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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 maggio 2023

Cassazione n. 37045/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di EARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art.599 bis cod. proc. pen. del 15 dicembre 2022 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Foggia del 18 marzo 2019 a seguito di giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena, su concorde richiesta delle parti, confermando nel resto, per i reati di ricettazione e detenzione di armi e munizionamento, nonché di cessione di stupefacente (a seguito di annullamento con rinvio in relazione al trattamento sanzionatorio della Prima sezione di questa Corte di cassazione).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato attraverso il difensore e procuratore speciale deducendo, con unico motivo, mancanza di motivazione quanto alla assenza di responsabilità del ricorrente, essendosi la sentenza limitata a riformulare la entità della pena.

3. Il ricorso è stato deciso ai sensi dell'art.610 comma 5 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1.

Prima di analizzare le censure del ricorrente occorre premettere che per il concordato con rinuncia ai motivi di gravame nei confronti della pronuncia di primo grado - istituto questo reintrodotto nel sistema processuale all'esito dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (a far data dal 3 agosto 2017)- non è stata prevista una disciplina specifica in merito alle censure proponibili con ricorso per cassazione, essendo stata stabilita espressamente solo la declaratoria di inammissibilità de plano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.

Questa Corte, tuttavia, ha più volte evidenziato come, in tema di concordato in appello, sia ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2 - n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Va segnalato che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U - , Sentenza n. 19415 del 27/10/2022 -dep. 08/05/2023- Rv. 284481) hannD affermato che è possibile proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di concordato in appello ex art.599 bis cod. proc. pen. anche al fine di dedurre il vizio di violazione di legge derivante dall'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado.

Indubbia risulta essere l'assenza di simmetria tra la limitazione dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento e la mancata previsione di simili od analoghe limitazioni ai motivi proponibili avverso la sentenza di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen., non circondata da analoghi limiti rispetto al patteggiamento e da ipotesi di censure ricorribili per cassazione, con la conseguenza che le uniche doglianze proponibili sono quelle, come accennato, relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, nonché alla illegalità della sanzione inflitta.

Peraltro, la disciplina del patteggiamento in appello previgente, poi abrogato dal D.L. 92/2008 non era difforme.

Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, nel cd. patteggiamento della pena in appello, ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., le parti esercitavano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non poteva essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo aveva promosso o vi aveva aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715).

2. Alla stregua dei suddetti principi, deve rilevarsi che non è deducibile con il ricorso per cassazione avverso il concordato in appello la carenza di motivazione sul proscioglimento.

Nel caso di specie, inoltre, la Corte territoriale si è pronunciata all'esito del giudizio di rinvio disposto dalla Prima Sezione di questa Corte, che aveva annullato la sentenza impugnata unicamente con riferimento al trattamento sanzionatorio.

3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma 4 lu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di EARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art.599 bis cod. proc. pen. del 15 dicembre 2022 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Foggia del 18 marzo 2019 a seguito di giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena, su concorde richiesta delle parti, confermando nel resto, per i reati di ricettazione e detenzione di armi e munizionamento, nonché di cessione di stupefacente (a seguito di annullamento con rinvio in relazione al trattamento sanzionatorio della Prima sezione di questa Corte di cassazione). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato attraverso il difensore e procuratore speciale deducendo, con unico motivo, mancanza di motivazione quanto alla assenza di responsabilità del ricorrente, essendosi la sentenza limitata a riformulare la entità della pena. 3. Il ricorso è stato deciso ai sensi dell'art.610 comma 5 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. Prima di analizzare le censure del ricorrente occorre premettere che per il concordato con rinuncia ai motivi di gravame nei confronti della pronuncia di primo grado - istituto questo reintrodotto nel sistema processuale all'esito dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (a far data dal 3 agosto 2017)- non è stata prevista una disciplina specifica in merito alle censure proponibili con ricorso per cassazione, essendo stata stabilita espressamente solo la declaratoria di inammissibilità de plano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. Questa Corte, tuttavia, ha più volte evidenziato come, in tema di concordato in appello, sia ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2 - n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Va segnalato che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U - , Sentenza n. 19415 del 27/10/2022 -dep. 08/05/2023- Rv. 284481) hannD affermato che è possibile proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di concordato in appello ex art.599 bis cod. proc. pen. anche al fine di dedurre il vizio di violazione di legge derivante dall'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado. Indubbia risulta essere l'assenza di simmetria tra la limitazione dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento e la mancata previsione di simili od analoghe limitazioni ai motivi proponibili avverso la sentenza di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen., non circondata da analoghi limiti rispetto al patteggiamento e da ipotesi di censure ricorribili per cassazione, con la conseguenza che le uniche doglianze proponibili sono quelle, come accennato, relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, nonché alla illegalità della sanzione inflitta. Peraltro, la disciplina del patteggiamento in appello previgente, poi abrogato dal D.L. 92/2008 non era difforme. Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, nel cd. patteggiamento della pena in appello, ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., le parti esercitavano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non poteva essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo aveva promosso o vi aveva aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715). 2. Alla stregua dei suddetti principi, deve rilevarsi che non è deducibile con il ricorso per cassazione avverso il concordato in appello la carenza di motivazione sul proscioglimento. Nel caso di specie, inoltre, la Corte territoriale si è pronunciata all'esito del giudizio di rinvio disposto dalla Prima Sezione di questa Corte, che aveva annullato la sentenza impugnata unicamente con riferimento al trattamento sanzionatorio. 3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma 4 lu
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