Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 dicembre 2024

Cassazione n. 01119/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 9715/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONErappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] o Persico -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso l 'ordinanz a della CORTE D'APPELLO d i NAPOLI n. . 4204/2019 depositata il 26/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA].

RG 9715/20Lo [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Rilevato che con l'epigrafata sentenza la Corte d'Appello di Napoli, ha parzialmente accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto in in primo grado della domanda proposta del medesimo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione ed aveva perciò condannato l'appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 258.330,88, oltre accessori di legge.

2. Preso atto che la predetta sentenza è stata fatta oggetto di ricorso a questa Corte da parte della soccombente e che nel giudizio così incardinato ha resistito l'intimato con controricorso.

3. Considerato che con atto depositato in cancelleria il 6.12.2024 la [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione ha dichiarato di rinunciare al ricorso a mente dell'art.390 cod. proc. civ., con compensazione integrale delle spese.

4. Ritenuto che, pertanto, attesa la comunicazione della rinuncia alla controparte, occorra dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese a mente dell'art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia a spese compensate.

Cosìdeciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno18.12.2024. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 9715/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONErappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] o Persico -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso l 'ordinanz a della CORTE D'APPELLO d i NAPOLI n. . 4204/2019 depositata il 26/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RG 9715/20Lo [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Rilevato che con l'epigrafata sentenza la Corte d'Appello di Napoli, ha parzialmente accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto in in primo grado della domanda proposta del medesimo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione ed aveva perciò condannato l'appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 258.330,88, oltre accessori di legge. 2. Preso atto che la predetta sentenza è stata fatta oggetto di ricorso a questa Corte da parte della soccombente e che nel giudizio così incardinato ha resistito l'intimato con controricorso. 3. Considerato che con atto depositato in cancelleria il 6.12.2024 la [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione ha dichiarato di rinunciare al ricorso a mente dell'art.390 cod. proc. civ., con compensazione integrale delle spese. 4. Ritenuto che, pertanto, attesa la comunicazione della rinuncia alla controparte, occorra dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese a mente dell'art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia a spese compensate. Cosìdeciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno18.12.2024. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01119/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris