Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 dicembre 2024

Cassazione n. 31099/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.243/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliata presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), con domicilio digitale come in atti, che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA] N 111.1/24 -intimato- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO NAPOLI n.105/2024 depositata il 27/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Non sussistono profili rilevanti al fine di disporre, come genericamente richiesto, che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di [OSCURATO:PERSONA] ivi riportati.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.243/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliata presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), con domicilio digitale come in atti, che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA] N 111.1/24 -intimato- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO NAPOLI n.105/2024 depositata il 27/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Non sussistono profili rilevanti al fine di disporre, come genericamente richiesto, che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di [OSCURATO:PERSONA] ivi riportati. Così de
Decreto Cassazione n. 31099/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris