CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21951/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 720/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in Roma al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 122, studio [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] n.90/20/13 emessa in data 19 aprile 2013 e depositata in data 6 maggio 2013. Udita la relazione della causa nella pubblica udienza del 6 maggio 2022 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF 2005 Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto la dichiarazione del difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] e in subordine il rigetto del ricorso. Considerato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano annullava l'avviso di accertamento n. T9B01ML03268 con il quale l'Agenzia delle entrate aveva contestato a [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], maggiori proventi (nella misura di euro 94.214.587,72) derivanti da lavoro autonomo di quest’ultimo e relativi all’anno di imposta 2005. 2. L'Ufficio finanziario impugnava la decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale con sentenza n. 90/20/13, emessa il 19 aprile 2013 e depositata in data 6 maggio 2013, rigettava l'appello, ritenendo corretta la motivazione fornita dai giudici di primo grado, in quanto la notifica dell'avviso di accertamento doveva essere effettuata secondo le modalità contemplate dall'art. 142 cod. proc. civ., trattandosi di contribuente regolarmente iscritta all'A.I.R.E. dal 1992 ed agevolmente rintracciabile dagli uffici finanziari. 3. Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il ricorso era notificato agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] impersonalmente e collettivamente presso il difensore costituito nel giudizio di appello, evidenziandosi che in caso di mancata costituzione l’Agenzia avrebbe chiesto la rinnovazione. 4. Con memoria ex art. 378 cod. proc. civ., l’Agenzia evidenziava la nullità della notifica chiedendo termine per la rinnovazione. 5. Con ordinanza emessa in data 26 giugno 2020 la Corte disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso, entro centoventi giorni dalla comunicazione rinviando la causa a nuovo ruolo. 6. Con istanza del 19 marzo 2021 l’Agenzia delle entrate chiedeva di essere rimessa in termini ai fini della notificazione deducendo che l’ordinanza predetta, comunicata in data 3 agosto 2021, era priva di una pagina, proprio quella relativa all’indicazione del termine. 7. Con decreto del 31 marzo 2021 il Presidente della Corte rimetteva l’Agenzia in termini in considerazione della predetta circostanza. 8. L’Agenzia delle entrate procedeva a rinnovare la notifica del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], residente in Svizzera, ai sensi dell’art. 142 cod. proc. civ. e degli artt. 37 e 77 del d.lgs. 71 del 2011, mediante invio di due copie con traduzione, in plico raccomandato spedito al Consolato d’Italia in Svizzera e all’Ambasciata italiana nella Repubblica Dominicana. 5. Si costituiva con controricorso [OSCURATO:PERSONA], con tre motivi. 6. La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 6 maggio 2022. Ritenuto che: 1. Su ordine di rinnovazione della Corte il ricorso è stato rinotificato a [OSCURATO:PERSONA], individuato quale erede di [OSCURATO:PERSONA], in data 13 agosto 2021. Questi, costituitosi, ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto non aveva mai accettato l’eredità edi aver formalmente rinunciato all’eredità in data 3 ottobre 2021. 3. Preso atto di quanto dedotto dal controricorrente, occorre ordinare ex art. 331 c od. proc. civ. l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; r