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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17563/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24725/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA Via dei Gracchi 278, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro GRASSO Agata, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliataex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrente e ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catania n. 2210/2018depositata il 23 ottobre 2018 .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile2024 dal [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con atto del 4 aprile 2006 , [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il rilascio d i un appartamento sito in Scicli, assumendone di essere proprietaria esclusiva a seguito dell’acquisto, in uno al defunto marito [OSCURATO:PERSONA], per atto notarile del 7 ottobre 19 81, del terreno sul quale è stato poi edificato l’edificio di cui fa parte detto appartamento e il garage oggetto di causa. [OSCURATO:PERSONA] e Milano si costituivano contestando la domanda e proponendo in subordine domanda riconvenzionale volta all’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione dell’immobile oggetto di causa.

Il Tribunale di Ragusa, con sentenza depositata il 9 ottobre 2014, rigettava le domande proposte da entrambe le parti e compensava integralmente le spese di lite.

2. – Avverso detta sentenza hanno proposto appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] FatimaLo Giudice. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ci sono costituiti chiedendo l’ accoglimento dell’appello incidentale autonomo dai medesimi svolto, con vittoria di spese.

A seguito di ordinanza della Corte di appello di Catania , si procedeva, in data 9ottobre 2015, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., alla notifica, nei confronti della contumace AgataGrasso, della comparsa con appello incidentale.

Si è quindi costituita [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dell’appello principale e di quello incidentale, con vittoria di spese.

La Corte di appello di Catania, con sentenza depositata i l 23 ottobre 2018 , ha respinto sia l’ appello principale sia quello incidentale, condannandoin soli d o le parti appellanti al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA] e compensando nel resto le spese.

3. –[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente va rilevato che le parti hannodepositato un atto di rinuncia al giudizio, dichiarando di rinunciare alle spese legali , rinunzia accettata (v. atti).

Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio senza alcuna pronuncia sulle spese (art. 391u.c. cpc).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24725/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA Via dei Gracchi 278, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro GRASSO Agata, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliataex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrente e ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catania n. 2210/2018depositata il 23 ottobre 2018 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile2024 dal [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con atto del 4 aprile 2006 , [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il rilascio d i un appartamento sito in Scicli, assumendone di essere proprietaria esclusiva a seguito dell’acquisto, in uno al defunto marito [OSCURATO:PERSONA], per atto notarile del 7 ottobre 19 81, del terreno sul quale è stato poi edificato l’edificio di cui fa parte detto appartamento e il garage oggetto di causa. [OSCURATO:PERSONA] e Milano si costituivano contestando la domanda e proponendo in subordine domanda riconvenzionale volta all’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione dell’immobile oggetto di causa. Il Tribunale di Ragusa, con sentenza depositata il 9 ottobre 2014, rigettava le domande proposte da entrambe le parti e compensava integralmente le spese di lite. 2. – Avverso detta sentenza hanno proposto appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] FatimaLo Giudice. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ci sono costituiti chiedendo l’ accoglimento dell’appello incidentale autonomo dai medesimi svolto, con vittoria di spese. A seguito di ordinanza della Corte di appello di Catania , si procedeva, in data 9ottobre 2015, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., alla notifica, nei confronti della contumace AgataGrasso, della comparsa con appello incidentale. Si è quindi costituita [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dell’appello principale e di quello incidentale, con vittoria di spese. La Corte di appello di Catania, con sentenza depositata i l 23 ottobre 2018 , ha respinto sia l’ appello principale sia quello incidentale, condannandoin soli d o le parti appellanti al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA] e compensando nel resto le spese. 3. –[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente va rilevato che le parti hannodepositato un atto di rinuncia al giudizio, dichiarando di rinunciare alle spese legali , rinunzia accettata (v. atti). Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio senza alcuna pronuncia sulle spese (art. 391u.c. cpc). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella
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