CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 dicembre 2020
Cassazione n. 46102/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Trani il 18/12/2020 nel procedimento nei riguardi di: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 4. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 5.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 6.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 7. [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; sentito [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che ha concluso riportandosi alla memoria depositata e chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trani ha annullato i decreti con cui il 29/10/2020 e il 4/11/2020 era stato disposto il sequestro probatorio di una serie di beni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.1, in persona del suo legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA]. Il procedimento ha ad oggetto il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (capi 1-2) ed una serie di fatti corruttivi. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di assessore ai lavori pubblici, [OSCURATO:PERSONA], funzionario del Settore territorio e [OSCURATO:PERSONA], sindaco del Comune di Molfetta, con mezzi fraudolenti avrebbero affidato direttamente alla società [OSCURATO:PERSONA] di Trani la realizzazione di lavori di riqualificazione di [OSCURATO:PERSONA] di Molfetta, eludendo l'obbligo di attivare una procedura di gara volta alla selezione del miglior contraente (Capo 1). Quanto al capo 2), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lísena, in concorso anche con altri, avrebbero dapprima affidato direttamente in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. - mediante cottimo fiduciario e con una "posizione preferenziale" sulla base dell'inesistente presupposto della somma urgenza - i lavori di installazione di ponteggi sulle facciate di un immobile e poi affidati alla stessa società una serie di lavorazioni aggiuntive sulla base dell'inesistente presupposto della somma urgenza. Sono stati poi contestati, come già detto, alcuni fatti corruttivi nonché alla società Arevà ingegneria s.r.l. l'illecito amministrativo di cui all'art. 25, comma 2, d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231 del 2001 in relazione ad un fatto corruttivo, commesso da persona con posizione apicale. Il Tribunale, richiamando Sez. 6 n. 34265 del 2020, ha ritenuto che il sequestro del materiale informatico sarebbe onnivoro e che, alla data in cui fu celebrata l'udienza di riesame, il Pubblico Ministero non avesse ancora operato una selezione dei dati indistintamente appresi e raccolti nella c.d. copia integrale, che, sì argomenta, assolverebbe ad una funzione meramente servente in ragione della esigenza di selezionare il materiale probatoriamente pertinente.Quanto al sequestro di denaro e dei documenti il Tribunale ha ritenuto insussistente il nesso di pertinenzialità con i reati per cui si procede. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Trani articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 253 e ss. cod. proc. pen. Si assume che il Tribunale non avrebbe correttamente applicato i principi affermati dalla richiamata sentenza della Corte di cassazione, non avendo indicato quale sarebbe il termine - non osservato- entro cui avrebbe dovuto essere compiuta la selezione del materiale informatico sequestrato; né Si sarebbe tenuto conto della quantità del materiale sequestrato, non ancora interamente copiato dai consulenti alla data di udienza di riesame. Si aggiunge che il decreto di perquisizione e sequestro, in considerazione dei principi affermati dalla Corte di cassazione, assolvevano un rigoroso onere motivazionale, facendo riferimento alla necessita di apprensione, sul piano soggettivo, di documenti relativi solo ai rapporti tra indagati- e non di terzi- e, quanto a quello oggettivo, di documenti relativi solo ai procedimenti di gara afferenti alle imputazioni, con specifica considerazione della esigenze di riservatezza dei dati. L'incarico volto alla estrapolazione della copia forense, si aggiunge, sarebbe stato conferito a tre consulenti; dunque, si argomenta, non sarebbe stato disposto un sequestro esplorativo. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 125- 324 cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe escluso il requisito del fumus commissi del/citi in relazione ad alcuni reati ma non si sarebbe pronunciato sugli altri capi di imputazione, con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. È pervenuta memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con cui si ribadiscono le ragioni della ordinanza impugnata, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigetatto. 4. È pervenuta memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e della società Areva ingegneria s.r.I., con cui si deduce l'inammissibilità per aspecificità del ricorso. 5. È pervenuta memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiede l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Il Tribunale, sulla base di un ragionamento obiettivamente non chiarissimo, ha annullato i decreti di sequestro per i quali si procede sulla base di due argomenti. Con il primo, di portata generale, ha ritenuto: - quanto al materiale informatico, che, non avendo il Pubblico Ministero eseguito, alla data dell'udienza di riesame, la selezione di quanto sequestrato, sarebbe stato inosservato il termine entro cui dette operazioni avrebbero dovuto essere compiute, con conseguente necessità di restituzione di quanto appreso agli aventi diritto;. - quanto alla somma di denaro, pari ad euro 14.950,00 euro rinvenuta nell'abitazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] ed al denaro trovato preso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], che non vi sarebbero elementi per ritenere che dette somme siano in qualche modo riconducibili all'attività illecita contestata (pag. 18 e ss. ordinanza impugnata); - quanto alla documentazione, che la stessa, in parte, sarebbe del tutto "slegata" dai fatti per cui si procede, e, in parte, non consentirebbe, in ragione di una qualificazione estremamente generica compiuta dagli inquirenti, di cogliere il nesso di pertinenza con i reati posti a fondamento del titolo cautelare. Con il secondo argomento, il Tribunale ha, seppur in modo non analitico, escluso il fumus commissi delicti in relazione ad alcuni fatti posti a fondamento del sequestro probatorio 3. Rispetto a tale quadro di riferimento, il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, rivela la sua strutturale genericità. 3.1. Quanto al denaro, il ricorso è silente e non è dunque chiaro né se quel denaro debba qualificarsi in termini di prezzo o di profitto derivante dagli ipotizzati reati, né, soprattutto, quale sia l'esigenza probatoria sottesa al sequestro, cioè il perché il sequestro dei quel denaro dovrebbe consentire di provare i fatti di reato contestati. Un sequestro, quello del denaro, che nella specie assume una funzione latamente preventiva che, tuttavia, non avrebbe poteva legittimare l'adozione di un sequestro probatorio. 3.2. Quanto al materiale informatico, è utile riportare il senso e la portata della sentenza della Corte n. 34265 del 2020, a cui il Tribunale ha fatto riferimento; nell'occasione si è spiegato che: -l'acquisizione indiscriminata di un'intera categorie di beni, nell'ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole "res" strumentali all'accertamento del reato, è consentita a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare "ex ante" l'oggetto del sequestro; - la motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale diventa in tali casi un requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità (così testualmente Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, in motivazione) ed al principio di proporzione; - è necessario conformare il vincolo sul bene in modo tale da non arrecare un inutile sacrificio di quei diritti il cui esercizio di fatto non pregiudicherebbe la finalità probatoria/cautelare perseguita (sul tema, anche Corte Cost., n. 85 del 2013); - ciò che è richiesto è una delicata operazione di bilanciamento in cui la valutazione dell'Autorità giudiziaria attiene alla peculiarità del caso concreto, alla ragionevolezza della soluzione, alla proporzione, al bilanciamento tra valori, all'equità; - l'esigenza investigativa che in qualche modo - in alcuni casi - può depotenziare, quasi vanificandola, la possibilità di verificare nella immediatezza la legittimità del mezzo di ricerca quanto alla sussistenza del nesso di strumentalità tra res (di cui non si ha nemmeno consapevolezza), reato per cui si procede e finalità probatoria, richiede ed impone strumenti "compensativi" di garanzia per il soggetto che subisce la limitazione dei propri diritti; - detti strumenti di garanzia si collocano già al momento della adozione della mezzo di ricerca della prova e attengono, come detto, alla portata del vincolo, alle ragioni, che devono essere puntualmente illustrate, per cui si decide di aggredire, ad esempio, la spera giuridica di soggetti terzi estranei al reato, al motivo per cui il vincolo venga "modulato" in modo onnicomprensivo (cioè decidendo, ad esempio, di sequestrare tutta la corrispondenza o tutti i documenti - anche quelli più personali e riservati-), alla necessità di ancorare la durata del sequestro a criteri oggettivi di ragionevolezza temporale, alla esigenza insopprimibile di selezionare le cose davvero necessarie ai fini della prova; - in tal senso, il tempo necessario alla selezione di ciò che è necessario ai fini probatori da ciò che deve essere restituito non può essere un fattore neutro, destinato a pregiudicare chi abbia già subito la limitazione del diritto di sindacare, sin da subito, con rigore, la esistenza del nesso di strumentalità tra res e reato. In detto contesto, si pone il tema della copia dei dati digitali sequestrati e della restituzione dei "contenitori" di detti dati. Sul tema la Corte, con la richiamata sentenza, ha chiarito che, creata la c.d. copia originale dei dati contenuti nel contenitore sequestrato, essa non rileva in sé come cosa pertinente al reato in quanto essa contiene un insieme di dati indistinti e magmatici rispetto ai quali nessuna funzione selettiva è stata compiuta al fine di verificare il nesso di strumentalità tra res, reato ed esigenza probatoria. La c.d. copia integrale, cioè, contiene l'insieme dei dati contenuti nel contenitore (pc., tablet, telefono) ma non soddisfa affatto l'esigenza indifferibile di porre sotto sequestro solo il materiale digitale che sia pertinente rispetto al reato per cui si procede e che svolga una necessaria funzione probatoria. Ne deriva, come è stato specificato dalla Corte di cassazione, che la c.d. copia integrale costituisce solo una copia — mezzo, cioè una copia che consente di restituire il contenitore, ma che non legittima affatto il trattenimento dell'insieme di dati appresi (Sez. 6, n. 13156 del 04/03/2020, Scagliarini). La copia integrale consente di fare, dopo il sequestro, ciò che naturalmente avrebbe dovuto essere fatto prima, cioè la verifica di quali, tra i dati contenuti nel contenitore, siano quelli pertinenti rispetto al reato. In questo contesto la Corte ha affermato che il Pubblico Ministero: a) può trattenere la copia integrale solo per il tempo strettamente necessario per selezionare, tra la molteplicità delle informazioni in essa contenute, quelle che davvero assolvono alla funzione probatoria sottesa al sequestro. b) è tenuto a predisporre una adeguata organizzazione per compiere la selezione in questione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano stati sequestrati a persone estranee al reato per cui si procede; c) compiute le operazioni di selezione, la c.d. copia - integrale deve essere restituita agli aventi diritto (così testualmente in motivazione, Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, in motivazione). Si tratta di affermazioni che, diversamente da quanto sembra adombrare il Tribunale, non sono affatto finalizzate ad introdurre nel sistema un nuovo termine perentorio - coincidente con la celebrazione dell'udienza di riesame del sequestro - la cui inosservanza produrrebbe indifferibili effetti demolitori del mezzo di ricerca; si tratta invece di principi strumentali ad evidenziare la necessità di un accertamento in concreto, caso per caso, volta per volta, finalizzato a verificare se le operazioni di selezione del materiale siano conformi alla esigenza di differimento temporaneo della valutazione del nesso di pertinenza tra res e reato che si intenda provare ovvero si traducano in una elusione delle garanzie di cui si è detto, con conseguente violazione del diritto di proporzione e limitazione illegittima di diritti delle persone. Nel caso di specie, se è indubbiamente vero che il Tribunale ha compiuto, per le ragion di cui si è detto, una operazione non corretta - nella parte in cui ha di fatto individuato un termine perentorio non previsto dalla legge -, è altrettanto vero che il ricorso è generico, essendosi limitato il Procuratore della Repubblica ad affermare di avere conferito incarico a tre consulenti per la estrapolazione dei dati rilevanti dalla copia forense "stabilendo uno stringente termine per le conclusioni delle operazioni preliminari rispetto alla successiva sistemazione e selezione dei dati probatoriamente rilevanti" (così il ricorso a pag. 10). Si tratta di affermazioni che, rispetto al ragionamento - pur sincopato - del Tribunale, tuttavia non chiariscono: a) quale fosse il termine entro cui le operazioni avrebbero dovuto essere compiute dai consulenti nominati dal Procuratore; b) quale fosse esattamente la situazione concreta al momento in cui il Tribunale il 18.12.2020 effettuò la sua valutazione; c) cosa in concreto i consulenti in quel momento avessero fatto. Su detti punti, obiettivamente rilevanti, il ricorso è silente. Non diversamente, nulla di specifico è stato dedotto quanto ai documenti. In realtà ciò che non è chiaro è che cosa in concreto sia stato sequestrato: si tratta di un dato di presupposizione fondante perché solo ciò poi consente di compiere valutazioni concrete in relazione alla legittimità del mezzo di ricerca della prova ed alla pertinenza tra res, reato per cui si procede e finalità probatoria. 4. Il secondo mot