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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2025

Cassazione n. 02988/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 17965/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti i motivi inammissibile perché, da una parte, non consentiti dalla legge ai sensi dell'art.448 cod. proc. pen., e, dall'altra, perché del tutto generici, non essendo stato dedotto alcunchè; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 17965/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti i motivi inammissibile perché, da una parte, non consentiti dalla legge ai sensi dell'art.448 cod. proc. pen., e, dall'altra, perché del tutto generici, non essendo stato dedotto alcunchè; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025.
Sentenza Cassazione n. 02988/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris