Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09041/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti, a seguito di rituale richiesta del difensore del ricorrente, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’avv. avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi difensori del ricorrente, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bari del 10/11/2023 con la quale, all’esito di giudizio dibattimentale, [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del delitto di appropriazione indebita e condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 800,00 di multa, condizionalmente sospesa

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite i difensori di fiducia, articolando cinque motivi che si illustrano nell’ordine in cui sono stati proposti.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 646 cod. pen. e 1478 ss cod. civ.

Pur dando correttamente atto che l’ordine del servizio di piatti Herend effettuato dai futuri sposi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (che non ne aveva la disponibilità) era da ricondursi allo schema del contratto di vendita di beni altrui disciplinato dagli artt. 1478 ss cod. civ., la Corte di appello ha erroneamente configurato in capo all’imputato il delitto di appropriazione indebita.

L’art. 1478 cod. civ. prevede che il contratto di acquisto di cosa altrui ha effetti obbligatori ed il legislatore ha apprestato, in caso di inadempimento, i rimedi della risoluzione del contratto e/o del risarcimento del danno.

Nella specie, i compratori erano perfettamente conoscenza, per loro stessa ammissione, che i beni ordinati non erano di proprietà del venditore, sicchè il non avere consegnato la merce o il non averne effettuato l’ordine a chi ne aveva la proprietà ha rappresentato la classica ipotesi di inadempimento contrattuale rilevante solo sul piano civilistico. 2.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 157 cod. pen. per mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di appello.

La presunta interversione del possesso, secondo la difesa ricorrente, si è realizzata con il mancato ordine del servizio di piatti risalente al 2013; anche a volere ritenere che il tempus commissi delicti si collochi, invece, come affermato dal giudice di primo grado, nel novembre 2016 (momento in cui l’imputato aveva comunicato ai due sposi che l’ordine del servizio di piatti non era stato effettuato, così palesando la volontà di trattenere la somma di denaro in suo possesso come propria), il reato si è estinto per prescrizione il giorno 21 gennaio 2025, tenuto conto dei 146 giorni di sospensione ex lege.

Il termine a quo non va individuato, come ritenuto dalla Corte di appello, nel giorno 17 aprile 2017 (e cioè al momento della scadenza della diffida ad adempiere inviata con raccomandata a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]) poiché già nel novembre 2016 le persone offese erano venute a conoscenza che il servizio di piatti non sarebbe stato più consegnato, come dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] .

2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 124 cod. pen. e 336 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta tempestività della querela sporta dalle persone offese in data 7 luglio 2017.

Al riguardo le difese ricorrenti assumono - richiamando quanto già argomentato nel secondo motivo di ricorso - che nel mese di novembre 2016 i futuri sposi, per interlocuzione diretta telefonica con l’imputato, avevano appreso del mancato ordine dei piatti tanto da determinarsi ad agire per le vie legali; peraltro già prima di tale contatto la madre di [OSCURATO:PERSONA] aveva accertato che l’esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA] era stato chiuso.

2.4. Con il quarto motivo si deduce la mancanza e/o illogicità della motivazione in punto di riconducibilità all’imputato del reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] c. era una società ad accomandita semplice ove l’odierno ricorrente era socio accomandante senza poteri gestionali autonomi ed il padre [OSCURATO:PERSONA] socio accomandatario.

La raccomandata di messa in mora è stata inviata presso la sede legale della società (lo studio professionale del dott. [OSCURATO:PERSONA]) e non all’imputato il quale, in ogni caso, non aveva poteri dispositivi né sulle somme corrisposte dai futuri sposi, né sulle decisioni da adottare.

Rispetto a tali profili dedotti nell’atto di appello, la Corte territoriale non si è pronunciata.

2.5. Con il quinto motivo si deduce la mancanza e/o illogicità della motivazione in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

Richiamando quanto già argomentato nel motivo precedente, le difese ricorrenti ribadiscono che, in forza della carica di socio accomandante, l’imputato non poteva compiere atti di amministrazione in seno alla società e non gli era pertanto consentito disporre delle somme percepite dalla stessa.

I giudici di merito non avrebbero chiarito in quale modo sia individuabile il dolo del reato in capo all’odierno ricorrente alla luce del ruolo da lui ricoperto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile.

2. Ragioni di priorità logico-giuridico impongono di esaminare in primo luogo il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce la tardività della querela sporta dalle persone offese in data 7 luglio 2017.

La censura non è stata dedotta nell’atto di appello e comunque è manifestamente infondata.

Va ricordato che il termine per la proposizione della querela decorre non dalla data di commissione del reato, ma da quella (eventualmente posteriore) in cui la persona offesa sia venuta a conoscenza del fatto costituente l'illecito penale, intendendosi per tale la piena cognizione di tutti gli elementi che lo connotano.

Con specifico riferimento alla fattispecie di appropriazione indebita, la giurisprudenza di legittimità, consolidata nel tempo e alla quale si intende dare continuità, ha affermato che detto termine decorre dal momento in cui la persona offesa ha chiara conoscenza della volontà dell'imputato di invertire il possesso del bene e dell'ingiustificato rifiuto alla restituzione dello stesso (ex multis, Sez. 2, n. 2863 del 27/01/1999, Martino C., Rv. 212867; Sez. 2 n. 18860 del 24/01/2012, Casamonica, Rv. 252813; Sez. 5, n. 28036 del 04/04/2013, Besana, Rv. 255572; da ultimo Sez. 2 n. 29619 del 28/05/2019, D’urso, Rv. 276732).

Tanto premesso, nel caso di specie la querela in atti presentata il 7 luglio 2017 è tempestiva.

Le persone offese hanno avuto effettiva contezza della volontà appropriativa solo in data 17 aprile 2017 e cioè alla scadenza del termine indicato nella formale diffida notificata alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. con la quale era stata intimata la restituzione del denaro destinato al pagamento dei piatti e che non aveva avuto riscontro alcuno.

Prima di allora, costoro avevano avuto notizia unicamente dell’inadempimento contrattuale (e cioè del mancato ordine dei piatti presso la ditta Herend); solo con l’infruttuosa messa in mora, i futuri sposi acquisivano la precisa consapevolezza di trovarsi di fronte a una condotta appropriativa e cioè della effettiva volontà di costui di non restituire il denaro già corrisposto per l’acquisto della merce e, quindi, della interversione del possesso.

3. Le considerazioni di cui al paragrafo precedente consentono di ritenere manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso in punto di estinzione del reato per intervenuta prescrizione in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di appello.

Il delitto di appropriazione indebita, avendo natura istantanea, si perfeziona con la prima condotta appropriativa e, quindi, nel momento in cui il soggetto agente compie un atto di dominio sulla cosa altrui, con la volontà, espressa o implicita, di tenerla come propria (Sez. 2, n. 6798 del 30/01/2025, Romaniello, Rv. 287552; Sez. 2, n. 15735 del 14/02/2020, Francini, Rv. 279225).

Correttamente la Corte territoriale – sulla base delle evidenze disponibili- ha individuato, la data certa del momento dell'interversione consapevole del possesso nel giorno 17 aprile 2017 (dal quale far decorrere il termine di prescrizione) e cioè nella data di scadenza per la restituzione del denaro indicata nella diffida ad adempiere; ne consegue che la causa estintiva non era maturata alla data della pronuncia della sentenza di appello ( 21 gennaio 2025), dovendosi computare, nel termine di sette anni e mezzo, i 146 giorni di sospensione processuale disposta nel giudizio di primo grado.

4. Manifestamente infondati sono anche il primo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso con i quali si censura sotto vari profili il punto di giudizio di responsabilità e che, pertanto, possono esaminati congiuntamente in quanto tra loro correlati.

Correttamente la Corte di appello ha disatteso la tesi difensiva del mero inadempimento contrattuale di rilevanza meramente civilistica e ha sussunto il fatto nell’alveo della fattispecie penale di appropriazione indebita.

Nella vicenda in esame le risultanze probatorie danno inequivocabilmente conto non solo del mancato ordine dei piatti presso la ditta Herend e, dunque di un inadempimento del contratto di vendita di cose altrui che è negozio ad effetti obbligatori come previsto dagli artt. 1478 ss cod. civ., ma anche della mancata restituzione (che era evidentemente dovuta a fronte di tale mancato ordine) del denaro raccolto dai futuri sposi mediante l’apertura di lista nozze presso l’esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e destinato anche all’acquisto dei piatti.

L’infruttuosa scadenza del termine di messa in mora con conseguente violazione della specifica destinazione di scopo del denaro richiesto in restituzione ha determinato l’interversione del possesso della somma ai sensi dell'art. 646 cod. pen. con integrazione del delitto di appropriazione indebita che si perfeziona allorquando è manifestata la volontà di detenere il bene uti dominus sul quale non si ha, tuttavia, più alcun diritto, proprio come avvenuto nel caso di specie.

La Corte di appello ha sviluppato esauriente motivazione, immune da manifesta illogicità, anche in ordine alla riconducibilità all’imputato della configurata condotta appropriativa, implicitamente argomentando anche in ordine alla sussistenza del dolo di reato.

Al riguardo, la sentenza impugnata (con la quale le difese ricorrenti non si confrontano limitandosi a sottolineare che l’imputato era mero socio accomandante) pone in luce come proprio l’odierno ricorrente si era personalmente interfacciato con le persone offese mediante comunicazioni telefoniche e contatti via mail; ciò, del resto, può apprezzarsi in modo cristallino dai verbali di trascrizione delle testimonianze rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che le difese ricorrenti hanno ritenuto di allegare al ricorso, sottoponendole così all’attenzione del collegio.

In particolare, lui stesso era stato l’interlocutore dei due futuri sposi, aveva più volte ripetutamente tergiversato in ordine alla consegna dei piatti adducendo pretesti volti a rassicurare gli acquirenti che essa sarebbe comunque avvenuta, per poi finire di ammettere candidamente che l’ordine di tale merce in realtà non era mai partito, sino ad arrivare alla messa in mora per la restituzione del denaro (notificata presso la sede legale della società della quale era stato socio con funzioni di fatto gestorie, pur rivestendo il ruolo di accomandante ) che non veniva ottemperata senza addurre alcuna giustificazione, nonostante l’imputato avesse la piena e personale consapevolezza di non avere alcun diritto su tale somma.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti, a seguito di rituale richiesta del difensore del ricorrente, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’avv. avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi difensori del ricorrente, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bari del 10/11/2023 con la quale, all’esito di giudizio dibattimentale, [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del delitto di appropriazione indebita e condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 800,00 di multa, condizionalmente sospesa 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite i difensori di fiducia, articolando cinque motivi che si illustrano nell’ordine in cui sono stati proposti. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 646 cod. pen. e 1478 ss cod. civ. Pur dando correttamente atto che l’ordine del servizio di piatti Herend effettuato dai futuri sposi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (che non ne aveva la disponibilità) era da ricondursi allo schema del contratto di vendita di beni altrui disciplinato dagli artt. 1478 ss cod. civ., la Corte di appello ha erroneamente configurato in capo all’imputato il delitto di appropriazione indebita. L’art. 1478 cod. civ. prevede che il contratto di acquisto di cosa altrui ha effetti obbligatori ed il legislatore ha apprestato, in caso di inadempimento, i rimedi della risoluzione del contratto e/o del risarcimento del danno. Nella specie, i compratori erano perfettamente conoscenza, per loro stessa ammissione, che i beni ordinati non erano di proprietà del venditore, sicchè il non avere consegnato la merce o il non averne effettuato l’ordine a chi ne aveva la proprietà ha rappresentato la classica ipotesi di inadempimento contrattuale rilevante solo sul piano civilistico. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 157 cod. pen. per mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di appello. La presunta interversione del possesso, secondo la difesa ricorrente, si è realizzata con il mancato ordine del servizio di piatti risalente al 2013; anche a volere ritenere che il tempus commissi delicti si collochi, invece, come affermato dal giudice di primo grado, nel novembre 2016 (momento in cui l’imputato aveva comunicato ai due sposi che l’ordine del servizio di piatti non era stato effettuato, così palesando la volontà di trattenere la somma di denaro in suo possesso come propria), il reato si è estinto per prescrizione il giorno 21 gennaio 2025, tenuto conto dei 146 giorni di sospensione ex lege. Il termine a quo non va individuato, come ritenuto dalla Corte di appello, nel giorno 17 aprile 2017 (e cioè al momento della scadenza della diffida ad adempiere inviata con raccomandata a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]) poiché già nel novembre 2016 le persone offese erano venute a conoscenza che il servizio di piatti non sarebbe stato più consegnato, come dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] . 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 124 cod. pen. e 336 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta tempestività della querela sporta dalle persone offese in data 7 luglio 2017. Al riguardo le difese ricorrenti assumono - richiamando quanto già argomentato nel secondo motivo di ricorso - che nel mese di novembre 2016 i futuri sposi, per interlocuzione diretta telefonica con l’imputato, avevano appreso del mancato ordine dei piatti tanto da determinarsi ad agire per le vie legali; peraltro già prima di tale contatto la madre di [OSCURATO:PERSONA] aveva accertato che l’esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA] era stato chiuso. 2.4. Con il quarto motivo si deduce la mancanza e/o illogicità della motivazione in punto di riconducibilità all’imputato del reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] c. era una società ad accomandita semplice ove l’odierno ricorrente era socio accomandante senza poteri gestionali autonomi ed il padre [OSCURATO:PERSONA] socio accomandatario. La raccomandata di messa in mora è stata inviata presso la sede legale della società (lo studio professionale del dott. [OSCURATO:PERSONA]) e non all’imputato il quale, in ogni caso, non aveva poteri dispositivi né sulle somme corrisposte dai futuri sposi, né sulle decisioni da adottare. Rispetto a tali profili dedotti nell’atto di appello, la Corte territoriale non si è pronunciata. 2.5. Con il quinto motivo si deduce la mancanza e/o illogicità della motivazione in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Richiamando quanto già argomentato nel motivo precedente, le difese ricorrenti ribadiscono che, in forza della carica di socio accomandante, l’imputato non poteva compiere atti di amministrazione in seno alla società e non gli era pertanto consentito disporre delle somme percepite dalla stessa. I giudici di merito non avrebbero chiarito in quale modo sia individuabile il dolo del reato in capo all’odierno ricorrente alla luce del ruolo da lui ricoperto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 2. Ragioni di priorità logico-giuridico impongono di esaminare in primo luogo il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce la tardività della querela sporta dalle persone offese in data 7 luglio 2017. La censura non è stata dedotta nell’atto di appello e comunque è manifestamente infondata. Va ricordato che il termine per la proposizione della querela decorre non dalla data di commissione del reato, ma da quella (eventualmente posteriore) in cui la persona offesa sia venuta a conoscenza del fatto costituente l'illecito penale, intendendosi per tale la piena cognizione di tutti gli elementi che lo connotano. Con specifico riferimento alla fattispecie di appropriazione indebita, la giurisprudenza di legittimità, consolidata nel tempo e alla quale si intende dare continuità, ha affermato che detto termine decorre dal momento in cui la persona offesa ha chiara conoscenza della volontà dell'imputato di invertire il possesso del bene e dell'ingiustificato rifiuto alla restituzione dello stesso (ex multis, Sez. 2, n. 2863 del 27/01/1999, Martino C., Rv. 212867; Sez. 2 n. 18860 del 24/01/2012, Casamonica, Rv. 252813; Sez. 5, n. 28036 del 04/04/2013, Besana, Rv. 255572; da ultimo Sez. 2 n. 29619 del 28/05/2019, D’urso, Rv. 276732). Tanto premesso, nel caso di specie la querela in atti presentata il 7 luglio 2017 è tempestiva. Le persone offese hanno avuto effettiva contezza della volontà appropriativa solo in data 17 aprile 2017 e cioè alla scadenza del termine indicato nella formale diffida notificata alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. con la quale era stata intimata la restituzione del denaro destinato al pagamento dei piatti e che non aveva avuto riscontro alcuno. Prima di allora, costoro avevano avuto notizia unicamente dell’inadempimento contrattuale (e cioè del mancato ordine dei piatti presso la ditta Herend); solo con l’infruttuosa messa in mora, i futuri sposi acquisivano la precisa consapevolezza di trovarsi di fronte a una condotta appropriativa e cioè della effettiva volontà di costui di non restituire il denaro già corrisposto per l’acquisto della merce e, quindi, della interversione del possesso. 3. Le considerazioni di cui al paragrafo precedente consentono di ritenere manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso in punto di estinzione del reato per intervenuta prescrizione in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di appello. Il delitto di appropriazione indebita, avendo natura istantanea, si perfeziona con la prima condotta appropriativa e, quindi, nel momento in cui il soggetto agente compie un atto di dominio sulla cosa altrui, con la volontà, espressa o implicita, di tenerla come propria (Sez. 2, n. 6798 del 30/01/2025, Romaniello, Rv. 287552; Sez. 2, n. 15735 del 14/02/2020, Francini, Rv. 279225). Correttamente la Corte territoriale – sulla base delle evidenze disponibili- ha individuato, la data certa del momento dell'interversione consapevole del possesso nel giorno 17 aprile 2017 (dal quale far decorrere il termine di prescrizione) e cioè nella data di scadenza per la restituzione del denaro indicata nella diffida ad adempiere; ne consegue che la causa estintiva non era maturata alla data della pronuncia della sentenza di appello ( 21 gennaio 2025), dovendosi computare, nel termine di sette anni e mezzo, i 146 giorni di sospensione processuale disposta nel giudizio di primo grado. 4. Manifestamente infondati sono anche il primo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso con i quali si censura sotto vari profili il punto di giudizio di responsabilità e che, pertanto, possono esaminati congiuntamente in quanto tra loro correlati. Correttamente la Corte di appello ha disatteso la tesi difensiva del mero inadempimento contrattuale di rilevanza meramente civilistica e ha sussunto il fatto nell’alveo della fattispecie penale di appropriazione indebita. Nella vicenda in esame le risultanze probatorie danno inequivocabilmente conto non solo del mancato ordine dei piatti presso la ditta Herend e, dunque di un inadempimento del contratto di vendita di cose altrui che è negozio ad effetti obbligatori come previsto dagli artt. 1478 ss cod. civ., ma anche della mancata restituzione (che era evidentemente dovuta a fronte di tale mancato ordine) del denaro raccolto dai futuri sposi mediante l’apertura di lista nozze presso l’esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e destinato anche all’acquisto dei piatti. L’infruttuosa scadenza del termine di messa in mora con conseguente violazione della specifica destinazione di scopo del denaro richiesto in restituzione ha determinato l’interversione del possesso della somma ai sensi dell'art. 646 cod. pen. con integrazione del delitto di appropriazione indebita che si perfeziona allorquando è manifestata la volontà di detenere il bene uti dominus sul quale non si ha, tuttavia, più alcun diritto, proprio come avvenuto nel caso di specie. La Corte di appello ha sviluppato esauriente motivazione, immune da manifesta illogicità, anche in ordine alla riconducibilità all’imputato della configurata condotta appropriativa, implicitamente argomentando anche in ordine alla sussistenza del dolo di reato. Al riguardo, la sentenza impugnata (con la quale le difese ricorrenti non si confrontano limitandosi a sottolineare che l’imputato era mero socio accomandante) pone in luce come proprio l’odierno ricorrente si era personalmente interfacciato con le persone offese mediante comunicazioni telefoniche e contatti via mail; ciò, del resto, può apprezzarsi in modo cristallino dai verbali di trascrizione delle testimonianze rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che le difese ricorrenti hanno ritenuto di allegare al ricorso, sottoponendole così all’attenzione del collegio. In particolare, lui stesso era stato l’interlocutore dei due futuri sposi, aveva più volte ripetutamente tergiversato in ordine alla consegna dei piatti adducendo pretesti volti a rassicurare gli acquirenti che essa sarebbe comunque avvenuta, per poi finire di ammettere candidamente che l’ordine di tale merce in realtà non era mai partito, sino ad arrivare alla messa in mora per la restituzione del denaro (notificata presso la sede legale della società della quale era stato socio con funzioni di fatto gestorie, pur rivestendo il ruolo di accomandante ) che non veniva ottemperata senza addurre alcuna giustificazione, nonostante l’imputato avesse la piena e personale consapevolezza di non avere alcun diritto su tale somma. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento dell
Sentenza Cassazione n. 09041/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris