CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32082/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la mancata esclusione delle aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale, invero, ha correttamente ritenuto sussistenti le suddette aggravanti, ribadendo che la circostanza che il fatto sia stato commesso all'interno di un istituto scolastico giustifica l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., essendo quest'ultimo pacificamente qualificabile come ufficio o stabilimento pubblico destinato a pubblico servizio. Parimenti, sussiste anche l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., dal momento che l'ingresso nell'edificio è avvenuto mediante forzatura della porta antipanico della palestra; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M