CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17563/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24725/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA Via dei Gracchi 278, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro GRASSO Agata, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliataex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrente e ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catania n. 2210/2018depositata il 23 ottobre 2018 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile2024 dal [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con atto del 4 aprile 2006 , [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il rilascio d i un appartamento sito in Scicli, assumendone di essere proprietaria esclusiva a seguito dell’acquisto, in uno al defunto marito [OSCURATO:PERSONA], per atto notarile del 7 ottobre 19 81, del terreno sul quale è stato poi edificato l’edificio di cui fa parte detto appartamento e il garage oggetto di causa. [OSCURATO:PERSONA] e Milano si costituivano contestando la domanda e proponendo in subordine domanda riconvenzionale volta all’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione dell’immobile oggetto di causa. Il Tribunale di Ragusa, con sentenza depositata il 9 ottobre 2014, rigettava le domande proposte da entrambe le parti e compensava integralmente le spese di lite. 2. – Avverso detta sentenza hanno proposto appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] FatimaLo Giudice. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ci sono costituiti chiedendo l’ accoglimento dell’appello incidentale autonomo dai medesimi svolto, con vittoria di spese. A seguito di ordinanza della Corte di appello di Catania , si procedeva, in data 9ottobre 2015, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., alla notifica, nei confronti della contumace AgataGrasso, della comparsa con appello incidentale. Si è quindi costituita [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dell’appello principale e di quello incidentale, con vittoria di spese. La Corte di appello di Catania, con sentenza depositata i l 23 ottobre 2018 , ha respinto sia l’ appello principale sia quello incidentale, condannandoin soli d o le parti appellanti al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA] e compensando nel resto le spese. 3. –[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente va rilevato che le parti hannodepositato un atto di rinuncia al giudizio, dichiarando di rinunciare alle spese legali , rinunzia accettata (v. atti). Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio senza alcuna pronuncia sulle spese (art. 391u.c. cpc). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella