CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2025
Cassazione n. 00563/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ritenuto che il primo motivo che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali oltre ad essere manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con gli orientamenti di questa Corte, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con riguardo all'identificazione dell'imputato ( si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; Al riguardo occorre ribadire il principio secondo cui : "I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., dovendosi ritenere afferente a distinte statuizioni il motivo relativo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, investita dall'appello originario, e quello inerente la configurabilità di un'aggravante, con conseguente inammissibilità di quest'ultimo"(Sez.6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Rv. 280783 - 01; Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, dep. 2015, Rv. 262180 - 01). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.