CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2026
Cassazione n. 11504/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 30127/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è assolutamente generico nonché riproduttivo di analoghe doglianze disattese dalla Corte d'appello la quale, con motivazione logica e puntuale in ordine al computo della pena, ha valorizzato sia la commissione di tre fatti di evasione nel breve arco temporale di poco più di un mese, sia la circostanza che l'imputato risulta gravato da significativi precedenti giudiziari per reati della medesima indole (pagg. 2-3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11504-26Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3806/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 30127/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 30127/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è assolutamente generico nonché riproduttivo di analoghe doglianze disattese dalla Corte d'appello la quale, con motivazione logica e puntuale in ordine al computo della pena, ha valorizzato sia la commissione di tre fatti di evasione nel breve arco temporale di poco più di un mese, sia la circostanza che l'imputato risulta gravato da significativi precedenti giudiziari per reati della medesima indole (pagg. 2-3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nteMaria [OSCURATO:PERSONA] stanzo 2P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nteMaria [OSCURATO:PERSONA] stanzo 2