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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 27617/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14454/2022proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 901 /20 21 , pubblicata il 29 novembre 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 17 novembre 2017 presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, previa sospensione dell’avviso di addebito opposto, la dichiarazione di nullità dello stesso e, in subordine, la dichiarazione di insussistenza della pretesa contributiva INPS.

Il Tribunale di Bologna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 669/2018, ha accolto il ricorso.

L’INPS ha proposto appello che la Corte d’appello di Bologna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 901/2021, ha rigettato.

L’INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con un unico motivo l’INPS lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, commi 1, 4 e 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla legge n. 122 del 2010, e dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999.

Sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato a ritenere illegittima la notificazione dell’avviso di addebito oggetto di causa avvenuta, ai sensi dell’art. 30, comma 4, legge n. 122 del 2010, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e perfezionata mediante consegna al domestico, stante l’irreperibilità relativa del destinatario, che si sarebbe allontanato dalla propria residenza, perché non sarebbe stata inviata una ulteriore lettera raccomandata informativa con la quale dare notizia,al destinatario, della notificazione a mani del domestico.L’interesse alla contestazione deriverebbe dal fatto che, ritenuta la dedotta illegittimità della notifica , i giudici del merito av rebbero ritenuto ammissibile l’opposizione della controparte,benché proposta oltre il termine di 40 giorni stabilito dall’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999.

La censura merita accoglimento.

Infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118disp. att. c.p.c., ha chiarito che, i n tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, alla notifica eseguita, ai sensi dell’art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, si applicano le pertinenti disposizioni sulla notifica delle cartelle di pagamento, sicché, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’[OSCURATO:PERSONA] (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, qualora l ’ agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, volto a rendere più efficienti, anche mediante forme più snelle di notifica, le procedure di riscossione dei contributi previdenziali, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica(Cass., Sez.

L, n. 21847 del 29luglio 2025). [OSCURATO:PERSONA] non ravvisa ragioni per discostarsi da questo indirizzo, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere cassatacon rinvio. 2)Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14454/2022proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 901 /20 21 , pubblicata il 29 novembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 17 novembre 2017 presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, previa sospensione dell’avviso di addebito opposto, la dichiarazione di nullità dello stesso e, in subordine, la dichiarazione di insussistenza della pretesa contributiva INPS. Il Tribunale di Bologna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 669/2018, ha accolto il ricorso. L’INPS ha proposto appello che la Corte d’appello di Bologna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 901/2021, ha rigettato. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con un unico motivo l’INPS lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, commi 1, 4 e 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla legge n. 122 del 2010, e dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato a ritenere illegittima la notificazione dell’avviso di addebito oggetto di causa avvenuta, ai sensi dell’art. 30, comma 4, legge n. 122 del 2010, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e perfezionata mediante consegna al domestico, stante l’irreperibilità relativa del destinatario, che si sarebbe allontanato dalla propria residenza, perché non sarebbe stata inviata una ulteriore lettera raccomandata informativa con la quale dare notizia,al destinatario, della notificazione a mani del domestico.L’interesse alla contestazione deriverebbe dal fatto che, ritenuta la dedotta illegittimità della notifica , i giudici del merito av rebbero ritenuto ammissibile l’opposizione della controparte,benché proposta oltre il termine di 40 giorni stabilito dall’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999. La censura merita accoglimento. Infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118disp. att. c.p.c., ha chiarito che, i n tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, alla notifica eseguita, ai sensi dell’art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, si applicano le pertinenti disposizioni sulla notifica delle cartelle di pagamento, sicché, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’[OSCURATO:PERSONA] (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, qualora l ’ agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, volto a rendere più efficienti, anche mediante forme più snelle di notifica, le procedure di riscossione dei contributi previdenziali, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica(Cass., Sez. L, n. 21847 del 29luglio 2025). [OSCURATO:PERSONA] non ravvisa ragioni per discostarsi da questo indirizzo, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere cassatacon rinvio. 2)Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità.