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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12095/2026

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'avvocato [OSCURATO:PERSONA]860 NOBERASCO;- controricorrente -nonchè controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -Numero registro generale 268/2023avverso la sentenza n. 156/2022 della CORTE D'APPELLO diN umero sezionale 860/2026Numero di raccolta generale 12095/2026GENOVA, depositata il 28/06/2022 R.G.N. 356/2021;Data pubblicazione 30/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello diGenova ha confermato la pronuncia di primo grado diinammissibilità, e comunque, improcedibilità delle domandeproposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] cooperativa a r.l. e dell’INPS e di rigetto della domandadi mero accertamento della sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato per il periodo luglio 2015-gennaio 2019.2.

La Corte territoriale, rilevato che il lavoratore aveva giàproposto al giudice fallimentare le medesime domande dipagamento di crediti (azione che era stata respinta e che, inassenza di impugnazione, aveva determinato la definitività delprovvedimento di rigetto per l’insinuazione al passivo), haconfermato – al pari del giudice di prime cure – la competenzadel giudice fallimentare per crediti vantati dal lavoratore nonchéper l’accertamento (del tutto strumentale ad ottenere lacondanna al pagamento di somme di denaro) della sussistenzadi un rapporto di lavoro subordinato con la società; hasottolineato che tali domande andavano proposte avanti algiudice fallimentare e con il rito speciale, sicchè ne conseguivala inammissibilità o improcedibilità delle domande giudiziarie, eche il giudice ordinario non aveva alcuna giurisdizione conriguardo alla domanda di “annullamento” di provvedimentiamministrativi dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’INPS.In ordine al mero accertamento della sussistenza di un rapportodi lavoro subordinato, la Corte territoriale ha sottolineato che ilgiudice aveva il potere di apprezzare liberamente laNumero registro generale 268/2023Numero sezionale 860/2026documentazione (di cui al procedimento penale pendenteN uamverao ndi trai ccolta generale 12095/2026Data pubblicazione 30/04/2026la Procura della Repubblica di Savona) prodotta dal Fallimento(il cui contenuto non era stato oggetto di alcuna contestazioneda parte del lavoratore), documentazione che apprezzata allaluce sia dell’ulteriore quadro documentale acquisito sia dellagenericità delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo delgiudizio era tale da orientare nel senso della assenza di unvincolo di subordinazione tra le parti (essendo emersa l’effettivaautonoma gestione della società fallita da parte dello stessoBotta).3.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Botta condue motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.

L’INPS è rimastointimato.4.

Al termine della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, “in relazione all’art.360/1°, nn. 1, 2, 3 e 4, c.p.c., violazione e/o falsa applicazionedegli art. 24 e 52 del regio decreto 16/03/1942 n. 267;violazione e/o falsa applicazione dell’art. 59 della legge[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 69; violazione e/o falsa applicazione degli art.409, 413, 427, 433 e 442 c.p.c.; in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 1, 2, 3 e 4 c.p.c. ed in riferimento al primo motivodi appello: affermata “inammissibilità” o “improseguibilità” delledomande di cui al primo punto delle conclusioni ed all’asseritodifetto di “giurisdizione” sulle domande di cui al secondo puntodelle conclusioni”; la Corte territoriale ha ignoratol’orientamento giurisprudenziale che riserva al giudice del lavorotutte le controversie riguardanti lo status di lavoratore, la suaqualifica e qualità, la esistenza di un rapporto di lavoro e quelleNumero registro generale 268/2023Numero sezionale 860/2026riguardanti connessi diritti previdenziali.

I giudici di Nummeeror idti ora ccolta generale 12095/2026Data pubblicazione 30/04/2026avrebbero dovuto, ex art. 427 c.p.c., rimettere gli atti al giudicecompetente.2.

Con il secondo motivo si denunzia “in relazione all’art. 360/1°nn. 3 e 4 c.p.c. e in riferimento al secondo motivo di appello,violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 della costituzione,con particolare riferimento ai commi 2° e 5°; violazione e/o falsaapplicazione degli art. 115, 116, 228 e 421 c.p.c.; violazionee/o falsa applicazione degli art. 2094, 2697 e 2735 c.c.; inrelazione all’art. 360/1° n. 3 e 4 c.p.c. ed in riferimento alsecondo motivo di appello: violazione e/o falsa applicazionedell’art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU”.

I giudici di meritonon potevano avvalersi dei documenti raccolti in sede penale ehanno abdicato a qualsivoglia attività istruttoria; il ricorsointroduttivo del giudizio era sufficientemente dettagliato,nonché era stato prodotto il CCNL dirigenti.3.

I motivi di ricorso sono inammissibili e, per la parte residua,infondati.4.

Entrambi i motivi vengono sviluppati sovrapponendo econfondendo questioni che attengono alla ricostruzione dei fattioggetto di causa, ossia alla valutazione dell’attività svolta dalBotta nell’ambito della società fallita, e profili giuridici; lecensure appaiono inammissibili perché l'orientamento secondocui un singolo motivo può essere articolato in più profili didoglianza, senza che per ciò solo se ne debba affermarel'inammissibilità (Cass.

S.U. n.9100 del 2015), trovaapplicazione solo qualora la formulazione permetta di coglierecon chiarezza quali censure siano riconducibili alla violazione dilegge e quali, invece, all'accertamento dei fatti.

Nel caso dispecie, al contrario, le doglianze operano una commistione fraprofili di merito e questioni giuridiche, sicché finiscono perNumero registro generale 268/2023assegnare inammissibilmente al giudice di legittimità il compitoN umero sezionale 860/2026Numero di raccolta generale 12095/2026di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine diData pubblicazione 30/04/2026ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima didecidere su di esse ( Cass. n. 26790 del 2018, Cass. n. 33399del 2019).5.

Del tutto correttamente (e ampiamente) i giudici del meritohanno richiamato ed illustrato l’orientamento consolidato inmateria di riparto di competenza tra giudice del lavoro e giudicedelegato al fallimento con riguardo all’accertamento e allaqualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto dilavoro in funzione della partecipazione alla proceduraconcorsuale, dovendosi intendere per “azioni derivanti dalfallimento”, ex art. 24 legge fall., quelle che comunque incidonosul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti checostituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa,anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto diuna successiva sentenza di condanna (Cass. n. 7510/2002;nello stesso senso tutte le pronunce richiamate dalla sentenzaimpugnata).6.

I confini tra la competenza del giudice del lavoro e del giudicefallimentare sono stati più volte ribaditi da questa Corte: inparticolare, si è affermato che al giudice del lavoro quale“giudice del rapporto” spetta la cognizione di ogni controversiaavente ad oggetto lo status del lavoratore, essenzialmenteradicato nei principi affermati dagli artt. 4, 35, 36 e 37 Cost., inriferimento al diritto ad una legittima e regolare instaurazione,vigenza e cessazione del rapporto e alla sua correttaqualificazione e qualità; ciò per effetto dell'esercizio di azioni siadi mero accertamento, come in particolare di esistenza delrapporto di lavoro (Cass. n. 3151/1994; Cass. n. 8708/1999;Cass. n. 11439/2004) o di riconoscimento della qualifica dellaNumero registro generale 268/2023Numero sezionale 860/2026prestazione (Cass. n. 18557/2009; Cass. n. 23418/N2um0e1ro7 di) r,a ccolta generale 12095/2026Data pubblicazione 30/04/2026ovvero di azioni costitutive, principalmente di impugnazione dellicenziamento (Cass. n. 2411/2010), anche quandocomprensive della domanda di condanna alla reintegrazione nelposto di lavoro (Cass. n. 3129/2003; Cass. n. 4051/2004; Cass.n. 4547/2009; Cass. n. 19308/2016), pure qualoraconseguente all'accertamento di nullità, invalidità o inefficaciadi atti di cessione di ramo d'azienda, in funzione del ripristinodel rapporto di lavoro con la parte cedente, in caso di fallimentodella cessionaria (Cass. n. 1646/2018).

Al giudice fallimentare,che è giudice del concorso, è invece riservato - al fine digarantire la parità tra i creditori - l'accertamento, con la relativaqualificazione, dei diritti di credito dipendenti dal rapporto dilavoro, in funzione della partecipazione al concorso.

Al giudicedel lavoro resta ovviamente inibita la pronuncia di condanna, eciò in quanto non si tratta di domanda di condanna ad unpagamento, bensì, per effetto dell'apertura della proceduraconcorsuale, di insinuazione allo stato passivo fallimentare,nella cognizione esclusiva del giudice fallimentare (Cass. n.8860/2025).7.

Il filo conduttore di tutte queste pronunce è il seguenteprincipio: ove non vi sia alcun interesse del lavoratore alla tuteladella sua posizione all'interno dell'impresa, ma solo lostrumentale accertamento di diritti patrimoniali per lapartecipazione al concorso sul patrimonio del fallito, lacompetenza spetta al giudice del fallimento (da ultimo, Cass. n.30512/2021).8.

Va, poi, richiamato il principio recentemente espresso dalleSezioni unite di questa Corte (sentenza n. 5694/2023), chehanno evidenziato come l’improcedibilità delle azioni cognitivein corso in sedi diverse da quella concorsuale è «l’effetto direttoNumero registro generale 268/2023Numero sezionale 860/2026della esclusività dell’accertamento del passivo avanti al Nguimuedro idci era ccolta generale 12095/2026Data pubblicazione 30/04/2026della procedura, secondo regole esprimenti la scelta di unospecifico procedimento, cioè di un rito più che di unacompetenza dell’organo», tanto che la pronuncia diimprocedibilità non è assoggettabile a regolamento dicompetenza (Cass. 21669/2013, Cass. 9030/2014,15383/2014), aggiungendo che «ciò spiega come la menzionatavalenza pubblicistica del principio sia sottesa all’indirizzo per ilquale la questione concernente l'autorità giudiziaria dinanzi acui va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di undebitore assoggettato a fallimento “è rilevabile in ogni stato egrado, ed anche oltre i limiti temporali stabiliti con riferimentoal rilievo dell'incompetenza” (Cass. 5063/2008, 10485/2011;24156/2018 vi ravvisa una exceptio litis ingressus impedientes)e dunque va esaminata prima di ogni altra (Cass. 16867/2011),conseguendone inammissibilità o improcedibilità a seconda cheil fallimento sia stato dichiarato prima della domanda o nel corsodel giudizio».9.

In ordine alla domanda di mero accertamento dellasussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il secondomotivo di ricorso è, altresì, inammissibile nella misura in cuilamenta (in violazione dell’art. 112 c.p.c.) la mancanza oinsufficienza della motivazione (avendo, la Corte territoriale,preso in esame la questione oggetto di doglianza seppurrisolvendola in modo non condiviso dalla parte); è, del pari,inammissibile in quanto le censure - formulate come violazioneo falsa applicazione di legge – mirano, in realtà, allarivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dalgiudice di merito non consentita in sede di legittimità.

Comeinsegna questa Corte, il ricorso per cassazione non rappresentauno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nelNumero registro generale 268/2023quale far valere la supposta ingiustizia della sentenzaN umero sezionale 860/2026Numero di raccolta generale 12095/2026impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito ilData pubblicazione 30/04/2026compito di individuare le fonti del proprio convincimento, dicontrollarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essisottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previstidalla legge (cfr. Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez.

U, n. 7931del 2013;Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860/2014).10.

Il secondo motivo presenta ulteriori motivi di inammissibilitànella misura in cui non censura l’accertata mancatacontestazione del contenuto delle dichiarazioni (rilasciate dalBotta al Pubblico Ministero in ordine alle attività svolte nellasocietà) come rilevato dalla Corte territoriale (pag. 9-10 dellasentenza impugnata) e trascura le prescrizioni imposte dagliartt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., che imponevano di trascrivere,almeno nelle parti essenziali, l’atto difensivo con il quale dettedichiarazioni (riportate in dettaglio nella memoria di costituzionein primo grado del Fallimento) sarebbero state contestate.11.

Conforme, infine, agli orientamenti di questa Corte risulta ilprincipio richiamato dalla Corte territoriale, secondo cui ledichiarazioni rese agli organi di polizia giudiziaria (e a fortiori alPubblico Ministero), ancorché non siano vincolanti in sede civile,costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che ilgiudice ha il potere-dovere di apprezzare liberamente (Cass. n.10825/2000, citata dalla sentenza impugnata e, da ultimo, nellostesso senso, Cass. n. 29231/2024).12.

In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di liteseguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.Numero registro generale 268/2023Numero sezionale 860/202612.

Sussistono i presupposti processuali per il versameNnutmoe,ro ddi ara ccolta generale 12095/2026Data pubblicazione 30/04/2026parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ovedovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivieuro 5.500,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15%ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 febbraio2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] LeoneNumero registro generale 268/2023Numero sezionale 860/2026Numero di raccolta generale 12095/2026Data pubblicazione 30/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'avvocato [OSCURATO:PERSONA]860 NOBERASCO;- controricorrente -nonchè controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -Numero registro generale 268/2023avverso la sentenza n. 156/2022 della CORTE D'APPELLO diN umero sezionale 860/2026Numero di raccolta generale 12095/2026GENOVA, depositata il 28/06/2022 R.G.N. 356/2021;Data pubblicazione 30/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello diGenova ha confermato la pronuncia di primo grado diinammissibilità, e comunque, improcedibilità delle domandeproposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] cooperativa a r.l. e dell’INPS e di rigetto della domandadi mero accertamento della sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato per il periodo luglio 2015-gennaio 2019.2. La Corte territoriale, rilevato che il lavoratore aveva giàproposto al giudice fallimentare le medesime domande dipagamento di crediti (azione che era stata respinta e che, inassenza di impugnazione, aveva determinato la definitività delprovvedimento di rigetto per l’insinuazione al passivo), haconfermato – al pari del giudice di prime cure – la competenzadel giudice fallimentare per crediti vantati dal lavoratore nonchéper l’accertamento (del tutto strumentale ad ottenere lacondanna al pagamento di somme di denaro) della sussistenzadi un rapporto di lavoro subordinato con la società; hasottolineato che tali domande andavano proposte avanti algiudice fallimentare e con il rito speciale, sicchè ne conseguivala inammissibilità o improcedibilità delle domande giudiziarie, eche il giudice ordinario non aveva alcuna giurisdizione conriguardo alla domanda di “annullamento” di provvedimentiamministrativi dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’INPS.In ordine al mero accertamento della sussistenza di un rapportodi lavoro subordinato, la Corte territoriale ha sottolineato che ilgiudice aveva il potere di apprezzare liberamente laNumero registro generale 268/2023Numero sezionale 860/2026documentazione (di cui al procedimento penale pendenteN uamverao ndi trai ccolta generale 12095/2026Data pubblicazione 30/04/2026la Procura della Repubblica di Savona) prodotta dal Fallimento(il cui contenuto non era stato oggetto di alcuna contestazioneda parte del lavoratore), documentazione che apprezzata allaluce sia dell’ulteriore quadro documentale acquisito sia dellagenericità delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo delgiudizio era tale da orientare nel senso della assenza di unvincolo di subordinazione tra le parti (essendo emersa l’effettivaautonoma gestione della società fallita da parte dello stessoBotta).3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Botta condue motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria. L’INPS è rimastointimato.4. Al termine della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, “in relazione all’art.360/1°, nn. 1, 2, 3 e 4, c.p.c., violazione e/o falsa applicazionedegli art. 24 e 52 del regio decreto 16/03/1942 n. 267;violazione e/o falsa applicazione dell’art. 59 della legge[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 69; violazione e/o falsa applicazione degli art.409, 413, 427, 433 e 442 c.p.c.; in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 1, 2, 3 e 4 c.p.c. ed in riferimento al primo motivodi appello: affermata “inammissibilità” o “improseguibilità” delledomande di cui al primo punto delle conclusioni ed all’asseritodifetto di “giurisdizione” sulle domande di cui al secondo puntodelle conclusioni”; la Corte territoriale ha ignoratol’orientamento giurisprudenziale che riserva al giudice del lavorotutte le controversie riguardanti lo status di lavoratore, la suaqualifica e qualità, la esistenza di un rapporto di lavoro e quelleNumero registro generale 268/2023Numero sezionale 860/2026riguardanti connessi diritti previdenziali. I giudici di Nummeeror idti ora ccolta generale 12095/2026Data pubblicazione 30/04/2026avrebbero dovuto, ex art. 427 c.p.c., rimettere gli atti al giudicecompetente.2. Con il secondo motivo si denunzia “in relazione all’art. 360/1°nn. 3 e 4 c.p.c. e in riferimento al secondo motivo di appello,violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 della costituzione,con particolare riferimento ai commi 2° e 5°; violazione e/o falsaapplicazione degli art. 115, 116, 228 e 421 c.p.c.; violazionee/o falsa applicazione degli art. 2094, 2697 e 2735 c.c.; inrelazione all’art. 360/1° n. 3 e 4 c.p.c. ed in riferimento alsecondo motivo di appello: violazione e/o falsa applicazionedell’art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU”. I giudici di meritonon potevano avvalersi dei documenti raccolti in sede penale ehanno abdicato a qualsivoglia attività istruttoria; il ricorsointroduttivo del giudizio era sufficientemente dettagliato,nonché era stato prodotto il CCNL dirigenti.3. I motivi di ricorso sono inammissibili e, per la parte residua,infondati.4. Entrambi i motivi vengono sviluppati sovrapponendo econfondendo questioni che attengono alla ricostruzione dei fattioggetto di causa, ossia alla valutazione dell’attività svolta dalBotta nell’ambito della società fallita, e profili giuridici; lecensure appaiono inammissibili perché l'orientamento secondocui un singolo motivo può essere articolato in più profili didoglianza, senza che per ciò solo se ne debba affermarel'inammissibilità (Cass. S.U. n.9100 del 2015), trovaapplicazione solo qualora la formulazione permetta di coglierecon chiarezza quali censure siano riconducibili alla violazione dilegge e quali, invece, all'accertamento dei fatti. Nel caso dispecie, al contrario, le doglianze operano una commistione fraprofili di merito e questioni giuridiche, sicché finiscono perNumero registro generale 268/2023assegnare inammissibilmente al giudice di legittimità il compitoN umero sezionale 860/2026Numero di raccolta generale 12095/2026di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine diData pubblicazione 30/04/2026ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima didecidere su di esse ( Cass. n. 26790 del 2018, Cass. n. 33399del 2019).5. Del tutto correttamente (e ampiamente) i giudici del meritohanno richiamato ed illustrato l’orientamento consolidato inmateria di riparto di competenza tra giudice del lavoro e giudicedelegato al fallimento con riguardo all’accertamento e allaqualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto dilavoro in funzione della partecipazione alla proceduraconcorsuale, dovendosi intendere per “azioni derivanti dalfallimento”, ex art. 24 legge fall., quelle che comunque incidonosul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti checostituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa,anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto diuna successiva sentenza di condanna (Cass. n. 7510/2002;nello stesso senso tutte le pronunce richiamate dalla sentenzaimpugnata).6. I confini tra la competenza del giudice del lavoro e del giudicefallimentare sono stati più volte ribaditi da questa Corte: inparticolare, si è affermato che al giudice del lavoro quale“giudice del rapporto” spetta la cognizione di ogni controversiaavente ad oggetto lo status del lavoratore, essenzialmenteradicato nei principi affermati dagli artt. 4, 35, 36 e 37 Cost., inriferimento al diritto ad una legittima e regolare instaurazione,vigenza e cessazione del rapporto e alla sua correttaqualificazione e qualità; ciò per effetto dell'esercizio di azioni siadi mero accertamento, come in particolare di esistenza delrapporto di lavoro (Cass. n. 3151/1994; Cass. n. 8708/1999;Cass. n. 11439/2004) o di riconoscimento della qualifica dellaNumero registro generale 268/2023Numero sezionale 860/2026prestazione (Cass. n. 18557/2009; Cass. n. 23418/N2um0e1ro7 di) r,a ccolta generale 12095/2026Data pubblicazione 30/04/2026ovvero di azioni costitutive, principalmente di impugnazione dellicenziamento (Cass. n. 2411/2010), anche quandocomprensive della domanda di condanna alla reintegrazione nelposto di lavoro (Cass. n. 3129/2003; Cass. n. 4051/2004; Cass.n. 4547/2009; Cass. n. 19308/2016), pure qualoraconseguente all'accertamento di nullità, invalidità o inefficaciadi atti di cessione di ramo d'azienda, in funzione del ripristinodel rapporto di lavoro con la parte cedente, in caso di fallimentodella cessionaria (Cass. n. 1646/2018). Al giudice fallimentare,che è giudice del concorso, è invece riservato - al fine digarantire la parità tra i creditori - l'accertamento, con la relativaqualificazione, dei diritti di credito dipendenti dal rapporto dilavoro, in funzione della partecipazione al concorso. Al giudicedel lavoro resta ovviamente inibita la pronuncia di condanna, eciò in quanto non si tratta di domanda di condanna ad unpagamento, bensì, per effetto dell'apertura della proceduraconcorsuale, di insinuazione allo stato passivo fallimentare,nella cognizione esclusiva del giudice fallimentare (Cass. n.8860/2025).7. Il filo conduttore di tutte queste pronunce è il seguenteprincipio: ove non vi sia alcun interesse del lavoratore alla tuteladella sua posizione all'interno dell'impresa, ma solo lostrumentale accertamento di diritti patrimoniali per lapartecipazione al concorso sul patrimonio del fallito, lacompetenza spetta al giudice del fallimento (da ultimo, Cass. n.30512/2021).8. Va, poi, richiamato il principio recentemente espresso dalleSezioni unite di questa Corte (sentenza n. 5694/2023), chehanno evidenziato come l’improcedibilità delle azioni cognitivein corso in sedi diverse da quella concorsuale è «l’effetto direttoNumero registro generale 268/2023Numero sezionale 860/2026della esclusività dell’accertamento del passivo avanti al Nguimuedro idci era ccolta generale 12095/2026Data pubblicazione 30/04/2026della procedura, secondo regole esprimenti la scelta di unospecifico procedimento, cioè di un rito più che di unacompetenza dell’organo», tanto che la pronuncia diimprocedibilità non è assoggettabile a regolamento dicompetenza (Cass. 21669/2013, Cass. 9030/2014,15383/2014), aggiungendo che «ciò spiega come la menzionatavalenza pubblicistica del principio sia sottesa all’indirizzo per ilquale la questione concernente l'autorità giudiziaria dinanzi acui va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di undebitore assoggettato a fallimento “è rilevabile in ogni stato egrado, ed anche oltre i limiti temporali stabiliti con riferimentoal rilievo dell'incompetenza” (Cass. 5063/2008, 10485/2011;24156/2018 vi ravvisa una exceptio litis ingressus impedientes)e dunque va esaminata prima di ogni altra (Cass. 16867/2011),conseguendone inammissibilità o improcedibilità a seconda cheil fallimento sia stato dichiarato prima della domanda o nel corsodel giudizio».9. In ordine alla domanda di mero accertamento dellasussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il secondomotivo di ricorso è, altresì, inammissibile nella misura in cuilamenta (in violazione dell’art. 112 c.p.c.) la mancanza oinsufficienza della motivazione (avendo, la Corte territoriale,preso in esame la questione oggetto di doglianza seppurrisolvendola in modo non condiviso dalla parte); è, del pari,inammissibile in quanto le censure - formulate come violazioneo falsa applicazione di legge – mirano, in realtà, allarivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dalgiudice di merito non consentita in sede di legittimità. Comeinsegna questa Corte, il ricorso per cassazione non rappresentauno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nelNumero registro generale 268/2023quale far valere la supposta ingiustizia della sentenzaN umero sezionale 860/2026Numero di raccolta generale 12095/2026impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito ilData pubblicazione 30/04/2026compito di individuare le fonti del proprio convincimento, dicontrollarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essisottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previstidalla legge (cfr. Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931del 2013;Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860/2014).10. Il secondo motivo presenta ulteriori motivi di inammissibilitànella misura in cui non censura l’accertata mancatacontestazione del contenuto delle dichiarazioni (rilasciate dalBotta al Pubblico Ministero in ordine alle attività svolte nellasocietà) come rilevato dalla Corte territoriale (pag. 9-10 dellasentenza impugnata) e trascura le prescrizioni imposte dagliartt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., che imponevano di trascrivere,almeno nelle parti essenziali, l’atto difensivo con il quale dettedichiarazioni (riportate in dettaglio nella memoria di costituzionein primo grado del Fallimento) sarebbero state contestate.11. Conforme, infine, agli orientamenti di questa Corte risulta ilprincipio richiamato dalla Corte territoriale, secondo cui ledichiarazioni rese agli organi di polizia giudiziaria (e a fortiori alPubblico Ministero), ancorché non siano vincolanti in sede civile,costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che ilgiudice ha il potere-dovere di apprezzare liberamente (Cass. n.10825/2000, citata dalla sentenza impugnata e, da ultimo, nellostesso senso, Cass. n. 29231/2024).12. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di liteseguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.Numero registro generale 268/2023Numero sezionale 860/202612. Sussistono i presupposti processuali per il versameNnutmoe,ro ddi ara ccolta generale 12095/2026Data pubblicazione 30/04/2026parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ovedovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivieuro 5.500,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15%ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 febbraio2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] LeoneNumero registro generale 268/2023Numero sezionale 860/2026Numero di raccolta generale 12095/2026Data pubblicazione 30/04/2026
Sentenza Cassazione n. 12095/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris