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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 agosto 1965

Cassazione n. 43492/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 07/07/2021 del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, adito quale giudice dell'appello cautelare, ha confermato l'ordinanza con cui il G.I.P. del Tribunale di Avellino aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare in atto applicata a [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento definito in primo grado con la condanna alla pena di anni 4 di reclusione per il reato di detenzione di arma clandestina con matricola abrasa e di munizioni.

Osserva che nessuno degli elementi addotti dalla difesa per giustificare l'attenuazione delle esigenze cautelari, segnatamente del pericolo di reiterazione delle condotte delittuose, o comunque il suo carattere sproporzionato rispetto alla pena inflitta erano rilevanti.

Piccolo, ripetutamente condannato, non aveva dimostrato alcuna forma di collaborazione, non aveva reso dichiarazioni confessorie, in epoca recente aveva commesso reati della stessa specie ed era stato sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro, aveva, infine, trascorso in custodia cautelare un periodo di tempo pari a sei mesi del tutto proporzionato risposto alla pena infittagli.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen.

Il Tribunale non ha dato risposte alle numerose doglianze avanzate ed ha seguito un iter motivazionale illogico senza prendere in esame gli elementi offerti in valutazione dalla difesa.

Ha fondato il giudizio di permanenza delle esigenze cautelari solo sul nutrito casellario giudiziale del Piccolo, ignorando, però, che le condanne hanno ad oggetto reati commessi in epoca risalente e comunque inidonei a fornire informazioni sull'attale personalità dell'interessato.

Discostandosi dalla più recente giurisprudenza di legittimità, ampiamente richiamata, non ha valutato l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione delle delittuose sotto il profilo dell'elevata probabilità di ripresentazione dell'occasione del delitto.

Non è stata, infine, giustificata l'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con l'uso del braccialetto elettronico anche alla luce della puntuale osservanza delle prescrizioni impostegli nel corso dell'esecuzione della pena o di altre misure coercitive.

2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento all'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

Il Tribunale non ha esposto, così come previsto a pena di nullità dalla disposizione citata, i gravi e concreti elementi indiziari in ordine all'esistenza delle esigenze cautelari ed in particolare le specifiche modalità e circostanze desunte dalla condotta, che, valutate congiuntamente coi precedenti penali e la personalità, gli hanno consentito di formulare il giudizio prognostico sulla sussistenza del pericolo di reiterazione delle condotte delittuose. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, non superano il preliminare vaglio di ammissibilità perché generici oltre che confutativi e interamente versati in fatto.Anziché confortarsi con il contenuto dell'ordinanza impugnata che ha desunto l'elevata gravità delle esigenze cautelari nonché la adeguatezza e proporzionalità della misura carceraria mediante il puntuale riferimento a specifici elementi fattuali (precedenti penali, condotta processuale non collaborativa con tentativo di fuga e di occultamento degli oggetti illecitamente detenuti e posti in sequestro, recente arresto per un reato in materia di armi, altrettanto recente applicazione dei suoi confronti della misura di sicurezza della casa lavoro), nemmeno contestati, la difesa ricorrente prospetta criticità solo in via astratta, attraverso il richiamo a principi giurisprudenziali di cui non è illustrata l'attinenza con il caso in verifica.

2. L'eccezione di nullità è manifestamente infondata perché fondata sull'applicazione di una norma applicabile esclusivamente alle ordinanze genetiche e non a quelle emesse ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen.

La rilevata adeguatezza della sola misura carceraria a contenere il pericolo •\-2 della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e kr) n q! pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di concessione degli . i arresti domiciliari con l'impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a >n: distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463; Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762; Sez. co o Ct) 3, n. 43728 del 08/09/2016, L., Rv. 267933).

N 4.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. fr) perì., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 186 del o E 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ì"''' cc ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

Vanno disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. trovandosi il ricorrente attualmente sottoposto alla custodia cautelare in carcere.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, in Roma il 29 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 07/07/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, adito quale giudice dell'appello cautelare, ha confermato l'ordinanza con cui il G.I.P. del Tribunale di Avellino aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare in atto applicata a [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento definito in primo grado con la condanna alla pena di anni 4 di reclusione per il reato di detenzione di arma clandestina con matricola abrasa e di munizioni. Osserva che nessuno degli elementi addotti dalla difesa per giustificare l'attenuazione delle esigenze cautelari, segnatamente del pericolo di reiterazione delle condotte delittuose, o comunque il suo carattere sproporzionato rispetto alla pena inflitta erano rilevanti. Piccolo, ripetutamente condannato, non aveva dimostrato alcuna forma di collaborazione, non aveva reso dichiarazioni confessorie, in epoca recente aveva commesso reati della stessa specie ed era stato sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro, aveva, infine, trascorso in custodia cautelare un periodo di tempo pari a sei mesi del tutto proporzionato risposto alla pena infittagli. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. Il Tribunale non ha dato risposte alle numerose doglianze avanzate ed ha seguito un iter motivazionale illogico senza prendere in esame gli elementi offerti in valutazione dalla difesa. Ha fondato il giudizio di permanenza delle esigenze cautelari solo sul nutrito casellario giudiziale del Piccolo, ignorando, però, che le condanne hanno ad oggetto reati commessi in epoca risalente e comunque inidonei a fornire informazioni sull'attale personalità dell'interessato. Discostandosi dalla più recente giurisprudenza di legittimità, ampiamente richiamata, non ha valutato l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione delle delittuose sotto il profilo dell'elevata probabilità di ripresentazione dell'occasione del delitto. Non è stata, infine, giustificata l'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con l'uso del braccialetto elettronico anche alla luce della puntuale osservanza delle prescrizioni impostegli nel corso dell'esecuzione della pena o di altre misure coercitive. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento all'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. Il Tribunale non ha esposto, così come previsto a pena di nullità dalla disposizione citata, i gravi e concreti elementi indiziari in ordine all'esistenza delle esigenze cautelari ed in particolare le specifiche modalità e circostanze desunte dalla condotta, che, valutate congiuntamente coi precedenti penali e la personalità, gli hanno consentito di formulare il giudizio prognostico sulla sussistenza del pericolo di reiterazione delle condotte delittuose. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, non superano il preliminare vaglio di ammissibilità perché generici oltre che confutativi e interamente versati in fatto.Anziché confortarsi con il contenuto dell'ordinanza impugnata che ha desunto l'elevata gravità delle esigenze cautelari nonché la adeguatezza e proporzionalità della misura carceraria mediante il puntuale riferimento a specifici elementi fattuali (precedenti penali, condotta processuale non collaborativa con tentativo di fuga e di occultamento degli oggetti illecitamente detenuti e posti in sequestro, recente arresto per un reato in materia di armi, altrettanto recente applicazione dei suoi confronti della misura di sicurezza della casa lavoro), nemmeno contestati, la difesa ricorrente prospetta criticità solo in via astratta, attraverso il richiamo a principi giurisprudenziali di cui non è illustrata l'attinenza con il caso in verifica. 2. L'eccezione di nullità è manifestamente infondata perché fondata sull'applicazione di una norma applicabile esclusivamente alle ordinanze genetiche e non a quelle emesse ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. La rilevata adeguatezza della sola misura carceraria a contenere il pericolo •\-2 della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e kr) n q! pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di concessione degli . i arresti domiciliari con l'impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a >n: distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463; Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762; Sez. co o Ct) 3, n. 43728 del 08/09/2016, L., Rv. 267933). N 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. fr) perì., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del o E 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ì"''' cc ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. Vanno disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. trovandosi il ricorrente attualmente sottoposto alla custodia cautelare in carcere. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, in Roma il 29 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe B
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