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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13171/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e li ha condannati alla pena di mesi 8 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo marijuana.

I ricorrenti formulano due motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamentano vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità.

Il secondo motivo, concernente solo [OSCURATO:PERSONA], concerne il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena.

In ordine al primo motivo i ricorrenti, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato che gli agenti di polizia giudiziaria accertavano la presenza di [OSCURATO:PERSONA] presso la propria abitazione, mentre altro personale, appostato in osservazione, vedeva qualcuno gettare dalla finestra del bagno un borsello.

Il borsello, immediatamente recuperato, conteneva diverse bustine di cellophane con sostanza erbacea, risultata positiva al narcotest come marijuana, già suddivisa in dosi pronte per la cessione.

All'interno dell'abitazione erano presenti solo i due imputati.

A seguito di perquisizione, venivano rinvenuti anche strumenti atti ad offendere e un rotolo di pellicola trasparente dello stesso tipo utilizzato per confezionare le dosi di sostanza trovate all'interno del borsello.

La Corte ha quindi ritenuto provata la responsabilità di entrambi, escludendo l'uso personale in ragione del quantitativo (oltre 42 grammi di sostanza).

In ordine al secondo motivo si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per [OSCURATO:PERSONA] può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).

Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento ai precedenti penali da cui è gravato il ricorrente, evidenziando la gravità del reato e l'assenza di qualsiasi elemento concreto meritevole di positivo apprezzamento.

Quanto alla determinazione della pena, la Corte ha rilevato che essa si discosta solo in misura moderata dal minimo edittale, e ha ritenuto congruo ed adeguato iltrattamento sanzionatorio in ragione della gravità del fatto, desunta dalle modalità della condotta e dal quantitativo di sostanza stupefacente detenuta.

Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e li ha condannati alla pena di mesi 8 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo marijuana. I ricorrenti formulano due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamentano vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità. Il secondo motivo, concernente solo [OSCURATO:PERSONA], concerne il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena. In ordine al primo motivo i ricorrenti, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato che gli agenti di polizia giudiziaria accertavano la presenza di [OSCURATO:PERSONA] presso la propria abitazione, mentre altro personale, appostato in osservazione, vedeva qualcuno gettare dalla finestra del bagno un borsello. Il borsello, immediatamente recuperato, conteneva diverse bustine di cellophane con sostanza erbacea, risultata positiva al narcotest come marijuana, già suddivisa in dosi pronte per la cessione. All'interno dell'abitazione erano presenti solo i due imputati. A seguito di perquisizione, venivano rinvenuti anche strumenti atti ad offendere e un rotolo di pellicola trasparente dello stesso tipo utilizzato per confezionare le dosi di sostanza trovate all'interno del borsello. La Corte ha quindi ritenuto provata la responsabilità di entrambi, escludendo l'uso personale in ragione del quantitativo (oltre 42 grammi di sostanza). In ordine al secondo motivo si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per [OSCURATO:PERSONA] può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento ai precedenti penali da cui è gravato il ricorrente, evidenziando la gravità del reato e l'assenza di qualsiasi elemento concreto meritevole di positivo apprezzamento. Quanto alla determinazione della pena, la Corte ha rilevato che essa si discosta solo in misura moderata dal minimo edittale, e ha ritenuto congruo ed adeguato iltrattamento sanzionatorio in ragione della gravità del fatto, desunta dalle modalità della condotta e dal quantitativo di sostanza stupefacente detenuta. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
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