloso occultamento dell’esistenza del debito da parte della società ricorrente, per cui non vi è luogo per l’applicazione dell’art. 2941, n. 8, cod. civ.; - sotto altro aspetto, si osserva che nella parte in cui il ricorso incidentale fa questione della responsabilità della società collocatrice per mancato assolvimento degli obblighi informativi in oggetto, la doglianza appare priva di concludenza, non essendovi evidenza della proposizione da parte dei ricorrenti incidentali di una domanda (subordinata o alternativa rispetto a quella di adempimento contrattuale) di risarcimento del danno per inadempimento di tali obblighi informativi; - va così data continuità al seguente principio di diritto enunciato da Cass. 10 febbraio 2026, n. 3686 del 2026, a seguito di pubblica udienza: «L’art. 2941 n. 8 cc. prevede quale causa di sospensione della prescrizione esclusivamente il comportamento doloso del debitore di occultamento del debito, e non anche condotte colpose di costui che abbiano ostacolato l’esercizio tempestivo del diritto, sicché non è configurabile quale fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria, avente come contenuto l’oggetto del diritto non esercitato nel termine di prescrizione, il comportamento inadempiente del debitore ad obblighi contrattuali che abbia costituito l’ostacolo di fatto, o l’impedimento soggettivo, all’esercizio tempestivo del diritto».

«In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essi concretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie, la mancata consegna del [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 3 del d.m.

Tesoro 19 dicembre 2000 all’acquirente dei buoni, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che, successivamente, eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell’intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’articolo 2946 cod. civ., non determina l’insorgere di un diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l’oggetto del diritto non esercitato tempestivamente,in favore del sottoscrittore, il quale lamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo cagionatogli dalla mancata consegna del Foglio suddetto». -appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi merito e di quelle di questo giudizio, avuto riguardo all’assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20754/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Isa -controricorrenti, ricorrenti in via incidentale - avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 818 /2023, depositata il 21 marzo2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10 febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 21 marzo Oggetto:buoni postali fruttiferi 2023, che, in riforma solo parziale della sentenza del Giudice di Pace di Sorrento, harideterminato l’importo delle spese processuali poste a carico della società e, per il resto, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato quest’ultima al pagamento in favore d i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di euro 250,00, oltre interessi, a titolo di rimborso di un buono postale fruttifero; -il Tribunale ha riferito che con la domanda originaria gli attori avevano allegato di aver sottoscrittoun buono fruttifero postale di euro 250,00, ma che alla scadenza il relativo pagamento era stato rifiutato dall’ente collocatoresul fondamento della maturata prescrizione, benché il titolo non recasse né la data di scadenza , né alcun timbro raffigurante i rendimenti del nuovo corso di buoni, e essi risparmiatori non fossero stati informati di eventuali scadenze del titolo a mezzo di affissioni presso gli uffici o tramite comunicazioni; -ha dato atto che il giudice di prime cure aveva escluso che il diritto fosse estinto per prescrizione atteso che, in assenza di utili indicazioni sul titolo o di informazioni ai titolari in ordine alle modalità di restituzione della somma investita, la scadenza del buono postale dovevaintendersi riferita all’anno solare, quindi al 31 dicembre 20 1 9 , e non già, come ritenuto dall’emittente, al 7 febbraio di tale anno; - ha, quindi, confermato sul punto la decisione del Giudice di Pace osservando che la previsione di cui all’art. 8 d.m. Tesoro 17 ottobre 2001, secondo cui i buoni fruttiferi postali della serie in oggetto possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione, andava interpretatanel senso che la prescrizione decorrevadall’ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell’emissione; -ha, poi, riformato la sentenza appellata sul capo riguardante le spese, riducendo il compenso liquidato nella sentenza di primo grado alla parte vittoriosa; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -resistono con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali propongono ricorso incidentalecondizionato; - avverso tale ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non spiega alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo la ricorrente principale de nuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt.8, primo comma, d. Ministro del Tesoro 19 dicembre 2000, e 8 d. [OSCURATO:PERSONA] 17 ottobre 2001, per aver la sentenza impugnata ritenuto che il termine di prescrizione del diritto al rimborso del titolo decorresse dall’ultimo giorno dell’anno di scadenza del titolo e non già dalla data di scadenza del titolo medesimo; -con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.23 d.P.R. 30 dicembre 2003 , n. 398 , e 2935, 2936, 2962 e 2963 cod. civ., per aver la Corte di appello individuato la data di scadenza del termine di prescrizionedei buoni in oggetto senza tener conto che per quanto riguarda i termini di prescrizione dei titoli di