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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 gennaio 2026

Cassazione n. 03235/2026

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 37056/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ALU' GIUSEPPE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 2644/2019, depositata il 03/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] siciliane di [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione avverso gli avvisi di accertamento n.

TY502DP01845/2015 (per la società), n.

TY501DP01849/2015 (per [OSCURATO:PERSONA]), n.

TY501DP01852/2015 (per [OSCURATO:PERSONA]), n.

TY501DP01850/2015 (per [OSCURATO:PERSONA]) e n.

TY501DP01851/2015 (per [OSCURATO:PERSONA]), rispettivamente notificati in relazione alla verifica fiscale eseguita nei confronti della società, relativamente all’anno 2011. 2.La CTP di Agrigento accolse i ricorsi, con sentenza poi riformata, in secondo grado, dalla [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di sette motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. 4.[OSCURATO:PERSONA] siciliane di [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c., [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss., della l. n. 197/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, i ricorrenti deducono l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. (segnatamente, la documentazione contabile che dimostrerebbe l’avvenuta registrazione dei costi e dei ricavi derivanti dalla partecipazione alle singole fiere), “sia al fine di stabilire se l’accertamento operato dall’Ufficio è legittimo ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 55 del D.P.R. n. 633/1972 (e conseguentemente rispettato l’onere della prova che ricade sull’Ufficio, rappresentato dalla necessità di dimostrare che l’omessa annotazione di ricavi, accertata sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, rende inattendibili nel loro complesso le scritture contabili), che per stabilire se e in quale misura tale accertamento sia fondato” (pag. 2 s. del ricorso). 2.Con il secondo motivo è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, “perché la sentenza è inidonea a sostenere la scelta di respingere la censura di illegittimità degli avvisi di accertamento per carenza di motivazione sotto tutti i profili che erano stati prospettati dai ricorrenti” (pag. 3 del ricorso). 3.Il terzo motivo si compendia nella denunziata violazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000 e dell’art. 41 CFUE, “per avere il giudice di seconde cure escluso l’applicazione del diritto al contraddittorio anticipato nei casi in cui la verifica è effettuata mediante l’esercizio di poteri istruttori diversi da accesso, ispezione e verifica” (pag. 3 del ricorso). 4.Con il quarto motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione dell’art. 6, comma 4, della l. n. 212/2000, “per avere escluso il giudice di secondo grado che la violazione della norma richiamata determini l’illegittimità del procedimento impositivo e la conseguente illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati” (pag. 3 del ricorso). 5.Il quinto motivo si incentra sulla violazione dell’art. 24, comma 3, d.p.r. n. 633/1972 e del d.m. n. 3495/1973, “atteso che la [OSCURATO:PERSONA] ha negato che nel caso di specie i maggiori corrispettivi accertati debbano essere, a fini dell’IVA, depurati dall’imposta in essi incorporata” (pag. 3 del ricorso). 6.Con il sesto motivo i ricorrenti denunziano l’omesso esame su un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., “per avere la sentenza impugnata trascurato gli errori, rilevati nella relazione tecnica depositata nel corso del giudizio, commessi dai verificatori nel calcolo della percentuale che ciascun gruppo di acquisti rappresenta rispetto al totale in relazione all’aliquota IVA applicata” (pag. 3 e s. del ricorso). 7.Il settimo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per “violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, “perché la sentenza non contiene alcuna indicazione delle ragioni per cui l’importo di € 851,24 con la relativa IVA di € 85,12 corrisponde, come sostenuto dall’Ufficio, a “spese di rappresentanza non inerenti”” (pag. 4 del ricorso). 8.In via preliminare, si osserva che, “in tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo” (Cass., n. 16730/2018; conformi, Cass., n. 27603/2018 e Cass., n. 28060/2024).

Eccezione a tale regime è rappresentata dalla circostanza che nel giudizio siano dedotte questioni afferenti alla sfera giuridica di singoli soci (evenienza nel caso di specie non ricorrente).

Pertanto, non essendo stato proposto il ricorso per cassazione dal socio [OSCURATO:PERSONA] (né essendogli stato notificato), sebbene il medesimo fosse parte del giudizio di secondo grado, è necessario integrare il contraddittorio nei suoi confronti, quale litisconsorte necessario.

