CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27978/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
chechiede il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Udine hadisposto l’ incremento ad almeno due al mese dei colloqui visivi diXXXXXXXXXXXXXXXXX con i propri familiari, in ottemperanza al provvedimentodel medesimo Magistrato, in data 5 marzo 2025, il quale, mentreXXXXXXXXX erasottoposto a misura di sicurezza detentiva presso la Casa di reclusione diTolmezzo (UD), aveva emesso disposizione di analogo contenuto non adempiuta.Alla data di emissione dell’ordinanza di ottemperanza il condannato si trovavaristretto nella Casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA], in regime detentivo di cuiall’art. 41-bis l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), in forza del ripristinodell’esecuzione della pena detentiva con emissione di nuovo titolo esecutivo il 24giugno 2025.2. Avverso detto provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione ilMinistero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, per il tramitedell’Avvocatura dello Stato, articolandolo in cinque motivi.2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 41-bis,comma 2-quater, lett. b) Ord. pen. per avere l’ordinanza impugnata dispostol’incremento dei colloqui con i familiari in contrasto col limite tassativo di cui alsuddetto disposto “di uno al mese”.Rileva il Ministero che tale limitazione quantitativa costituisce elementoessenziale del regime differenziato e non è derogabile in assenza di specificheprevisioni normative, essendo stata, altresì, ritenuta costituzionalmente legittimain quanto funzionale alle peculiarità del regime speciale.Osserva che il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto di derogare ad essasulla base di un’interpretazione estensiva della sentenza della Cortecostituzionale n. 197 del 2021, che tuttavia è interpretativa di rigetto e nonvincolante erga omnes e riguarda le persone sottoposte a misura di sicurezza nelpresupposto del principio del doppio binario.2.2. Col secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 35-bis, comma 5,Ord. pen., per eccesso dei limiti del sindacato giurisdizionale in sede diottemperanza.Si rileva che il procedimento di ottemperanza, ai sensi del suddetto disposto,ha natura meramente esecutiva e non consente al giudice di introdurre modifichesostanziali all’ordinanza presupposta; e che nel caso di specie il Magistrato disorveglianza ha confermato una disposizione originariamente emessa quandoXXXXXXXXXera sottoposto a misura di sicurezza detentiva, nonostante ilsopravvenuto mutamento del titolo esecutivo. Si osserva che, secondo lagiurisprudenza di legittimità, sussiste un inscindibile nesso ontologico efunzionale tra i provvedimenti adottati in sede di reclamo ex art. 35-bis Ord.pen. e la specifica situazione detentiva che ne costituisce il presupposto; e ilprocedimento di ottemperanza presuppone, quale elemento imprescindibile,l’identità del magistrato di sorveglianza e dell’istituto penitenziario in cui ildetenuto è ristretto.2.3. Con il terzo motivo viene eccepita violazione dell’art. 35-bis, comma 5,Ord. pen.Lamenta il ricorrente che il procedimento di ottemperanza ha avuto adoggetto la richiesta volta ad ottenere dall’Amministrazione l’ottemperanza ad unprovvedimento che si riferisce a situazione di restrizione diversa ancheterritorialmente.2.4. Col quarto motivo vengono rilevati violazione degli artt. 35-bis, comma5, Ord. pen. e 677 cod. proc. pen. per contraddittorietà della decisione eincompetenza territoriale.Ci si duole che il Magistrato di sorveglianza abbia disposto, in esecuzionedell’ordinanza del 5 marzo 2025, l’incremento dei colloqui visivi, subordinandotale disposizione a una condizione sospensiva e in particolare all’esito delprocedimento pendente dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Roma,nuovamente investito in sede di rinvio dalla Corte di cassazione; e che,mantenendo fino a detto esito l’incremento dei colloqui, abbia ecceduto lapropria competenza territoriale, effettuando una valutazione di merito che esuladal giudizio di ottemperanza, di competenza, in presenza del trasferimento deldetenuto presso la Casa di reclusione di Milano - [OSCURATO:PERSONA], del Magistrato disorveglianza di Milano.Il ricorrente insiste, pertanto, per l’annullamento senza o con rinvio delprovvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il secondo motivo di ricorso è fondato.L’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Udine in data 5 marzo 2025 daottemperare risulta essere stata adottata sotto l’impero di un titolo detentivoormai esaurito.Risulta, invero, dalla ricostruzione effettuata dallo stesso Magistrato disorveglianza nel provvedimento impugnato che, al momento in cui è statoemesso il provvedimento da ottemperare, il condannato era detenuto in regimedi misura di sicurezza detentiva, disposta dal Magistrato di sorveglianza diPalermo con ordinanza del 29 giugno 2015. Ciò in quanto con provvedimento dirideterminazione della pena n. SIEP 594/2021 del 3/08/2023 era statoscarcerato, essendo venuto meno l’originario titolo detentivo, costituito dallasentenza della Corte di appello di Palermo del 30/09/2024. Al momento in cui èintervenuta l’ordinanza impugnata, il titolo detentivo sofferto era, invece,costituito dalla sentenza della Corte di appello di Palermo del 30/09/2024 edunque il ricorrente stava espiando la pena detentiva ripristinata conprovvedimento della Procura generale presso detta Corte del 24/06/2025.Si tratta evidentemente di titoli detentivi di diversa tipologia che nonconsentono l’ultrattività del provvedimento reso dal Magistrato di sorveglianza, lacui ottemperanza è stata disposta dal provvedimento impugnato.E ciò alla luce del consolidato principio, richiamato dal ricorrente, secondocui in tema di ordinamento penitenziario, la cessazione della detenzione ol'esaurimento del titolo detentivo producono l'inefficacia delle determinazioniassunte nei provvedimenti per i quali sia stata richiesta l'ottemperanza ex art.35-bis, comma 5, ord. pen., con conseguente inammissibilità sopravvenuta delrelativo procedimento (Sez. 1, n. 5060 del 20/12/2023, dep. 2024, Attanasio,Rv. 285787: in motivazione, la Corte ha evidenziato che, a fronte del venir menodel titolo, è irrilevante la permanenza della detenzione per altra causa). Principio,che trova il suo fondamento nell’inscindibile nesso ontologico e funzionale tra iprovvedimenti di ottemperanza e la relativa situazione detentiva concernente ilsoggetto interessato, dal quale discende che il titolo ormai esaurito non possaestendere la propria efficacia rispetto a titoli di detenzione di differente tipologia.L’ottemperanza si giustifica con riferimento alla precedente condizione diinternato del condannato e alle specifiche ragioni di cui alla sentenza della Cortecostituzionale n. 197 del 2021 riguardante le persone sottoposte a misura disicurezza, richiamata dal provvedimento impugnato, ma non poteva esseredisposta con riguardo alla condizione (subentrata col nuovo titolo esecutivo) delsuddetto come detenuto sottoposto al regime speciale di cui all’art. 41-bis Ord.pen., attualmente nella Casa di reclusione di Milano-[OSCURATO:PERSONA], di cui dà atto lostesso provvedimento di ottemperanza. Regime, nel quale, peraltro, i colloqui deidetenuti sono limitati, in modo inderogabile, ai sensi del disposto di cui all’art.41-bis, comma 2-quater, lett. b) Ord. pen., di cui è stato escluso ogni profilo diillegittimità costituzionale (si veda, da ultimo, Sez. 1, n. 28597 del 5/08/2025,non massimata), ad uno soltanto al mese.2. L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio,restando assorbite le ulteriori censure.Va disposto l’oscuramento come da dispositivo, vertendo il provvedimentosulle condizioni di salute del condannato. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.