Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2025
ECLI:EU:T:2025:765
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TO0512_INF
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 luglio 2025 –
[OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – Dimeta (RDME)
(causa T‑512/24)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo RDME – Motivo di nullità assoluta – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto»
1.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Obiettivo – Imperativo di disponibilità
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)]
(v. punto 15)
2.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)]
(v. punti 16, 17)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Criteri
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)]
(v. punto 18)
4.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Data rilevante ai fini dell’esame di un motivo di nullità assoluta – Presa in considerazione di circostanze posteriori alla data di deposito della domanda di registrazione – Ammissibilità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1)
(v. punto 19)
5.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio denominativo RDME
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)]
(v. punti 24, 25, 28, 34, 35, 38, 40, 43)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.