P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], entro sessa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 37056/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ALU' GIUSEPPE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 2644/2019, depositata il 03/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] siciliane di [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione avverso gli avvisi di accertamento n. TY502DP01845/2015 (per la società), n. TY501DP01849/2015 (per [OSCURATO:PERSONA]), n. TY501DP01852/2015 (per [OSCURATO:PERSONA]), n. TY501DP01850/2015 (per [OSCURATO:PERSONA]) e n. TY501DP01851/2015 (per [OSCURATO:PERSONA]), rispettivamente notificati in relazione alla verifica fiscale eseguita nei confronti della società, relativamente all’anno 2011. 2.La CTP di Agrigento accolse i ricorsi, con sentenza poi riformata, in secondo grado, dalla [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di sette motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 4.[OSCURATO:PERSONA] siciliane di [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c., [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss., della l. n. 197/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, i ricorrenti deducono l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. (segnatamente, la documentazione contabile che dimostrerebbe l’avvenuta registrazione dei costi e dei ricavi derivanti dalla partecipazione alle singole fiere), “sia al fine di stabilire se l’accertamento operato dall’Ufficio è legittimo ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 55 del D.P.R. n. 633/1972 (e conseguentemente rispettato l’onere della prova che ricade sull’Ufficio, rappresentato dalla necessità di dimostrare che l’omessa annotazione di ricavi, accertata sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, rende inattendibili nel loro complesso le scritture contabili), che per stabilire se e in quale misura tale accertamento sia fondato” (pag. 2 s. del ricorso). 2.Con il secondo motivo è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, “perché la sentenza è inidonea a sostenere la scelta di respingere la censura di illegittimità degli avvisi di accertamento per carenza di motivazione sotto tutti i profili che erano stati prospettati dai ricorrenti” (pag. 3 del ricorso). 3.Il terzo motivo si compendia nella denunziata violazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000 e dell’art. 41 CFUE, “per avere il giudice di seconde cure escluso l’applicazione del diritto al contraddittorio anticipato nei casi in cui la verifica è effettuata mediante l’esercizio di poteri istruttori diversi da accesso, ispezione e verifica” (pag. 3 del ricorso). 4.Con il quarto motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione dell’art. 6, comma 4, della l. n. 212/2000, “per avere escluso il giudice di secondo grado che la violazione della norma richiamata determini l’illegittimità del procedimento impositivo e la conseguente illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati” (pag. 3 del ricorso). 5.Il quinto motivo si incentra sulla violazione dell’art. 24, comma 3, d.p.r. n. 633/1972 e del d.m. n. 3495/1973, “atteso che la [OSCURATO:PERSONA] ha negato che nel caso di specie i maggiori corrispettivi accertati debbano essere, a fini dell’IVA, depurati dall’imposta in essi incorporata” (pag. 3 del ricorso). 6.Con il sesto motivo i ricorrenti denunziano l’omesso esame su un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., “per avere la sentenza impugnata trascurato gli errori, rilevati nella relazione tecnica depositata nel corso del giudizio, commessi dai verificatori nel calcolo della percentuale che ciascun gruppo di acquisti rappresenta rispetto al totale in relazione all’aliquota IVA applicata” (pag. 3 e s. del ricorso). 7.Il settimo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per “violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, “perché la sentenza non contiene alcuna indicazione delle ragioni per cui l’importo di € 851,24 con la relativa IVA di € 85,12 corrisponde, come sostenuto dall’Ufficio, a “spese di rappresentanza non inerenti”” (pag. 4 del ricorso). 8.In via preliminare, si osserva che, “in tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo” (Cass., n. 16730/2018; conformi, Cass., n. 27603/2018 e Cass., n. 28060/2024). Eccezione a tale regime è rappresentata dalla circostanza che nel giudizio siano dedotte questioni afferenti alla sfera giuridica di singoli soci (evenienza nel caso di specie non ricorrente). Pertanto, non essendo stato proposto il ricorso per cassazione dal socio [OSCURATO:PERSONA] (né essendogli stato notificato), sebbene il medesimo fosse parte del giudizio di secondo grado, è necessario integrare il contraddittorio nei suoi confronti, quale litisconsorte necessario. P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], entro sessa
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