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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2025

ECLI:EU:T:2025:765
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TO0512_INF

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 luglio 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – Dimeta (RDME) (causa T‑512/24) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo RDME – Motivo di nullità assoluta – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Obiettivo – Imperativo di disponibilità [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punto 15)

2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punti 16, 17)

3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Criteri [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punto 18)

4. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Data rilevante ai fini dell’esame di un motivo di nullità assoluta – Presa in considerazione di circostanze posteriori alla data di deposito della domanda di registrazione – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1) (v. punto 19)

5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio denominativo RDME [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punti 24, 25, 28, 34, 35, 38, 40, 43) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TO0512_INF Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 luglio 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – Dimeta (RDME) (causa T‑512/24) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo RDME – Motivo di nullità assoluta – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto» 1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Obiettivo – Imperativo di disponibilità [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punto 15) 2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punti 16, 17) 3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Criteri [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punto 18) 4. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Data rilevante ai fini dell’esame di un motivo di nullità assoluta – Presa in considerazione di circostanze posteriori alla data di deposito della domanda di registrazione – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1) (v. punto 19) 5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio denominativo RDME [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punti 24, 25, 28, 34, 35, 38, 40, 43) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.
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