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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35473/2023

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tola seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],difeso da sé stesso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2698/20 , pronunciata dalla Commissione T ributaria Regionale della Campania,pubblicata il 10 giugno 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. Il contribuente presentava istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2012, 2013 e 2014, ritenendola indebita in Oggetto:IRAP autonoma organizzazione quanto, svolgendo attività di avvocato, affermava di essere privo di autonoma organizzazione.

2. A seguito del diniego opposto d a ll’Amministrazione finanziaria lo stesso ricorreva alla [OSCURATO:PERSONA].

La C.T.P. respingeva l’istanza ritenendo che invece l’autonoma organizzazione fosse nella specie presente.

3. Il contribuente spiegava appello avverso la pronuncia adottata dai giudici di primo grado innanzi alla [OSCURATO:PERSONA], che lo accoglieva, seppur limitatamente alle annualità 2012 e 2013.

4. L’Agenzia delle entrate propone così ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, mentre il contribuente resiste con controricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso , l’Ente impositore censura, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132, cod. proc. civ., perasserita apparenza della motivazione, evincibile da un lato dalla mancata considerazione delle specifiche circostanze indicate in atti (in particolare la coincidenza soggettiva dei collaboratori nei vari anni, l’entità delle somme, lo svolgimento dell’attività nello stesso luogo), dall’altro dalle ancor minori spese per incarichi professionali a terzi per l’annualità (2014) per la quale invece l’autonoma organizzazione era stata ritenuta.

2. Con il secondo motivo di ricorso , l’Ente impositore censura, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3 , cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2 e 3, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

In particolare, l’Agenzia ritiene che gli importi erogati a terzi per attività professionali, nella misura indicata, configurasse un’autonoma organizzazione.

3. Con il terzo motivo di ricorso , l’Ente impositore censura, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3 , cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697, cod. civ. avendo la CTR finito per invertire l’onere della prova, facendolo così gravare sull’amministrazione anziché sul contribuente che insta per il rimborso.

4. Il primo motivo è fondato.

In effetti la C.T.R. motiva l’insussistenza di un’autonoma organizzazione per le annualità 2012 e 2013 sul presupposto dell’eccezionalità degli incarichi conferiti a terzi e sull’importo modesto dei relativi corrispettivi.

Tuttavia, se da un lato, l’affermata eccezionalità resta senza alcun riscontro motivazionale, risolvendosi in una mera affermazione labiale, dall’altro l’entità dei compensi è addirittura superiore a quella che per l’annualità successiva (2014) viene considerata invece, unitamente ad altri costi, significativa di un’autonoma organizzazione, risolvendosi così in un’invincibile contraddizione interna della pronuncia.

5. Dall’accoglimento del motivo che precede discende l’assorbimento degli altri, vertenti nel merito, e la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese.

P.Q.M. accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà altresì alla liqu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tola seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],difeso da sé stesso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2698/20 , pronunciata dalla Commissione T ributaria Regionale della Campania,pubblicata il 10 giugno 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. Il contribuente presentava istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2012, 2013 e 2014, ritenendola indebita in Oggetto:IRAP autonoma organizzazione quanto, svolgendo attività di avvocato, affermava di essere privo di autonoma organizzazione. 2. A seguito del diniego opposto d a ll’Amministrazione finanziaria lo stesso ricorreva alla [OSCURATO:PERSONA]. La C.T.P. respingeva l’istanza ritenendo che invece l’autonoma organizzazione fosse nella specie presente. 3. Il contribuente spiegava appello avverso la pronuncia adottata dai giudici di primo grado innanzi alla [OSCURATO:PERSONA], che lo accoglieva, seppur limitatamente alle annualità 2012 e 2013. 4. L’Agenzia delle entrate propone così ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, mentre il contribuente resiste con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso , l’Ente impositore censura, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132, cod. proc. civ., perasserita apparenza della motivazione, evincibile da un lato dalla mancata considerazione delle specifiche circostanze indicate in atti (in particolare la coincidenza soggettiva dei collaboratori nei vari anni, l’entità delle somme, lo svolgimento dell’attività nello stesso luogo), dall’altro dalle ancor minori spese per incarichi professionali a terzi per l’annualità (2014) per la quale invece l’autonoma organizzazione era stata ritenuta. 2. Con il secondo motivo di ricorso , l’Ente impositore censura, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3 , cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2 e 3, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. In particolare, l’Agenzia ritiene che gli importi erogati a terzi per attività professionali, nella misura indicata, configurasse un’autonoma organizzazione. 3. Con il terzo motivo di ricorso , l’Ente impositore censura, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3 , cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697, cod. civ. avendo la CTR finito per invertire l’onere della prova, facendolo così gravare sull’amministrazione anziché sul contribuente che insta per il rimborso. 4. Il primo motivo è fondato. In effetti la C.T.R. motiva l’insussistenza di un’autonoma organizzazione per le annualità 2012 e 2013 sul presupposto dell’eccezionalità degli incarichi conferiti a terzi e sull’importo modesto dei relativi corrispettivi. Tuttavia, se da un lato, l’affermata eccezionalità resta senza alcun riscontro motivazionale, risolvendosi in una mera affermazione labiale, dall’altro l’entità dei compensi è addirittura superiore a quella che per l’annualità successiva (2014) viene considerata invece, unitamente ad altri costi, significativa di un’autonoma organizzazione, risolvendosi così in un’invincibile contraddizione interna della pronuncia. 5. Dall’accoglimento del motivo che precede discende l’assorbimento degli altri, vertenti nel merito, e la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese. P.Q.M. accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà altresì alla liqu
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