CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2024
Cassazione n. 00465/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03UJAWO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03UJ8DL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05HQDBQ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05HWCY3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti dai ricorrenti sono affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Venezia che, contrariamente a quanto dedotto nei ricorsi, ha congruamente motivato sia sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione dei reati ascritti ai ricorrenti, sia sul trattamento sanzionatorio e sia sul diniego dei benefici di legge; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente