CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 34458/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 24173 - 2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 4 s.a.s. - p.i.v.a.0095540969 -in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (in proprio) - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] elettivamente domiciliati, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Milano, alla via Broggi, n. 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] li rappresenta e difende in virtù di procura speciale inallegato al ricorso. RICORRENTI contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "Edit 4" s.a.s.nonché di [OSCURATO:PERSONA] (socio accomandatario), in persona delragionier [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via Tirso, n. 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato al controricorso, CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]-[OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]- [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - INTIMATE avverso la sentenza n.21 - 30.5/19.7.2019della Corte d'Appello di Milano, udita la relazione nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 6 I.fall. al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] chiedevano che fosse dichiarato il fallimento della "Edit 4" s.a.s. nonché del socio accomandatario, [OSCURATO:PERSONA]. Deducevano di aver lavorato alle dipendenze della "Edit 4" e di essere creditrici dell'accomandita, alla stregua dei verbali degli accordi di conciliazione all'uopo siglati e della sentenza n. 366/2015 del Tribunale di Monza, per gli importi, rimasti insoluti, di talune mensilità retributive e del t.f.r. Deducevano che gliesperiti pignoramenti erano rimasti senza esito. 2. Resistevano la "Edit 4" s.a.s. ed [OSCURATO:PERSONA]. Eccepivano l'insussistenza dei requisiti dimensionali ex art. 1, 2° co., I.fall. Eccepivano l'insussistenza dello stato di insolvenza. 3. Con sentenza n. 22/2019 il Tribunale di Monzadichiarava il fallimento. 4. La "Edit 4" s.a.s. ed [OSCURATO:PERSONA] proponevano reclamo. Instavano per la revoca della dichiarazione di fallimento. 5. Resisteva il curatore del fallimento. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. b110.0. 6. Con sentenza n. 21/2019 la Corte d'Appello di Milano rigettava il reclamo. Evidenziava la corte, in ordine al motivo di reclamo con il quale era stata addotta la violazione del diritto di difesa -siccome la documentazione acquisita ex officio dal Tribunale di Monza presso l'Agenzia delle Entrate in fase prefallimentare, attestante un'esposizione debitoria della "Edit 4" s.a.s. pari ed euro 118.001,29, dunque superiore a quella, pari ad euro 30.000,00, dichiarata dalla stessa accomandita, non era stata previamente sottoposta al contraddittorio tra le parti -che l'acquisita documentazione era stata inserita dalla cancelleria del tribunale all'interno del fascicolo cartaceo d'ufficio; che in pari tempo a nulla rilevava che la medesima documentazione non fosse stata inserita nel fascicolo telematico. Evidenziava la corte, in ordine al motivo di reclamo con il quale era stata contestatala sussistenza dei requisiti dimensionali di cui al 2° co. dell'art. 1 I.fall., che i reclamanti non avevano fornito dimostrazione dell'insussistenza dei requisiti di non fallibilità. Evidenziava ulteriormente che, pur ad ipotizzare il mancato superamento della soglia dimensionale di cui alla lett. c) del 2° co. dell'art. 1 I.fall., i reclamanti non avevano fornito dimostrazione del mancato superamento delle ulteriori soglie dimensionali di cui alle lett. a) e b) del 2° co. dell'art. 1 I.fall. 7. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso la "Edit 4" s.a.s. nonché il socio accomandatario, [OSCURATO:PERSONA]; ne hanno chiesto sulla scorta di duemotivi la cassazione. Il curatore del fallimento della "Edit 4" s.a.s. e del socio accomandatario, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con vittoria di spese.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. 8. Con il primomotivoi ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. cív. la nullità della sentenza e del procedimento. Premettono checon il reclamo ex art. 18 I.fall. avevano contestato che la documentazioneacquisitaex officio presso l'Agenzia delle Entrate in fase prefallimentare, ai fini del riscontro postulato dall'art. 15, u.c., I.fall., "non era stata acquisita affatto agli atti del procedimento" (così ricorso, pag. 6) e che non "era possibile rinvenire detta documentazione tra gli atti del fascicolo" (così ricorso, pag. 6); che, del resto, la corte d'appello non ha dato atto della "presenza della contestata documentazione all'interno del fascicolo" (così ricorso, pag. 7). Indi deducono che la mancataacquisizione agli atti del procedimento della documentazione anzidetta rinvieneriscontro alla stregua del verbaled'udienza del 15.1.2019 e dello "storico del fascicolo di primogrado", documento, quest'ultimo, che nonevidenzia "la protocollazione, da parte della cancelleria, di documentazione pervenuta dall'Agenzia delle Entrate" (così ricorso, pag. 7). Deducono dunque che siffatta irritualità si è riflessa sulla valutazione della corte d'appello, allorché ha opinato per l'inattendibilità delle dichiarazionifiscali della "Edit 4". 9.11 primo motivo di ricorso va respinto. 10.Si rimarca, previamente, che il motivo in disamina difetta di specificità ed "autosufficienza" pur alla luce del recente arresto delle sezioni unite di questa Corte (il riferimento è a Cass. sez. un. 18.3.2022, n. 8950).Le sezioni unite hanno, sì, puntualizzato che il principio di "autosufficienza" del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, 1° co., n. 6, cod.proc.civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, sì da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa. E però hanno ribadito la necessità che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure. Ebbene, nella specie iricorrenti non hanno provveduto a riprodurre nel corpo del ricorso né il tenore del verbale d'udienza del 15.1.2019 né "lo storico del fascicolo di primo grado". 11.11 difetto di specificità ed "autosufficienza" si configura ancorché, nella specie, si denunciun "error in procedendo",sicchéquesta Corte diviene anche giudice del "fatto processuale" ed è investita del potere di diretto esame degli atti di causa (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181). Invero, i ricorrenti non hanno indicato, così come avrebbe dovuto, gli elementi individuanti e caratterizzanti i "fatti processuali" (i/ tenore del verbale d'udienza del 15.1.2019 e "lo storico del fascicolo di primo grado") di cui hanno invocato il riesame (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, ove si soggiunge che l' "error in procedendo" non è rilevabile ex officio e che questa Corte non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento dell' "error"). 12. Non può non darsi atto, al contempo, che il motivo di reclamo, che i ricorrenti ebbero ad esperire alla Corte di Milano, quale riprodotto nella nota a pagina 6 del ricorso, reca riferimento, oltre che al verbale d'udienza del 15.1.2019, in via esclusiva al fascicolo telematico.Su tale scorta, per un verso, si accredita il rilievo della corte d'appello secondo cui l'acquisita documentazione era stata comunque inserita all'interno del fascicolo cartaceo d'ufficio, fascicolo che le parti avrebbero potuto agevolmente consultare. Su talescorta, per altro verso, per nulla si giustifica il rilievo dei ricorrenti secondo culla medesima documentazionenon è stata "assicurata" al contraddittorio tra le parti. 13. Si rimarca, in ogni caso, che i riscontri postulati dagli artt. 15, u.c., e 1, 2° co., I.fall. sono stati operati sulla scorta di una valutazione di ampio spettro, che ha avuto ad oggetto la documentazione nel complesso allegata dalla "Edit 4" e le dichiarazioni di parte resistente in sede prefallimentare. Per giunta, la corte distrettuale ha dato atto, evidentemente con valenza pur in rapporto alla soglia debitoria ex art. 15, u.c., I.fall., che il prospetto delle domande di ammissione al passivo dava ragione di un debito erariale pari ad euro 250.000,00. 14. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 1 I.fall. ed agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Deducono che, contrariamente a quanto assunto dalla corte d'appello, l'insussistenza dei requisiti soggettivi-dimensionali di fallibilitànon va dimostrata in via esclusiva mediante la "documentazionefiscale" e ben puòesserecomprovata mercé documentazionediversa, altrettanto significativa; e ciò viepiù che la "Edit 4" è in regime di "contabilità semplificata", "cui consegue l'assenza dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili" (così ricorso, pag. 9).Deduconodel resto che hannoprovvedutoall'allegazione delle fatture emesse nel triennio, dell'atto d'acquisto dell'immobile di proprietà della "Edit 4" e del contratto di locazione dello stesso cespite, viepiù che le controparti giammai hanno contestato i valori dell'immobile e dell'attivo. 15.11 secondo motivo di ricorso parimentiva respinto. 16.E' fuor di dubbio che, in tema di dichiarazione di fallimento, per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, 2° co., I.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, 4° co., I.fall. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa(cfr. Cass. (ord.) 9.11.2020, n. 25025). E nondimeno, al cospetto della documentazione allegata ed acquisita, la corte territoriale ha, con valutazione ineccepibile e congrua, opinato nel senso che la "Edit 4" non aveva assolto l'onere probatorio sulla medesima comunque gravante (a tal ultimo riguardo cfr. Cass. (ord.) 23.11.2018, n. 30516)ai fini della dimostrazione del mancato superamento delle soglie dimensionali ex art. 1, 2° co., I.fall. Cosicché per nulla si prospetta l' "error in iudicando" correlato all'art. 1 fa Il. Cosicché per nulla si prospettano forme di "anomalia motivazionale" rilevanti giusta l'insegnamento n. 8053 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] delle sezioni unite di questa Corte.17.Segnatamente, la corte territoriale ha evidenziato che i reclamanti avevano prodotto unicamente "certificazione fiscale (dichiarazione IRAP) relativa agli anni 2015, 2016 e 2017, che non prova con completezza la situazione economica della società neppure per il triennio 2016/2018" (così sentenza impugnata, pag. 6). Segnatamente, la corte territoriale ha evidenziato (con riferimento alla soglia di cui alla lett. a) del 2° co. dell'art. 1 l.fall.), sia alla luce del "documento indicante il mero prezzo di riscatto di fine leasing" sia alla luce della documentazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate, che i valori dell'immobile aziendale indicati dai reclamanti erano del tutto inattendibili e che la documentazione a tal riguardo prodotta in sede di reclamo non valeva a dimostrarne l'attendibilità. Segnatamente, la corte territoriale ha evidenziato che l'inattendibilità della documentazione prodotta dai reclamanti rinveniva riscontro pur nell'inattendibilità della dichiarazione resa dagli stessi reclamanti in sede prefallimentare circa l'ammontare, non superiore ad euro 30.000,00, dell'esposizione debitoria verso l'erario. 18. Ovviamente non è conferente il riferimento - che si rinviene nella rubrica del secondo motivo - alle disposizioni di cui agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Invero, questa Corte spiega che, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. Cass. 1.3.2022, n. 6774). 19. Una notazione finale si impone. La circostanza per cui la "Edit 4" fosse in regime di "contabilità semplificata" per nulla comportava il venir meno dell'obbligo "civilistico" di tenuta delle scritture contabili. Tanto, evidentemente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2315 e 2302 cod. civ. (disposizione, quest'ultima, che rinvia all'art. 2214 cod. civ.). 20.11 curatore controricorrente ha notificato il proprio controricorso lunedì23.9.2019, dunque tardivamente, oltre il termine di cui al 10 co. dell'art.370 cod. proc. civ. Il ricorso, infatti, è stato notificato a mezzo p.e.c. giovedì 8.8.2019(cfr. Cass. 15.1.2016, n. 622, secondo cui la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista dall'art. 1 della I. n. 742 del 1969, non si applica (ai sensi del successivo art. 3 della citata legge, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, approvato con r.d. n. 12 del 1941) alle "cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento", senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i diversi gradi del giudizio, sicché neppure opera con riguardo al ricorso per cassazione contro la sentenza di rigetto pronunciata in sede d'appello avverso la dichiarazione di fallimento). In tal guisa l'inammissibilità del controricorso importa, nonostante il rigetto del ricorso, che nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta con riferimento al rapporto processuale tra i ricorrenti ed il curatore del loro fallimento.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso, del pari, nessuna statuizione in ordine alle spese va nei loro confronti assunta. 21.Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 10 co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric