CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17765/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
é per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Curatela del [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Palermo n. 9933/2016 depositato il18/9/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27463/2020Numero sezionale 2177/2026Numero di raccolta generale 17765/2026Data pubblicazione 03/06/20261. L’oggetto del giudizio riguarda l’impugnazione del decreto collegiale n.cron. 501/2020, depositato il 18/9/2020 dal Tribunale di Palermo, che,dopo aver ritenuto superata la situazione processuale che avevadeterminato la sospensione del giudizio, in pendenza di un’opposizione diterzo all’espropriazione promossa dai sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e Picone, harigettato l’opposizione allo stato passivo dagli stessi promossa neiconfronti del decreto del G.D. assunto all’udienza di verifica del[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era stata a sua volta rigettata la richiesta direstituzione al [OSCURATO:PERSONA] di un libretto contenente una parte delprezzo da essi pagato per l’acquisto di un immobile dalla società poi fallitaLa [OSCURATO:SOCIETA]., ovvero la sua costituzione, ed in subordinel’ammissione al passivo per la somma di Euro 34.000.2. Avverso tale provvedimento collegiale è stato proposto da parte del sig.[OSCURATO:PERSONA] – in proprio e quale erede della defunta coniuge Picone, nonchéper conto dei figli ed eredi della stessa - ricorso per cassazione, sullascorta di cinque motivi di impugnazione.3. Il fallimento intimato si è costituito con controricorso, chiedendo ilrigetto dell’avversa impugnazione. Successivamente, la curatela ha altresìdepositato istanza di sollecita fissazione dell’udienza di discussione.4. È stata, quindi, fissata udienza camerale per il 14/5/2026, in vista dellaquale il ricorrente ha depositato una memoria scritta illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso proposto si articola su cinque motivi di impugnazione, cosìriassunti dalla stessa difesa del ricorrente:1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 295, 297, 298 c.p.c. inrelazione all’art. 360, n. 4) c.p.c.: la revoca della sospensione disposta dalprovvedimento impugnato renderebbe quest’ultimo illegittimo;Numero registro generale 27463/2020Numero sezionale 2177/2026Numero di raccolta generale 17765/2026Data pubblicazione 03/06/20262) nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 25 e26, nonché degli artt. 93 e 98 l.fall., in relazione all’art. 360, n. 4) c.p.c.: iricorrenti si dolgono che erroneamente si sia affermato che gli stessiavrebbero dovuto reclamare il provvedimento del G.D. di acquisizioneall’attivo del saldo di un conto intestato alla società poi fallita, mentre alcontempo sarebbe stata dichiarata l’inammissibilità dell’insinuazione daglistessi in effetti proposta;3) nullità del capo della sentenza che rigetta nel merito l’opposizione allostato passivo, dopo che il giudice si era spogliato della potestas iudicandiper aver ritenuto inammissibile la domanda, in relazione all’art. 360, n. 4)c.p.c.;4) violazione dell’art. 1, commi da 63 a 67, l. n. 147/2013, nonchédell’art. 1773 c.c. con riferimento al capo della sentenza che, entrandocomunque nel merito, ha argomentato l’infondatezza della domandaavanzata dai ricorrenti, in relazione all’art. 360, n. 3) c.p.c.;5) violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3)c.p.c. nella parte in cui è stata rigettata la domanda subordinata diinsinuazione allo stato passivo.2. I motivi così proposti non possono trovare accoglimento.2.1. Quanto al primo motivo di ricorso, sostiene il ricorrente che iltribunale avrebbe illegittimamente revocato la sospensionedell’opposizione allo stato passivo, in un primo tempo disposta a causadella pendenza di una opposizione di terzo nei confronti dell’esecuzionepromossa dalla banca titolare di ipoteca iscritta sull’immobile acquistatodai sig.ri [OSCURATO:PERSONA] ed alienato dalla società poi fallita. Rileva, infatti, partericorrente che tale opposizione di terzo, pur essendo stata respinta nellefasi di merito, era ancora pendente in cassazione e che, pertanto, non eravenuto meno il rapporto di pregiudizialità fra tale giudizio e quello ex artt.98 e 99 l.f.Numero registro generale 27463/2020Numero sezionale 2177/2026Numero di raccolta generale 17765/2026Data pubblicazione 03/06/2026Rispetto a tale deduzione occorre rilevare che il Tribunale non avevasemplicemente revocato la sospensione del giudizio, ma aveva piuttostodato atto che il G.E. aveva dichiarato l’improseguibilità della proceduraesecutiva, ritenendo che con tale provvedimento fosse venuta meno ogniragion d’essere della sospensione disposta nel 2017, in quanto era cessatoogni interesse alla prosecuzione dell’opposizione di terzo. Anche se noncitato direttamente, costituisce infatti un indirizzo del tutto consolidatoquello per cui l'estinzione del processo esecutivo comporta il venir menodella ragione di far decidere l'opposizione di terzo all'esecuzione,consistendo questa essenzialmente in un'azione di accertamento dellaillegittimità dell'esecuzione in rapporto al suo oggetto, di fronte al dirittodel terzo, senza involgere necessariamente un'azione di revindica o diaccertamento della proprietà o di altro diritto reale; cosicché, solo se ilterzo opponente chieda che il giudice si pronunci sull'appartenenza delbene nei rapporti fra esso ed il debitore esecutato sussiste il suo interessealla statuizione sul punto, per cui la causa deve proseguire tra il debitoreed il terzo opponente (cfr. Cass. Sez. 3, ord. n. 8426 del 12/04/2011;conforme Cass. Sez. 3, sent. n. 1771 del 26/03/1981).Al di là di tale profilo di indagine, nel caso di specie risulta chel’opposizione di terzo all’esecuzione - che si è affermato essere pendentein cassazione al momento della proposizione del ricorso a riprova del fattoche il G.D. non avrebbe dovuto revocare la sospensione – sia stata mediotempore definita da questa Corte con la sentenza di rigetto n. 22211 del18/05/2021.Tale decisione è certamente rilevante, in quanto ha fatto venir meno – aldi là di ogni altra considerazione – il giudizio asseritamente pregiudicantee posto a fondamento dell’eccepita perdurante sospensione delprocedimento pregiudicato. La decisione assunta è inoltre qui richiamabilenon solo in forza di un più generale dovere del giudice di legittimità diconoscere i propri precedenti, ma anche perché il numero di r.g. delNumero registro generale 27463/2020Numero sezionale 2177/2026Numero di raccolta generale 17765/2026Data pubblicazione 03/06/2026giudizio di legittimità era stato citato dallo stesso ricorrente nel proprioricorso. In ogni caso si è pure rettamente rilevato che nel caso in cui ilgiudicato esterno fra le stesse parti si sia formato a seguito di unasentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice possonopervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche prescindendodalle allegazioni delle parti (peraltro a conoscenza della formazione delprecedente giudicato) e facendo ricorso, se necessario, a strumentiinformatici e banche dati elettroniche (Cass. Sez. 2, sent. n. 29923 del30/12/2020)Risulta perciò evidente che il primo motivo di ricorso sia ad oggiinammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo certo laparte dolersi dell’esistenza di un rapporto di pregiudizialità rispetto ad ungiudizio che, nel frattempo, è stato definito in modo contrario alle proprieaspettative.Possono perciò analizzarsi gli ulteriori motivi di ricorso.2.2. Passando al secondo motivo di impugnazione, si deve premettere cherisulta dal provvedimento impugnato come il ricorrente ed il coniugeavessero acquistato dalla società poi fallita un immobile posto in Palermo,loc. [OSCURATO:PERSONA], con terreno pertinenziale, mediante rogito [OSCURATO:PERSONA], una parte minoritaria del quale (la somma di 50 milioni di lire) laparte venditrice dichiarava che avrebbe utilizzato per provvedere allacancellazione di due ipoteche, provvedendo perciò al deposito di tale partedi tale prezzo su di un libretto intestato alla stessa parte alienante etenuto nella disponibilità dello stesso notaio rogante l’atto dicompravendita.Posta tale premessa, il secondo motivo – con il quale si contesta che ilprovvedimento impugnato abbia erroneamente ritenuto che gli opponentiavrebbero dovuto proporre reclamo ex art. 26 l.fall. nei confronti deldecreto di acquisizione del G.D. - risulta a sua volta infondato.Numero registro generale 27463/2020Numero sezionale 2177/2026Numero di raccolta generale 17765/2026Data pubblicazione 03/06/2026Gli opponenti prima ed il ricorrente ora, infatti, non hanno mai contestatoche le somme pagate a titolo di prezzo spettassero al venditore (poifallito), compresa la parte depositata sul libretto, ma hanno unicamentecensurato il fatto che queste ultime somme siano state distolte dalla lorofunzione di garanzia indiretta o, comunque, dallo scopo che le partiavevano concordemente indicato. Trattandosi di una parte del prezzo,tuttavia, le somme depositate sul libretto non avrebbero mai potutoessere restituite alla parte acquirente, né del resto questa ha esercitatouna “rivendica” delle medesime. Ne deriva che il decreto di acquisizione exart. 25 l.fall. del G.D. non è stato emesso in difetto di potere e cheavverso lo stesso era unicamente proponibile il reclamo ex art. 26 l.fall.,così come ha ritenuto la decisione impugnata.Come è noto, la facoltà del G.D. di adottare ex art. 25, comma 1, n. 2,l.fall., provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio implica ilpotere di emettere decreti di acquisizione alla procedura concorsuale dieventuali sopravvenienze attive, in possesso del fallito o del coniuge o dialtri soggetti che non ne contestino la spettanza al fallimento, ma noncerto di disporre l'acquisizione di beni o somme su cui vi siano dellepretese incompatibili di terzi. In tale seconda ipotesi, anzi, ilprovvedimento di acquisizione del G.D. dovrebbe ritenersi illegittimo e,addirittura, emesso in carenza assoluta del relativo potere, con laconseguenza che avverso il medesimo non sarebbe spendibile il reclamo dicui all’art. 26 l.fall., ma, più radicalmente, sarebbe sempre possibilecontestarne l’inesistenza. A questo proposito questa Corte (Cass. Sez. 2,ord. n. 5138 del 27/02/2025) ha, infatti, stabilito che il decreto con cui ilgiudice delegato dispone l'acquisizione alla massa fallimentare di beni suiquali terzi estranei alla procedura rivendichino diritti incompatibili non èsoggetto a reclamo ai sensi dell'art. 26 l.fall. sicché l'interessato, che nonsi avvalga di detto rimedio, non consuma il proprio diritto di difesa eimpugnazione che può far valere nelle forme ordinarie. A sua volta, Cass.Numero registro generale 27463/2020Numero sezionale 2177/2026Numero di raccolta generale 17765/2026Data pubblicazione 03/06/2026Sez. 1, ord. n. 2058 del 24/01/2023, ha precisato che il decreto, emessoex art. 25 comma 1, n. 2 l. fall., con il quale il giudice delegato dichiaril'inefficacia di un ordine di bonifico, il cui importo sia già stato accreditatosul conto della società destinataria, è giuridicamente inesistente o"abnorme", per carenza assoluta di potere, in quanto direttoall'acquisizione di somme in possesso di terzi che ne contestino laspettanza al fallimento; lo strumento di cui all'art. 25 l. fall., infatti, puòessere adottato in luogo dell'azione in via ordinaria, per la declaratoria diinefficacia del giroconto ex art. 44 l. fall., solo quando non sia contestatala spettanza al fallimento dei beni e delle attività di cui è dispostal'acquisizione, non potendo i provvedimenti del giudice delegato, al di fuoridelle ipotesi tassativamente previste dalla legge fallimentare, incidere sudiritti soggettivi dei terzi senza l'attivazione di un ordinario procedimentodi cognizione (vds. in arg. anche Cass. Sez. 6 - 1, ord. n. 17648 del05/07/2018 e Cass. Sez. 1, sent. n. 6353 del 14/07/1997).Ma nel caso di specie, si ripete, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] non hanno maicontestato che la somma depositata sul libretto costituisse una parte delprezzo, come tale di spettanza integrale della parte venditrice. Gli stessi sisono doluti, piuttosto, che il decreto di acquisizione del G.D. avessefrustrato la funzione cui le parti avevano dato al libretto (ossia di provvistaper provvedere alla cancellazione di gravami) e con la propria opposizioneallo stato passivo hanno richiesto, in via principale, la ricostituzione di talelibretto. Gli opponenti, non contestando la spettanza di dette somme allaprocedura (che infatti non hanno rivendicato), avrebbero perciò dovutoinsorgere contro il decreto del G.D. a mezzo del reclamo apposito,previsto dall’art. 26 l.fall., dovendosi perciò ritenere che il provvedimentoin questa sede impugnato sia rispettoso dell’orientamentogiurisprudenziale delineato da questa Corte.3. Gli altri tre motivi di impugnazione, per come formulati, possono essereaffrontati congiuntamente, in quanto connessi dalla comune premessaNumero registro generale 27463/2020Numero sezionale 2177/2026Numero di raccolta generale 17765/2026Data pubblicazione 03/06/2026secondo cui – a dire del ricorrente – la “sentenza” (o meglio, il decreto giàcitato, emesso ex art. 98 l.fall.) non avrebbe dovuto rigettare nel merito lapretesa degli opponenti dopo averla dichiarata pregiudizialmenteinammissibile.Appare infatti evidente che, proprio in forza di tale premessa – che trovariscontro nel provvedimento impugnato –, deve ritenersi che gli argomentidi merito aggiunti dal tribunale di Palermo costituiscano dei meri obiterdicta, la cui impugnazione da parte del ricorrente risulta perciòinammissibile.Come è noto, infatti, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibileuna domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modospogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loroesame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti aifini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la partesoccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenutaa censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituiscela vera ragione della decisione (Sez. 3, ord. n. 27388 del 19/9/2022).Ed il ricorrente non fa che confermare tale conclusione, dolendosi, da unlato, che il collegio si fosse – appunto – spogliato della propria potestasiudicandi a fronte della dichiarazione di inammissibilità dell’insinuazione alpassivo, ma contraddittoriamente poi dedicando tre mezzi diimpugnazione a censurare quelle che, egli stesso, ha preliminarmenterilevato essere mere argomentazioni ad abundantiam. Mezzi che, giovacomunque aggiungere per completezza, rivestono inammissibilmentecarattere meritale.Come è noto, infatti, “deve ritenersi inammissibile il motivo diimpugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativaricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gliprecluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovoNumero registro generale 27463/2020Numero sezionale 2177/2026Numero di raccolta generale 17765/2026Data pubblicazione 03/06/2026apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme” (Sez. 2, ord. n.10927 del 23/04/2024); in precedenza anche Sez. U, sent. n. 34476 del27/12/2019 ha affermato esplicitamente che “è inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito”.4. In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono lasoccombenza e sono liquidate in dispositivo.Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributounificato, se ed in quanto dovuto per legge. P.Q.MLa Corte, rigetta il ricorso;per l’effetto condanna parte ricorrente a rifondere al controricorrente lespese del giudizio di legittimità, che liquida in 4.500 euro (di cui euro 200per spese vive), oltre spese generali, IVA e CPA se dovute, come perlegge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso,se ed in quanto dovuto per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2026Il Presidente