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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06792/2025

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la seguente 9 FER. 2025 SENTENZA f`z sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] av. verso la sentenza del 05/07/2024 del Giudice. dell'udienza preliminare' presso il Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria depositata dal Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo della confisca. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 luglio 2024 il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Genova ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed in relazione al reato di cui all'art. 73, comnna 5, d.P.R. 309/90, la pena di mesi nove di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, ordinando anche la confisca della somma di denaro sequestrata, ritenendola provento di reato.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato mediante il suo difensore, affidato ad un unico articolato motivo, mediante il quale ha lamentato violazione di legge in relazione alla confisca del denaro in sequestro, difettando la prova che esso costituisse ricavo della vendita dello stupefacente.

3. Il Pubblico Ministero nella sua requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio limitatamente al capo della confisca. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Costituisce principio consolidato quello secondo cui, anche dopo la modifica dell'art. 445 cod. proc. pen., che ha esteso le possibilità di provvedere alla confisca rendendola adottabile in tutti i casi previsti dall'art. 240 cod. pen., il giudice è tenuto a motivare l'esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando i presupposti della disposta misura, sicché, nel caso in cui la confisca sia stata disposta senza motivazione o, come nel caso di specie, con motivazione insufficiente (tale dovendosi ritenere quanto ivi si legge «ritenuto che debba essere altresì disposta la confisca della somma di denaro in sequestro da considerare provento dell'attività di spaccio, non avendo l'imputato fornito alcuna giustificazione in merito alla lecita provenienza della stessa»), sussiste l'interesse all'impugnazione da parte dell'imputato che abbia contestato nel giudizio di merito, o anche solo nei motivi di ricorso, l'esistenza di un qualsiasi nesso tra il reato e il bene: con la conseguenza che la Corte, nel rilevare la fondatezza del ricorso, deve disporre l'annullamento della sentenza, resa in sede di patteggiamento, limitatamente alla disposizione sulla confisca (Sez. 6, Sentenza n. 9930 del 13/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261533; conformi, Sez. 5, n. 8440 del 24/01/2007, Viglianesi, Rv. 236623; Sez. 6, n. 49966 del 09/11/2004, Salah, Rv. 230387; Sez. 4, n. 33303 del 08/07/2002, Kanu, Rv. 222753; Sez. 4, n. 15663 del 19/03/2001, Visci, Rv. 219489; Sez. 4, n. 3200 del 15/10/1999, Trovato, Rv. 215003).

Nel caso di specie il ricorrente, nel rappresentare l'assenza di un collegamento tra l'attività illecita accertata, di detenzione a fine di spaccio, e la somma di denaro sequestratagli(trenta euro), si è fondatamente lamentato del fatto che il Giudice a quo, pur ordinando la confisca del denaro in sequestro, non abbia fornito prova alcuna che la somma di denario fosse provento del delitto per cui si procede, che non è stata accertata alcuna attività di spaccio, che il ricorrente vive con la famiglia nella città di Genova onde la somma di denaro posseduta, modesta quale quella sequestrata non può essere di per sé ritenuta provento di attività illecita.

Il Tribunale, infatti, ha disposto la confisca del denaro senza alcun riferimento alla normativa applicata e senza adeguata motivazione.

Non ha accertato se ricossero le condizioni previste dall'art. 240 cod. pen., e cioè se si trattasse di confisca obbligatoria (prezzo del reato) ovvero di confisca facoltativa (profitto, prodotto o provento del reato di cessione di sostanze stupefacenti).

Ove si trattasse di confisca facoltativa il Tribunale non poteva esimersi dall'accertare il nesso pertinenziale o eziologico con il reato contestato, giacché la confisca facoltativa può essere applicata ogni volta che il giudice ritenga strettamente collegate, per la natura e le modalità del reato, la detenzione della cosa sequestrata e la possibilità di reiterazione della condotta delittuosa.

Tale confisca, quindi, è "legittima" quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra la cosa ed il reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di una attività punibile.

Per quanto riguarda più specificamente il denaro, è necessario che venga dimostrato che esso costituisce il prodotto o il profitto del reato.

Soltanto una volta dimostrata tale stretta relazione non c'è dubbio che possa trovare applicazione la giurisprudenza secondo cui «"la persona condannata per il reato di traffico di stupefacenti non ha un diritto automatico alla restituzione delle somme sequestrate atteso che egli, cedente della droga, è parte di un negozio contra legem e dunque non è portatore di alcun interesse legale alla restituzione di somme costituenti illecita controprestazione»(Sez. 4, n. 6755 del 15/12/2004; conf.

Sez. 6 n. 26728 del 4/4/2003; Sez. 6 n. 16726 del 26/2/2003).

Ne consegue l'annullamento sul punto della sentenza resa in sede di patteggiamento, con rinvio limitatamente alla disposizione sulla confisca al medesimo Tribunale, perché accerti, ove non ritenga configurabile l'ipotesi di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240 cpv. cod. pen. (sotto il profilo del prezzo del reato), con adeguata motivazione, il nesso di strumentalità tra la somma sequestrata ed il reato contestato, ferme restando l'applicazione della pena detentiva e le altre statuizioni contenute nella sentenza impugnata, peraltro non oggetto di specifica censura.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente al punto concernente la confisca del denaro con rinvio al Gup del Tri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente 9 FER. 2025 SENTENZA f`z sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] av. verso la sentenza del 05/07/2024 del Giudice. dell'udienza preliminare' presso il Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria depositata dal Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo della confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 luglio 2024 il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Genova ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed in relazione al reato di cui all'art. 73, comnna 5, d.P.R. 309/90, la pena di mesi nove di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, ordinando anche la confisca della somma di denaro sequestrata, ritenendola provento di reato. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato mediante il suo difensore, affidato ad un unico articolato motivo, mediante il quale ha lamentato violazione di legge in relazione alla confisca del denaro in sequestro, difettando la prova che esso costituisse ricavo della vendita dello stupefacente. 3. Il Pubblico Ministero nella sua requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio limitatamente al capo della confisca. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Costituisce principio consolidato quello secondo cui, anche dopo la modifica dell'art. 445 cod. proc. pen., che ha esteso le possibilità di provvedere alla confisca rendendola adottabile in tutti i casi previsti dall'art. 240 cod. pen., il giudice è tenuto a motivare l'esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando i presupposti della disposta misura, sicché, nel caso in cui la confisca sia stata disposta senza motivazione o, come nel caso di specie, con motivazione insufficiente (tale dovendosi ritenere quanto ivi si legge «ritenuto che debba essere altresì disposta la confisca della somma di denaro in sequestro da considerare provento dell'attività di spaccio, non avendo l'imputato fornito alcuna giustificazione in merito alla lecita provenienza della stessa»), sussiste l'interesse all'impugnazione da parte dell'imputato che abbia contestato nel giudizio di merito, o anche solo nei motivi di ricorso, l'esistenza di un qualsiasi nesso tra il reato e il bene: con la conseguenza che la Corte, nel rilevare la fondatezza del ricorso, deve disporre l'annullamento della sentenza, resa in sede di patteggiamento, limitatamente alla disposizione sulla confisca (Sez. 6, Sentenza n. 9930 del 13/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261533; conformi, Sez. 5, n. 8440 del 24/01/2007, Viglianesi, Rv. 236623; Sez. 6, n. 49966 del 09/11/2004, Salah, Rv. 230387; Sez. 4, n. 33303 del 08/07/2002, Kanu, Rv. 222753; Sez. 4, n. 15663 del 19/03/2001, Visci, Rv. 219489; Sez. 4, n. 3200 del 15/10/1999, Trovato, Rv. 215003). Nel caso di specie il ricorrente, nel rappresentare l'assenza di un collegamento tra l'attività illecita accertata, di detenzione a fine di spaccio, e la somma di denaro sequestratagli(trenta euro), si è fondatamente lamentato del fatto che il Giudice a quo, pur ordinando la confisca del denaro in sequestro, non abbia fornito prova alcuna che la somma di denario fosse provento del delitto per cui si procede, che non è stata accertata alcuna attività di spaccio, che il ricorrente vive con la famiglia nella città di Genova onde la somma di denaro posseduta, modesta quale quella sequestrata non può essere di per sé ritenuta provento di attività illecita. Il Tribunale, infatti, ha disposto la confisca del denaro senza alcun riferimento alla normativa applicata e senza adeguata motivazione. Non ha accertato se ricossero le condizioni previste dall'art. 240 cod. pen., e cioè se si trattasse di confisca obbligatoria (prezzo del reato) ovvero di confisca facoltativa (profitto, prodotto o provento del reato di cessione di sostanze stupefacenti). Ove si trattasse di confisca facoltativa il Tribunale non poteva esimersi dall'accertare il nesso pertinenziale o eziologico con il reato contestato, giacché la confisca facoltativa può essere applicata ogni volta che il giudice ritenga strettamente collegate, per la natura e le modalità del reato, la detenzione della cosa sequestrata e la possibilità di reiterazione della condotta delittuosa. Tale confisca, quindi, è "legittima" quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra la cosa ed il reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di una attività punibile. Per quanto riguarda più specificamente il denaro, è necessario che venga dimostrato che esso costituisce il prodotto o il profitto del reato. Soltanto una volta dimostrata tale stretta relazione non c'è dubbio che possa trovare applicazione la giurisprudenza secondo cui «"la persona condannata per il reato di traffico di stupefacenti non ha un diritto automatico alla restituzione delle somme sequestrate atteso che egli, cedente della droga, è parte di un negozio contra legem e dunque non è portatore di alcun interesse legale alla restituzione di somme costituenti illecita controprestazione»(Sez. 4, n. 6755 del 15/12/2004; conf. Sez. 6 n. 26728 del 4/4/2003; Sez. 6 n. 16726 del 26/2/2003). Ne consegue l'annullamento sul punto della sentenza resa in sede di patteggiamento, con rinvio limitatamente alla disposizione sulla confisca al medesimo Tribunale, perché accerti, ove non ritenga configurabile l'ipotesi di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240 cpv. cod. pen. (sotto il profilo del prezzo del reato), con adeguata motivazione, il nesso di strumentalità tra la somma sequestrata ed il reato contestato, ferme restando l'applicazione della pena detentiva e le altre statuizioni contenute nella sentenza impugnata, peraltro non oggetto di specifica censura. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente al punto concernente la confisca del denaro con rinvio al Gup del Tri
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