Stato il predetto art. 23 d.P.R. n. 398 del 2003 rinvia alle norme del codice civile; -i motivi , esaminabili congiuntamente, sono fondat i ; -in base al previgente art. 176 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione e d al 1° gennaio successivo i buoni nonriscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiestadell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni; -tale norma è stata abrogat a dall’art. 7 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che dovevano stabilire nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buonifruttiferi postali; -in seguito, l’art. 8, primo comma, d.m. 19 dicembre 2000 ha disposto che «I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titoloper quanto riguarda il capitale e gli interessi»; - p er effetto di tali disposizioni la prescrizione (che non si fosse consumata) dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni è stata rimodulata sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni), sia alla decorrenza (individuata non più nel 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella «data di scadenza del titolo»); - orbene, la conclusione cui è pervenuto il Tribunale conduce, nella sostanza, a una inammissibile ibridazione della nuova disciplina con la vecchia, preservando iltermine di durata decennale contemplato dalla prima e importando dalla seconda la regolamentazione della decorrenza della prescrizione (c osì, Cass. 28 luglio 2023, n. 23006 ; vedi anche Cass. 17 luglio 2025, n. 19722 ; Cass. 8 luglio 2025, n. 18831; Cass. 4 luglio 2025, n. 18208); - ne consegue che , diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello,il dies a quo del termine decennale di prescrizione in esame va individuato nella data di scadenza del titolo e non nel 31 dicembre dell’anno di scadenza del titolo medesimo; -con il ricorso incidentale si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 6 del d. Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 dicembre 2000 e 6 d.m. 6 ottobre 2004 sostenendo che l’ente emittente non aveva provveduto alla consegna del foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, tra cui anche la scadenza del titolo; -il motivo è inammissibile; - i l ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché non può essere proposto dalla parte che, come nel caso in esame, sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appellosul capo di sentenza interessato dall’impugnazione (cfr. Cass. 25 ottobre 2023, n. 29662; Cass. 6 giugno 2023, n. 15893); -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, può decidersi nel merito con il rigetto della domanda originaria; - infatti, g iova rammentare che con il riordino della Cassa d epositi e prestiti operato con il d.lgs. 30 giugno 1999, n. 284, si è confermata la possibilità per l’ente di utilizzare fondi rimborsabili sotto forma (anche) di buoni fruttiferi postali per l’esercizio delle proprie funzioni, rimettendo a decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, l’individuazione delle caratteristiche di tali buoni e la definizione delle norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori (art. 2) e abrogando espressamente, dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, il capo VI del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (cd. codice postale), che disciplinava i buoni postali fruttiferi sino ad allora emessi; -mentre il previgente codice postale disciplinava, tra gli altri profili, la durata del buono postale, di regola trentennale, e il termine di prescrizione, fissato in cinque anni e riconosceva al governo il potere di variare il rendimento del buono postale, il d.lgs. n. 284 del 1999 non si occupa di nessuno di questi aspetti, limitandosi a rinviare ai successivi decreti la definizione delle condizioni generali ed economiche dei buoni fruttiferi postali oggetto delle serie in via di emissione; -in attuazione del menzionato art. 2 del d.lgs. n. 284 del 1999 è stato emanato il d.m. 19 dicembre 2000, il quale, nel premettere che i buoni fruttiferi postali sono emessi da Cassa depositi e prestiti s.p.a. con la garanzia dello Stato e collocati da [OSCURATO:PERSONA] (art. 1), prevedeche «l’emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per “serie” con decreti del Ministro […] ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l’eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario»(art. 2); -il d.m. 19 dicembre 2000 stabilisce , inoltre, all’art. 3, che laddove il buono postale è rappresentato da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, mentre laddove il buono postale non è rappresentato da un documento cartaceo si provvede alla redazione per iscritto del contratto e un esemplare è consegnato al sottoscrittore, unitamente al foglio informativo dell’emissione; - il successivo art. 6 impone all’ente collocatore di esporre un avviso sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi, che sono consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali; -infine, l’art. 8 prevede che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi, salva la facoltà della Cassa depositi e prestiti di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta; -quindi, in relazione alla trasformazione di Cassa d epositi e p restiti in società per azioni, operata con il d.l. 30 settembre 2003, n. 269, è stata prevista da tale decreto l’istituzione di un sistema di gestione separata relativo ai fondi rimborsabili sotto forma di buoni fruttiferi postali (art. 8) e l’emanazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze di un decreto (anche) per la determinazione dei criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei buoni fruttiferi postali, delle norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche (art. 11); - in attuazione di tale disposizione è stato emanato il d.m. 6 ottobre 2004 con cui, con particolare riferimento alle formalità in materia di contratti, pubblicità e comunicazioni ai titolari di buoni postali fruttiferi, si è stabilito che laddove il buono postale è rappresentato da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito, mentre laddove il buono è dematerializzato i contratti relativi al servizio di collocamento sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, è consegnato al sottoscrittore, unitamente al regolamento del prestito (art. 6, secondo e terzo commi); - è stato, inoltre, stabilito che l’ente collocatore metta a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico un foglio informativo contenente informazioni analitiche sull’emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (art. 6, primo comma) e che le comunicazioni dell’ente emittente ai titolari dei buoni postali fruttiferi vengano effettuate mediante l’inserzione di appositi avvisi nella [OSCURATO:PERSONA], nel suo sito web ed eventualmente mediante esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico dell’ente collocatore e su quotidiani a diffusione nazionale (art. 6, quarto comma); -dal riferito quadro normativo emerge, in primo luogo, che gli obblighi informativi previsti dai decreti emanati a seguito del riordino di Cassa depositi e prestiti non sono preordinati al riequilibrio di un asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favore dell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, atteso che gli stessi si pongono a valle della sottoscrizione del buono postale e si accompagnano alla consegna del titolo sottoscritto ovvero, in caso di titolo dematerializzato, del contratto concluso per iscritto. Tali obblighi assolvono a una funzione riepilogativa e ricognitiva dei termini dell’operazione conclusa, consentendo al sottoscrittore una loro più immediata individuazione e agevole memorizzazione, tanto più utile laddove si consideri che si tratta di rapporti la cui disciplina è etero-integrata mediante l’applicazione di previsioni normative e aventi una durata non trascurabile. Si tratta di informazioni che non attengono alla fase della formazione del contratto, ma la cui condivisione è imposta –e talvolta spontaneamente fornita dagli operatori – al fin e di favorire lo svolgimento di relazioni commerciali in un ambiente caratterizzato dalla fiducia reciproca, riducendo possibili incertezze dell’acquirente sui termini contrattuali e, conseguentemente, inefficienze delle relazioni commerciali medesime; - in secondo luogo, deve ritenersi che, come già affermato con riferimento alla disciplina del previgente codice postale (cfr. Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963; successivamente, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748), i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza, e la loro disciplina è integrata dai decreti ministeriali cui è affidato il compito di indicarne il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario e la cui conoscenza legale è affidato alla pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, se un siffatto meccanismo di integrazione ab externo del rapporto contrattuale ex art. 1339 cod. civ. è ritenuto operante con riferimento, sotto il vigore del codice postale, anche alle modifiche apportate sul contenuto del rendimento del buono in corso di vigenza, nell’esercizio dello ius variandi, a maggiore ragione deve ammettersi in una situazione, quale quella in esame, in cui non è consentita alcuna modifica alla disciplina del buono, la quale rimane consacrata nel relativo contratto, così come integrato dalle disposizioni dei decreti del Ministro; -da quanto esposto in precedenza consegue che, sotto il vigore sia del d.m. 19 dicembre 2000, sia del d.m. 6 ottobre 2004, la sottoscrizione e consegna del buono, ovvero la conclusione per iscritto del relativo documento contrattuale in caso di buono detematerializzato, determina il perfezionamento del contratto tra il risparmiatore e l’emittente e, dunque, la manifestazione del consenso delle parti in ordine a un determinato programma negoziale, con conseguente operatività di eventuali obblighi informativi – tra cui, quello di consegna del foglio informativo di cui all’art. 3, d.m. 19 dicembre 2000 – solo sul piano dell’esecuzione del contratto. Ciò trova conferma nel d.m. 6 ottobre 2004 in cui l’obbligo di consegna di tale foglio informativo all’investitore non è più presente, essendo sostituito dall’obbligo di metterlo a disposizione (in una versione più ricca di informazioni) nei locali aperti al pubblico, senza che ciò rilevi sul perfezionamento dell’operazione negoziale; -la sottoscrizione del buono postula, pertanto, che l’investitore abbia espresso il suo consenso in ordine agli elementi essenziali dell’operazione, quali l’importo sottoscritto, il tasso di interesse e la durata del finanziamento. Ciò sia ove il buono postale o il documento contrattuale sottoscritto rechi la indicazione di tali elementi, sia ove gli stessi non siano stati ivi esplicitati, dovendosi ritenere che la loro conoscenza sia stata appresa dal sottoscrittore quanto meno a seguito della pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] del decreto del Ministro che regola l’emissione della specifica serie cui il buono appartiene. Il nucleo essenziale sul quale si forma il consenso all’acquisto del buono postale, infatti, non può che includere anche gli elementi regolatori le condizioni economiche del rapporto così come indicati nel decreto istitutivo dell’emissione pubblicati nella [OSCURATO:PERSONA]; - non può, dunque, fondatamente sostenersi che la durata del titolo non faccia parte dell’accordo negoziale intervenuto tra il sottoscrittore e l’emittente e che per tale ragione quest’ultimo non sia a conoscenza di tale elemento; - o rbene, nel caso in esame la questione interessata dal motivo in esame verte sulla incidenza della mancata consegna del foglio informativo analitico rispetto alla decorrenza del termine di prescrizione, ossia se la mancata consegna di tale documento impedisce il decorso del termine prescrizionale ordinario; -in proposito, si osserva che l’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, in cui rientra l’ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, anche se dovuta a ragioni oggettive, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione (cfr. Cass. 29 giugno 2025, n. 17451; Cass. 28 aprile 2022, n. 13343; Cass.24 maggio 2021, n. 14193). In altri termini, la prescrizione rileva per il mero fatto dell’inerzia, senza che siano possibili connotazioni soggettive; -invero, dalla disciplina della prescrizione emerge che per determinare l'estinzione del diritto è sufficiente il suo mancato esercizio per il tempo determinato dalla legge, non occorrendo, quindi, alcuna qualificazione o caratteristica del suddetto mancato esercizio. Pertanto, la legge prende in considerazione unicamente il fatto oggettivo della inerzia; - c onferma della irrilevanza di elementi soggettivi per configurare l'inerzia si desume a contrario dalla norma sull'interruzione (art. 2943 cod. civ.), che elenca una serie di fatti indicati dalla legge come atti di esercizio del diritto (notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio, domanda proposta nel corso di un giudizio, etc.) in relazione ai quali si richiede che emerga in modo inequivocabile l'intento di esercitare il diritto, eventualmente mediante una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti puramente e semplicemente l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante; -in definitiva, dalla contrapposizione tra il mancato esercizio del diritto e l'esercizio dello stesso idoneo a interrompere la prescrizione, risulta, inequivocabilmente, che l'elemento volontaristico, inteso come intenzione del titolare, presenta rilevanza giuridica soltanto nel secondo caso, restando confermato, quindi, che, ai fini del decorso e del compimento della prescrizione, è sufficienteil mancato esercizio del diritto; - e ccezioni a questo principio s ono , come accennato in precedenza, unicamente quelle previste dall’art. 2941 cod. civ. quali cause di sospensione del termine prescrizionale. Il n. 8 di tale disposizione attribuisce rilevanza alla condotta del debitore, ma solo limitatamente alla ipotesi in cui lo stesso abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito (e sino a che il dolo non sia stato scoperto). Da ciò può desumersi che l’ordinamento, in ragione dell’interesse alla certezza dei rapporti giuridici cui l’istituto della prescrizione è preordinato, abbia inteso disinteressarsi di quelle condotte che abbiano ostacolato l’esercizio del diritto, sebbene imputabili al debitore, non presentanti carattere doloso; - nel caso in esame, non è prospettato il doloso occultamento dell’esistenza del debito da parte della società ricorrente, per cui non vi è luogo per l’applicazione dell’art. 2941, n. 8, cod. civ.; - sotto altro aspetto, si osserva che nella parte in cui il ricorso incidentale fa questione della responsabilità della società collocatrice per mancato assolvimento degli obblighi informativi in oggetto, la doglianza appare priva di concludenza, non essendovi evidenza della proposizione da parte dei ricorrenti incidentali di una domanda (subordinata o alternativa rispetto a quella di adempimento contrattuale) di risarcimento del danno per inadempimento di tali obblighi informativi; - va così data continuità al seguente principio di diritto enunciato da Cass. 10 febbraio 2026, n. 3686 del 2026, a seguito di pubblica udienza: «L’art. 2941 n. 8 cc. prevede quale causa di sospensione della prescrizione esclusivamente il comportamento doloso del debitore di occultamento del debito, e non anche condotte colpose di costui che abbiano ostacolato l’esercizio tempestivo del diritto, sicché non è configurabile quale fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria, avente come contenuto l’oggetto del diritto non esercitato nel termine di prescrizione, il comportamento inadempiente del debitore ad obblighi contrattuali che abbia costituito l’ostacolo di fatto, o l’impedimento soggettivo, all’esercizio tempestivo del diritto». «In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essi concretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie, la mancata consegna del [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 3 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000 all’acquirente dei buoni, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che, successivamente, eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell’intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’articolo 2946 cod. civ., non determina l’insorgere di un diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l’oggetto del diritto non esercitato tempestivamente,in favore del sottoscrittore, il quale lamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo cagionatogli dalla mancata consegna del Foglio suddetto». -appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi merito e di quelle di questo giudizio, avuto riguardo all’assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legit
Sentenza Cassazione n. 04622/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris