CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25070/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoLuisa Ianniello-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 190/2025 depositatail 15/04/2025.Numero registro generale 13796/2025Numero sezionale 3007/2026Numero di raccolta generale 25070/2026Data pubblicazione 06/09/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA].p.a. chiedendo al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] di accertare il propriodiritto al rimborso di due buoni fruttiferi postali, serie «18Z» del valoreciascuno di 1000,00 euro, emessi il 12.1.2001 oltre interessi maturati allaloro scadenza, deducendo in particolare la non opponibilità del decorsodella prescrizione stante l’impossibilità di conoscere la scadenza dei citatititoli e la mancata consegna, al momento della sottoscrizione, del FoglioInformativo.2.- Contro la sentenza del Giudice di Pace che accoglieva la domanda,[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’errata valutazione, da parte del giudice di prime cure, dellatestimonianza della dipendente di [OSCURATO:PERSONA] a proposito della provadell’effettiva consegna del foglio informativo, nonché l’erroneo rigettodell’eccezione di prescrizione del diritto al rimborso, nonostante ladisciplina dei buoni non fosse solo quella contenuta nel contratto maanche nelle norme di cui al DPR 156/73, al DPR 256/89 e nei relativiDecreti Ministeriali che prevedevano chiaramente la scadenza in 18 mesi ela prescrizione in dieci anni dalla data di scadenza.2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il gravame e confermato lasentenza del Giudice di pace sulla base delle seguenti considerazioni:a) benché sia vero – stanti la natura dei BPF e la loro disciplina – che,per un verso, il rapporto negoziale che sorge con [OSCURATO:PERSONA] soggiaceal potere di variazione in pejus dei tassi di interessi in corso di rapporto e,per altro verso, che in capo al legittimo possessore dei titoli sussiste unonere di attivazione volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti ilrapporto benché non espressamente indicati nel buono, non può, tuttavia,negarsi che l’investitore debba, comunque, essere messo in condizione diesercitare diligentemente il citato onere di attivazione volto allaNumero registro generale 13796/2025Numero sezionale 3007/2026Numero di raccolta generale 25070/2026Data pubblicazione 06/09/2026conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto; per tale ragione, lalegislazione di settore onera la parte “forte” del rapporto all’adempimentodi obblighi informativi che si sostanziano nella consegna di documenti dacui la parte debole può evincere le condizioni dell’investimento (v. punto“3” D.M. citato);b) nel caso di specie non era stato provato, dalla parte onerata, chedetta consegna vi fosse stata, come correttamente ritenuto dal giudice diprime cure alla luce delle prove raccolte; né poteva ritenersi che la solaaffissione presso gli uffici postali di avvisi sulle condizioni praticate fosseequipollente alla consegna di fogli informativi dettagliati, tant’è che il DMha espressamente previsto che detti avviso (previsti all’art. 6 DM[OSCURATO:DATA_NASCITA]) rinviino a «fogli informativi che saranno consegnati aisottoscrittori»;d) ciò posto, da quanto stampigliato sui due buoni risultava che glistessi appartengono alla serie "18Z" emessa alle condizioni generalipreviste nella parte prima del d.m. 19 dicembre 2000 pubblicato in GU n.300 del 27 dicembre 2000 e alle specifiche condizioni di emissionepreviste per la serie sottoscritta; ma la data di scadenza dei citati buonioltre a non essere prevista sul titolo, non risulta prevista né dal citatod.m. 19 dicembre 2000 né Poste aveva chiarito da quale altra fontenormativa tale informazione avrebbe dovuto essere attinta da partedell’investitore;e) pertanto, posto che il termine di prescrizione comincia a decorrere daquando il diritto può essere fatto valere e considerato che gli odierniappellati non sono stati messi nelle condizioni di conoscere il dies a quo didecorso del termine di prescrizione, era evidente che la stessa nonpotesse essersi consumata, come correttamente ritenuto dal Giudice diprime cure; anche in considerazione del fatto che non era stato provatoche un’informazione tanto importante come quella relativa alla scadenzaNumero registro generale 13796/2025Numero sezionale 3007/2026Numero di raccolta generale 25070/2026Data pubblicazione 06/09/2026del titolo - pur non indicata sul medesimo – fosse stata esplicitata conchiarezza ed univocità al momento della conclusione del contratto;f) la stessa AGCM, espressasi sul punto, aveva osservato – tenuto contodella natura dei BPF e del bacino di utenza degli stessi – che, trattandosidi investimenti a bassissimo rischio e considerato che «la prescrizione delbuono è di fatto l’unica causa potenziale di perdita di quanto investito dalconsumatore», «le informazioni sui termini di scadenza e di prescrizione esulle relative conseguenze giuridiche appaiono riportate nei documentiprecontrattuali sopra esaminati in modo incompleto, con un linguaggiopoco chiaro e ambiguo, e senza dare adeguato risalto al fatto che se iltitolo non è rimborsato entro la scadenza del termine di prescrizione non èpiù rimborsabile, con conseguente perdita anche del capitale investito».3.- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. condue motivi di ricorso. Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] che ha anche depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo di ricorso principale si deduce ex art. 360comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. inmateria di prescrizione e dei principi giurisprudenziali in materia di pretesiobblighi informativi relativi ai buoni postali fruttiferi.[OSCURATO:PERSONA] deduce che la disciplina di tali buoni «prevedeva la duratadi 18 anni» con la conseguenza che la loro scadenza era da ravvisarsi il28.4.2009 quando i buoni avrebbero raggiunto il massimo rendimento;essendosi i possessori presentati per l’incasso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] inassenza di precedenti atti interruttivi, la prescrizione doveva ritenersimaturata e [OSCURATO:PERSONA] aveva legittimamente rifiutato il rimborso.Osserva che le argomentazioni del Tribunale erroneamentepresuppongono che alla fattispecie debba applicarsi il codice del consumo,come già escluso dalla giurisprudenza di legittimità, onde erroneamente ilTribunale aveva dato rilievo ad obblighi informativi in realtà insussistenti;né aveva considerato l’irrilevanza giuridica della consegna del FIA giacchéNumero registro generale 13796/2025Numero sezionale 3007/2026Numero di raccolta generale 25070/2026Data pubblicazione 06/09/2026il rapporto giuridico intercorrente tra emittente e risparmiatore èdisciplinato dai decreti ministeriali istitutivi delle diverse serie di buonipostali (ai sensi degli artt. 3 d.lgs. n. 284/1999 e 2 d.m. 19 dicembre2000), fonti normative idonee a integrare ab externo il contenuto delcontratto, pubblicati in [OSCURATO:PERSONA]. Perciò non sussisterebbero altriobblighi informativi oltre a quelli che vengono assolti tramite la predettapubblicazione, sussistendo l’onere del risparmiatore di attivarsi perconoscere gli elementi caratterizzanti il rapporto; nella specie, irisparmiatori avrebbero potuto giovarsi dell’indicazione della serie diappartenenza dei buoni e del fatto che erano «a termine», onde prendereconoscenza della loro scadenza e del termine di prescrizione.2.- Con il secondo motivo di ricorso si deduce ex art. 360 comma I n.3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 comma 1 e dell’art. 6del D.M. Tesoro del 19.12.2000 relativo al foglio informativo analitico edell’art. 2697 c.c. in materia di onere della prova. [OSCURATO:PERSONA],il giudice d’appello avrebbe errato a proposito della prova della mancataconsegna del FIA e della valutazione della sua rilevanza, perché: a) lanormativa non impone in capo all’intermediario un obbligo di ottenere lasottoscrizione di una ricevuta di avvenuta consegna del FIA da parte deiclienti né di conservazione della copia firmata; b) avrebbe consideratoprovata la mancata consegna del FIA attribuendo il relativo onereprobatorio a [OSCURATO:PERSONA], laddove detto onere gravava sulla controparteche non l’aveva assolto; c) non avrebbe considerato che Poste non eratenuta alla conservazione della documentazione relativa ai buoni essendotrascorso il termine relativo all’obbligo di conservazione documentale exart. 213 d.p.r. 256/1989 e, comunque ex art. 119 TUB; d) in ogni caso,avrebbe trascurato l’irrilevanza giuridica della consegna del FIA giacché leinformazioni ivi contenute erano desumibili dai decreti ministeriali istitutividella serie; e) i possessori dei buoni avrebbero potuto attivarsi anche inseguito per richiedere la consegna del foglio informativo o chiedere leNumero registro generale 13796/2025Numero sezionale 3007/2026Numero di raccolta generale 25070/2026Data pubblicazione 06/09/2026informazioni necessarie, il che nella specie non era avvenuto; f) laconoscibilità legale e l’omessa attivazione del risparmiatore nell’assumerele adeguate informazioni sulla durata dei BPF sottoscritti e su termini diprescrizione avrebbero in ogni caso interrotto (ex art. 1227 comma 2 c.c.)il nesso causale tra l’eventuale inadempimento dell’obbligo informativo e ildanno derivante dall’impossibilità di riscossione.3- I due motivi possono essere esaminati congiuntamente essendoconnessi.La questione posta dalla ricorrente verte sulla incidenza della mancataconsegna del foglio informativo analitico rispetto alla decorrenza deltermine di prescrizione del diritto alla riscossione del buono, ossia sul se lamancata consegna di tale documento impedisca l’inizio del decorso deltermine prescrizionale ordinario, potendo/dovendo il possessore del titoloconoscere la data di scadenza del medesimo attraverso le fonti normativeche lo regolano e che sono accessibili in quanto pubblicate sulla GazzettaUfficiale.Va tuttavia osservato che la ratio decidendi della decisione impugnata siregge su una duplice argomentazione: non solo sulla mancata consegnadel FIA bensì anche sul fatto che nella specie i possessori del titolo nonsarebbero stati in grado di conoscere la scadenza dei titoli sottoscritti indiverse forme alternative alla consegna del FIA come sostenuto da PosteItaliane nell’appello. Afferma, invero, il Tribunale:- vero che in capo al legittimo possessore dei titoli sussiste un onere dibenché non espressamente indicati nel buono;- «non può tuttavia negarsi che l’investitore debba comunque esseremesso in condizione di esercitare diligentemente il citato onere dicosì come peraltro previsto dalla legge che impone in capo a [OSCURATO:PERSONA] obblighi pubblicitari (ex art. 6 co. 1 del D.M. 19/12/2000) sia obblighiNumero registro generale 13796/2025Numero sezionale 3007/2026Numero di raccolta generale 25070/2026Data pubblicazione 06/09/2026di trasparenza, operanti in sede di conclusione del contratto dicollocamento del buono (art. 3 co.1.), obblighi finalizzati a renderel’investitore edotto sull’intera operazione, tutelando, in questo modo, ilsuo interesse al risparmio costituzionalmente protetto (art. 47 Cost.)»;- sulla base di quanto riportato sul titolo i due buoni appartengono allaserie "18Z" emessa alle condizioni generali previste nella parte prima deldecreto 19 dicembre 2000 del Ministro del Tesoro, del Bilancio e dellaProgrammazione economica pubblicato in GU n. 300 del 27 dicembre 2000e alle specifiche condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta;- «occorre verificare se, come sostenuto dalla parte appellante, fossepossibile per l’investitore, ottenere aliunde le informazioni che non risultasiano state fornite in sede di conclusione del contratto. Sostiene, inparticolare, l’appellante che la sentenza impugnata si è posta in contrastocon le previsioni di cui al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio edella [OSCURATO:PERSONA] del 19 dicembre 2000 ove, a suo dire,l’investitore avrebbe potuto ottenere tutte le informazioni utili all’eserciziodel suo diritto.-L’affermazione dell’appellante, tuttavia, è smentita dalla stessa letturadel DM citato posto che se è vero che all’art. 8 dello stesso si legge che “idiritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favoredell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo perquanto riguarda il capitale ed interessi” è anche vero che la data discadenza dei citati buoni oltre a non essere prevista, come visto, sul titolo,non risulta prevista né dal citato DM 19 dicembre 2000 né risulta chiaroda quale fonte normativa tale informazione avrebbe dovuto essere attintada parte dell’investitore;- «Alla luce di ciò, dunque, considerato che il termine di prescrizionecomincia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere econsiderato che gli odierni appellati non sono stati messi nelle condizionidi conoscere il dies a quo di decorso del termine di prescrizione, èNumero registro generale 13796/2025Numero sezionale 3007/2026Numero di raccolta generale 25070/2026Data pubblicazione 06/09/2026evidente che la stessa non possa, oggi, ritenersi consumata», comecorrettamente ritenuto dal Giudice di prime cure.3.1- Quindi il Tribunale ha accertato che – al di là della questionedell’adempimento dell’obbligo informativo di cui tratta la ricorrente neimotivi - i possessori dei buoni nella specie non erano oggettivamente ingrado di conoscere la scadenza dei titoli e, quindi, neppure di essere omeno diligenti nel coltivare il proprio diritto da quel momento in poi.Queta ratio non è aggredita dalla ricorrente con i motivi di ricorso.3.2- Nel medesimo, peraltro, si afferma che i buoni appartengono allaserie «18Z» ed eran stati emessi il 28.10.2007 (cfr. ricorso pag. 5) e che«la disciplina di tale tipologia di BPF (Serie 18Z) prevedeva la durata di 18anni ( ai sensi dell’art. 8 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e pertanto dal 28 aprile2009 i BPF avevano raggiunto il massimo rendimento e cessava la lorofruttuosità e quindi da tale data, rectius dal giorno successivo a quello incui il titolo ha cessato di essere fruttifero, quindi dal 29.4.2009) ha avutoinizio la decorrenza del termine prescrizionale», laddove il detto D.M.30.6.2000 non contempla neppure un art. 8: all’art.1 istituisce una«nuova serie di buoni postali fruttiferi contraddistinta con la lettera "Z", icui moduli verranno forniti dall'[OSCURATO:PERSONA] e Zecca dello Stato,aventi i saggi di interesse lordi indicati nella tabella allegata al presentedecreto» e l’art. 2 stabilisce i tagli dei buoni; l’art. 3 precisa che sono atutti gli effetti titoli della nuova serie ordinaria contraddistinta con lalettera "Z", i buoni delle precedenti serie ordinarie emessi a decorrere dalgiorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella G.U.; gli art.dal 4 al 7 ( con cui si conclude il decreto) la riguardano altra serie («CE»).Nel preambolo del decreto si legge «Preso atto che non sono stati ancoraadottati i decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei buoni postalifruttiferi, per cui, a norma dell’art. 7, comma 3, del citato decretolegislativo 30 luglio 1999, n. 284, continuano ad applicarsi, per quantonon espressamente previsto dal medesimo decreto, le disposizioni recateNumero registro generale 13796/2025Numero sezionale 3007/2026Numero di raccolta generale 25070/2026Data pubblicazione 06/09/2026dal citato testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, dibancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidentedella Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dal suo regolamento diesecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1°giugno 1989, n. 256;Ritenuto di adeguare la remunerazione del risparmio postaleprovvedendo alla determinazione dei tassi di interesse sulle nuoveemissioni dei buoni postali fruttiferi;».Inoltre il previgente codice postale cui il decreto in questione rimanda,disciplinava, tra gli altri profili, la durata del buono postale (di regolatrentennale), e il termine di prescrizione, fissato in cinque anni, ericonosceva al governo il potere di variare il rendimento del buonopostale; mentre il successivo d.lgs. n. 284 del 1999 non si occupa dinessuno di questi aspetti, limitandosi a rinviare ai successivi decreti ladefinizione delle condizioni generali ed economiche dei buoni fruttiferipostali oggetto delle serie in via di emissione.3.3- Perciò lo stesso ricorrente, oltre a non aggredire la specifica ratiodecidendi, non inquadra neppure la censura sollevata contro la decisioneimpugnata in un ambito regolatorio definito, mancando di individuarequale fosse il decreto ministeriale che disciplinava la durata e la scadenzadi tale specifica serie «18Z.».4- Perciò il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono lasoccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12luglio 2012, n. 140. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppiodel contributo unificato se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrenteal pagamento delle spese di lite in favore della parte controricorrenteliquidate nell'importo di euro 2000,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoriNumero registro generale 13796/2025Numero sezionale 3007/2026Numero di raccolta generale 25070/2026Data pubblicazione 06/09/2026come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara lasussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 3.7.2026Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]