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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40269/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/03/1L999 avverso la sentenza del 31/03/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 31/03/2022, confermava la sentenza del 01/12/2020 del Tribunale di Milano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di invasione di un appartamento di proprietà dell'ALER di Milano (art. 633 e 639-bis cod. pen.) Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale è lamentata l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della menzionata sentenza della Corte d'appello di Milano, con riferimento anche al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi, in virtù del quale il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze, ponendole in correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (tra le tante: Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di un'ampia e logica motivazione della sentenza impugnata, non indica gli specifici elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare esattamente i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/03/1L999 avverso la sentenza del 31/03/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 31/03/2022, confermava la sentenza del 01/12/2020 del Tribunale di Milano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di invasione di un appartamento di proprietà dell'ALER di Milano (art. 633 e 639-bis cod. pen.) Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale è lamentata l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della menzionata sentenza della Corte d'appello di Milano, con riferimento anche al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi, in virtù del quale il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze, ponendole in correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (tra le tante: Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di un'ampia e logica motivazione della sentenza impugnata, non indica gli specifici elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare esattamente i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 40269/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris