CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2024
Cassazione n. 05870/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 3 maggio 2024 la Corte di appello di Salerno rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 7 novembre 2022 con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ne aveva dichiarato la penale responsabilità in ordine al reato a lei ascritto limitatamente alla realizzazione delle tettoie indicate nel capo di imputazione e la aveva pertanto condannata, ritenuta la continuazione con i fatti già giudicati dalla medesima Corte di appello con la sentenza n. 313 del 2016 alla pena complessiva di mesi 1 di arresto ed C 5.000 di ammenda, oltre accessori, avendo altresì subordinato la sospensione condizionale della detta pena alla rimessione in pristino stato dei luoghi a cura della imputata entro un termine datole; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta articolando due motivi di ricorso con i quali eccepiva rispettivamente il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla affermazione della sua responsabilità nonché il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine all'avvenuta subordinazione della sospensione condizionale della pena alla condizione dell'avvenuta rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Considerato che il ricorso è inammissibile; che la difesa della Mazzariello ha introdotto il presente giudizio di cassazione in assenza di procura speciale rilasciata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata; che siffatto documento era necessario, a pena di inammissibilità essendo stato il giudizio di fronte alla Corte di appello celebrato nella assenza della imputata; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 I Consi liere stento