CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 06999/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10982/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Ugo de Carolis 101, per delega separata in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e diteso dall'Avvocatura dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi 12; - Controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto (;tella Corte di appello di Perugia n. 157/2020 depositato il 27 ottobre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] alaschi. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - la Corte di appego di Perugia, con decreto n. 157 del 2020, accogliendo il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ex art. 3 della L. 89/200, ha condannato il Ministro della giustizia al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di euro 1.920,00 ciascuno, oltre interessi legali, riducendo , del 20 per cento l'iruclennizzo; disponeva, inoltre, la compensazione integrale, tra le parti, delle spese di lite; - avverso il citato decreto n. 157/2020 della Corte di appello di Perugia, i medesimi istanti propongono ricorso per cassazione, fondato su due motivi. Con il primo motivoadenunciando la violazione degli artt. 2 e 2 bis legge n. 89/01, ed il difetto di motivazione, lamentando la illegittimità ed ingiustizia del decreto impugnato nella parte in cui ha ridotto del 20% l'indennizzo liquidato. Con il secondo motivo deducono la violazione e la falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. per avere la, Corte perugina disposto la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti; - il Ministero della giustizia resiste con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, il quale, riferendosi specificamente alla posizione della Serrecchia . Patrizia, è affidato a cinque motivi. Con il primo motivo l'Amministrazione lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4 I. n. 89/01, nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto l'applicabilità della sospensione dei termini per il periodo feriale (ex I. n. 724/1969) al termite decadenziale ex art. 4, I. n. 89/01. Con il secondo motivo il Ministero denuncia ancora la violazione dell'art. 4, I. 89/01, nella parte in cui detto termine non è ricondotto dal decreto impugnato nell'alveo dei c.d. termini sostanziali. Con il terzo motivo.l'Amministrazione insiste nella violazione dell'art. 4 I. 89/01, assumendo che quand'anche si ritenga di attribuire natura processuale a detto termine, non può non rivelarsi come nel quadro normativo conseguente alla e riduzione da un anno a sei mesi del termine lungo per l'impugnazione, non è dato evincere come - in via di fatto - in taluni casi la sospensione dei termini per il periodo feriale possa risultare inapplicabile al termine endoprocessuale semestrale - lungo per l'impugnazione e - viceversa - risultare - sempre in via di fatto - applicabile al termine extraprocessuale (di durata equipollente semestrale) ex art. 4, I. n. 89 cit. Con il quarto motivo, in via alternativa e subordinata, il Ministero della Giustizia reitera nella violazione e nella falsa applicazione dell'art. 4 I. 89/01, asserendo che quand'anche si ritenga di attribuire natura processuale a detto termine, ad , esso non sarebbe comunque attribuibile la proroga dei termini ex I. n. 742/69 sulla base di un'interpretazione adeguatrice della norma che si assume violata. Con il quinto ed ultimo motivo parte ricorrente incidentale deduce, in ogni caso, la violazione del citato art. 4, I. 89/01, in quanto, ipotizzando nella fattispecie il ricorso all'istituto della mediazione c.d. facoltativa, non potrebbe non essere indubbio l'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini per il periodo c.d. feriale; - in prossimità dell'adunanza camerale le parti ricorrenti hanno curato anche il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. Atteso che: - il primo motivo del ricorso principale non può trovare ingresso. All'interno del campo di variazione, in aumento o in decremento, previsto dai primi tre commi dell'art. 2-bis legge n. 89 del 2001, il giudice di merito opera un accertamento di fatto ed esercita un potere connotato da ampia discrezionalità intellettiva, che in quanto tale si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 14521 del 2019). Quanto, poi, alla riduzione dell'indennizzo per il numero delle parti va aggiunto che dalla lettura del comma 1-bis dell'art. 2-bis si evince che «la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta» - come anche confermato dall'interpretazione sistematica di tali norme - la presenza di più di dieci o addirittura di ancora più parti nel processo di cognizione costituisce evenienza infrequente, con la conseguenza che l'applicazione di tale disposizione produce l'effetto di ripristinare un rapporto di equità. Occorre ribadire come, ai fini della liquidazione dell'indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, di casi simili a quello portato all'esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del , merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea e cristallizzati in misure minime e massime, ora indicate anche dall'art. 2-bis, legge n. 89/2001, da seguire "di regola", conservando sempre il giudice del merito un margine di valutazione che gli consente di discostarsi da esse, purché in misura ragionevole, in relazione alla particolarità delle fattispecie. Il calcolo supposto dall'art. 2-bis, legge n. 89/2001 non tocca, così, la complessiva attitudine della citata legge n. 89 del 2001 ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del giudizio presupposto, pacifico - per quanto esposto dagli stessi ricorrenti (v. 4 del ricorso) - che l'equo indennizzo atteneva al medesimo giudizio di legge Pinto che ricomprendeva numerose parti; - pure privo di pregio è il secondo motivo del ricorso principale. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 (qui applicabile ratione temporis) e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta se vi è soccombenza reciproca, ovvero nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. Ora, la Corte distrettuale ha motivato la compensazione tra le parti delle spese del giudizio evidenziando che i ricorrenti si erano giovati di difensori che ben sapevano che gli stessi appartenevano al sodalizio dei ricorrenti del medesimo giudizio presupposto concluso con il decreto n. 1114/2016 depositato il 27.05.2016, comportamento che configurava una violazione della buona fede processuale. Sussistendo, pertanto, nella motivazione dell'impugnato decreto il riferimento alla ragione di compensazione delle spese costituita da condotta processuale tale da integrare le "gravi ed eccezionali ragioni", ravvisate come tali nell'impugnato , decreto con riguardo al comportamento processuale dei ricorrenti; - del pari è infondato il ricorso incidentale del Ministero della giustizia. Con i primi quattro motivi il Ministero della giustizia assume la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4, legge n. 89 del 2001 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c., e, con i rimanenti motivi, la violazione e falsa applicazione della medesima norma in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. I motivi sono inammissibili, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1, c.p.c., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, e l'esame dei motivi non offre elementi per intervenire su tale orientamento (Cass., Sez. Un., 21 marzo 2017 n. 7155), secondo il quale la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 legge n. 742 del 1969 si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 legge n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione, atteso che fra i termini di cui al citato art. 1 vanno ricompresi non solo quelli inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo (termini cosiddetti endoprocessuali), ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso (per tutte, Cass. 11 marzo 2009 n. 5895, che richiama la giurisprudenza costituzionale sul tema).In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 22.07.2013 n. 17781, che ha affermato che il termine di sei mesi di cui all'art. 4 legge n. 89 del 2001, decorrente dal provvedimento che chiude la causa che ha violato la durata ragionevole del processo, oltre il quale l'azione di equa riparazione non è più proponibile, è termine stabilito "a pena di decadenza" (artt. 2964 e ss. c.c.), e la natura processuale della decadenza comporta che il periodo di sei mesi deve computarsi tenendo conto della sospensione feriale, come accade per ogni altro termine analogo. Come già detto, le argomentazioni svolte dal ricorrente incidentale non offrono elementi per mutare tale orientamento interpretativo e non rilevano decisivamente, ai fini di una diversa considerazione della natura del termine in oggetto, o, comunque, della inapplicabilità ad esso della sospensione feriale pure nell'accezione di termine processuale, né l'operatività del termine d'impugnazione di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c. nella nuova formulazione (applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009), né la struttura monitoria del procedimento di equa riparazione, configurata dalla legge n. 134 del 2012, né, infine, la soggezione della domanda dì equa riparazione alla disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione. Richiamata l'ampia disamina svolta da Cassazione 08.09.2017, n. 20974 e i precedenti arresti che hanno deciso ricorsi sovrapponibili all'odierno (per tutti, da ultimo, Cass. 5 marzo 2018 n. 5052), si deve concludere nel senso che le sopravvenienze ordinamentali indicate dal ricorrente non mutano la natura del termine decadenziale ex art. 4 citato, al quale rimane condizionata l'utile esperibilità della tutela giurisdizionale del diritto dì equa riparazione da durata irragionevole del processo. In ciò risiede il nucleo fondante dell'indirizzo giurisprudenziale formatosi all'esito di un percorso evolutivo di interpretazione adeguatrice della normativa sulla sospensione feriale dei termini al parametro dell'art. 24 Cost. (si veda sul punto la già citata Cass. n. 5895 del 2009), con la conseguenza che, al di là della inconsistenza delle singole argomentazioni, il contenzioso in esame sollecita una interpretazione non compatibile con il parametro costituzionale che presìdìa il diritto dì azione.La circostanza, poi, che l'esercizio dell'azione indennitaria nel termine di legge abbia assunto ancor di più carattere decadenziale, avendo il legislatore previsto che anche il rigetto per motivi dì rito ne precluda la riproposizione, non costituisce argomento che depone a favore della natura sostanziale del termine, trattandosi dì scelte discrezionali del legislatore, che non hanno alcuna attinenza con il profilo in discussione, con il quale il Ministero denuncia violazione dell'art. 4 I. n. 89 del 2001 sotto il diverso profilo della inammissibilità del ricorso per equa riparazione stante la «mancata adozione di formale provvedimento di estinzione» del giudizio presupposto; è infondato anche il quinto motivo del ricorso incidentale. Nessun rilievo ha la possibilità di ottenere l'indennizzo in sede di mediazione, essendo tale opzione alternativa al giudizio, nell'ottica di una attenuazione del carico degli uffici giudiziari ed in cui l'attribuzione dell'indennizzo costituisce esito non obbligato pur in presenza dei relativi presupposti, essendo rimesso all'incontro delle volontà delle parti secondo valutazioni di convenienza. In conclusione, vanno rigettati entrambi i ricorsi, principale e incidentale. In ragione della soccombenza reciproca, le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del pres