CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34146/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Lecce avverso la sentenza del 10/05 /2021 emessa dalla Corte d'appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso è inammissibie per genericità e manifesta infondatezza dei che reiterano le censure formulate in appello, disattese con congrua e completa motivazione con la quale il ricorso non si confronta. Correttamente è stato ritenuto integrato il reato di oltraggio, in quanto le espressioni riferite sono pacificamente offensive (v. pag.2-3). Rilevato che il secondo motivo relativo alla sussistenza della recidiva non consentito in questa sede, non essendo stato dedotto in appello, Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il