CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 23531/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ribadendone la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, 337, 582, 585, 576 e 341-bis cod. pen., ha rideterminato la pena inflittagli in primo grado nella misura finale di sei mesi di reclusione. Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso appare palesemente generico, limitandosi, con mere formule di stile, puramente ad enunciare un preteso vizio di motivazione riferito alla pronuncia complessivamente considerata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere e tensore Il P, idente OrlaV [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1A coi, 16 61 I