CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 24440/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso 10748-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti principali - 2022 contro 1095 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21 SC.0 INT. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2244/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 23/10/2015 R.G.N. 3121/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.10748/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Lecce, a conferma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], e da Silvia, Francesco e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 31. marzo 2001, soccidario di beni di proprietà della famiglia [OSCURATO:PERSONA], in agri di Gallipoli e Taviano, sottoposti a regime di amministrazione giudiziaria; denunciando il mancato versamento dei contributi agricoli da parte della famiglia proprietaria dei beni in favore del loro dante causa per la durata del contratto di soccida (1963 - 2001), gli appellanti proponevano azione risarcitoria, chiedendo la condanna della soccidante al pagamento di una somma pari quanto meno ad un importo corrispondente alle differenze non percepite da [OSCURATO:PERSONA] sull'ammontare mensile della pensione; la Corte territoriale, qualificato il danno derivante da omissione contributiva come di natura extracontrattuale (art. 2043 cod. civ.),, ha indicato la durata quinquennale della prescrizione, individuandone il dies a quo di decorrenza nella maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia in capo a [OSCURATO:PERSONA], alla data di compimento del sessantesimo anno di età (14.10.1992); ha, quindi, accertato che al momento della notifica del ricorso in primo grado da parte dell'INPS ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) la prescrizione era già ampiamente decorsa; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA], e da Silvia, Francesco e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, nonché ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, illustrati da successiva memoria, a cui i ricorrenti non hanno opposto difese; [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex custode giudiziario, ha depositato controricorso; l'INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Ricorso principale: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod proc. civ., i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2938 cod. civ., nonché degli artt. 101 e 112 cod.proc.civ.; sostengono che la Corte territoriale avrebbe posto a fondamento della propria decisione un'eccezione di prescrizione "diversa" da quella proposta dalle parti; avrebbe, inoltre, deciso oltre i limiti della domanda, individuando un diverso dies a quo della prescrizione, affermandone il decorso non dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero dalla data di scadenza dei contratti agrari prorogati, bensì dalla data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia in capo al loro dante causa; col secondo motivo, formulato ai sensi delVart. 360, co.1, n. 3 cod proc. civ., lamentano violazione e falsa applicazione dell'ari:. 2935 cod. civ., nonché dell'art. 6 I. 407 del 1990 e dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. n.503 del 1992; contestano alla Corte territoriale di aver individuato il dies a quo della prescrizione nel compimento del sessantesimo anno di età da parte di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) anziché nella data della parziale perdita della prestazione pensionistica, asserendo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto beneficiare, ai fini del computo del termine di prescrizione, dell' elevazione dell'età anagrafica, prima a 62 (art. 6 I. n. 407 del 1990) poi a 65 anni (art. 1, co.2, D.Igs. n. 503 del 1992), atteso che, all'epoca dello spostamento del requisito anagrafico in forza di legge, il contratto di soccida era tuttora in corso; col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. .360, co.1, n. 3 e n. 4 cod proc. civ., contestano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2116 e ss., 2043 cod. civ., nonché la nullità della sentenza per motivazione incongrua, carente e/o apparente e per travisamento dei fatti in relazione all'art. 132 cod proc. civ.; la sentenza gravata avrebbe errato nel qualificare la responsabilità del custode giudiziario dei beni come extracontrattuale e, dunque, soggetta a prescrizione quinquennale; deducono che all'epoca, coincidendo la figura del custode giudiziario con quella del datore di lavoro, la responsabilità contributiva avrebbe dovuto essere qualificata di natura contrattuale e assoggettata quindi al termine decennale di prescrizione; col quarto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., deducono nullità della sentenza per motivazione incongrua, carente e/o apparente e per travisamento dei fatti in relazione all'art. 132 cod proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte escluso l'efficacia interruttiva della prescrizione dei documenti acquisiti in atti relativi alle note del 6/09/1999, inoltrata da [OSCURATO:PERSONA] all'Inps e del [OSCURATO:DATA_NASCITA], inviata dallo stesso all'amministratore giudiziario;Ricorso incidentale condizionato: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.5 cod proc. civ., la ricorrente incidentale lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio prospettato dalle parti; la censura si riferisce all'assorbimento da parte del giudice dell'appello del motivo di ricorso incidentale condizionato proposto da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla propria legitimatio ad causam; la