CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07948/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di tentata estorsione già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza 17 febbraio 2021. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MAGLIOCCHETTI Mario. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità, risulta inammissibile in presenza di motivazione adeguata e congrua che valorizza logicità e coerenza delle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dalle dichiarazioni dell'operante di PG intervenuto successivamente ai fatti. Per altro verso, deve rilevarsi che è presente, in punto dichiarazione di penale responsabilità del ricorrente e con specifico riferimento agli elementi di fatto richiamati, una doppia pronuncia conforme in conseguenza della quale sussiste comunque la preclusione alla deducibilità del vizio di travisamento della prova di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., in relazione a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori, suscettibili di autonoma considerazione, comuni al primo ed al secondo grado di giudizio (Sez. 5, Sent. n. 18975 del 13/02/2017 Rv. 269906). Nel caso di specie, nell'articolazione del motivo nemmeno si deduce che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado; presupposto la cui mancanza determina l'inammissibilità del ricorso stesso (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438). 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza del discostamento dai minimi edittali, risulta parimenti inammissibile. Nel caso di specie, la pena risulta essere stata fissata in valori prossimi ai minimi edittali il che implica che, a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen., è sufficiente la mera indicazione della congruità della pena come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decise in Roma, il 25 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere esten