ricorrente incidentale sostiene di essere divenuta proprietaria di parte dei terreni concessi in soccida al Valente soltanto a seguito di sentenza del Tribunale di Lecce nel 2002, e che pertanto non avrebbe avuto nessun potere di gestione dei beni sottoposti a sequestro giudiziario affidati alla custodia di soggetti terzi, in quanto tali chiamati a rispondere dei relativi obblighi. Esame del ricorso principale: il primo motivo è infondato; questa Corte ha affermato che una volta che la parte abbia allegato il fatto costitutivo della prescrizione, ossia l'inerzia del titolare, l'eccezione di prescrizione è validamente proposta, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (cfr.., la recente Cass. n. 30303 del 2021); l'individuazione dei termini iniziale e finale della prescrizione costituisce, pertanto, questione di diritto, sulla quale il giudice del merito, nel caso in esame, ha svolto, legittimamente, le proprie valutazioni che, pertanto, esulano dalle doglianze dei ricorrenti; il secondo motivo, con cui si critica la sentenza d'appello per avere individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione dell'azione risarcitoria nel dicembre 1992, data del compimento del sessantesimo anno di età di [OSCURATO:PERSONA], è infondato; secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il danno subito dal lavoratore per la perdita della pensione, derivata dall'omessa contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro ex art. 2116 cod. civ., si verifica al raggiungimento dell'anzianità pensionabile, con la conseguenza che da tale momento decorre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento, fermo restando, peraltro, che - completata la fattispecie produttiva del danno - il lavoratore è tenuto a provare di aver chiesto vanamente al datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338, dovendosi ritenere, diversamente, che abbia concorso con la propria negligenza a cagionare il danno medesimo, che può essere, conseguentemente, ridotto o escluso ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. (Cass. n. 20827 del 2013); passando all'esame della prospettazione con cui i ricorrenti sostengono che sul decorso della prescrizione avrebbe dovuto incidere, a beneficio del loro dante causa, l'elevazione dell'età anagrafica introdotta dalle riforme legislative intervenute nelle more del giudizio, le quali, spostando in avanti l'età anagrafica, di due anni la prima, e di ulteriori tre anni la successiva, avrebbero scongiurato lo scadere del termine, va precisato che la soluzione della questione non rileva ai fini della ,controversia; in primo luogo trattasi di una mera facoltà concessa a coloro il cui rapporto di lavoro è ancora in essere alla data di emanazione della legge n. 407 del 1990 e non già di un automatismo; a tal uopo, la sentenza ha accertato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva esercitato tale facoltà nelle forme previste dalla legge, che contemplano che entro sei mesi dal raggiungimento del sessantesimo anno di età il lavoratore che voglia avvalersi dello spostamento dell'età anagrafica da 60 a 62 anni a fini pensionistici, deve darne comunicazione al datore e all'Inps (art.6 I. n. 407 del 1990), né ciò era avvenuto trascorsi i sei mesi canonici; la Corte territoriale ha altresì accertato che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe nemmeno potuto godere dell'esenzione dall'obbligo della predetta comunicazione, in quanto il co.3 dell'art. 6, riserva tale possibilità soltanto a chi, ancora in servizio, avrebbe compiuto sessanta anni alla data di entrata in vigore della legge: [OSCURATO:PERSONA] consegue il requisito anagrafico minimo soltanto il 14.10.1992, al compimento del sessantesimo anno di età, ossia dopo due anni dall'emanazione della legge n. 407 del 1990, dunque, egli non possedeva il requisito anagrafico minimo (60 anni) per beneficiare dell'esenzione dalla comunicazione concernente l'esercizio della facoltà di avvalersi dell'elevazione dell'età anagrafica per la pensione a 62 anni; il terzo motivo è inammissibile; questa Corte ha costantemente affermato che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza di merito impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. :132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia. (cfr., ex plurimis, Cass. n.23940 del 2017); nel caso in esame, le critiche mosse alla sentenza d'appello sotto il profilo dell'error in procedendo non si convertono in violazioni plausibili a giustificare la nullità del provvedimento, ma - possedendone i requisiti di ammissibilità - le stesse avrebbero dovuto essere, se mai, prospettate quale vizio di motivazione; il quarto motivo è inammissibilmente prospettato poiché, sotto entrambi i profili dedotti, esso manca di specificità non avendo i ricorrenti prodotto o trascritto, né localizzato le due note del 6.09.1999 e del 21.12.2000 a cui vorrebbero che fosse riconosciuto quel valore interruttivo della prescrizione che la Corte d'appello ha decisamente negato in sede di accertamento di fatto; in virtù del rigetto del ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato deve dichiararsi assorbito; in definitiva, il ricorso principale va rigettato, assorbito l'incidentale condizionato; le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; non si provvede sulle spese nei confronti dell'INPS che non ha svolto attività difensiva; in considerazione del rigetto del ricorso principale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 8.000,00 per compensi professionali in favore di ciascuno dei controricorrenti, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di cont