CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 11281/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d'Appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Lagonegro divenuta irrevocabile in data 02/06/2020. La Corte ha rilevato la tardività dell'istanza, presentata in data 28/05/2021, avendo la CAPASSO avuto conoscenza del procedimento quantomeno a far data dal 18/09/2020, data in cui le era stato notificato l'ordine di carcerazione relativo alla predetta condanna. 2. Ricorre per cassazione la CAPASSO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione in ordine alla rilevata tardività. Si osserva che la CAPASSO aveva avuto contezza di quanto verificatosi nel corso del processo dinanzi al Tribunale di Lagonegro solo quando il nuovo difensore nominato, in data 03/05/2021, aveva preso contatto con il precedente difensore, apprendendo che questi aveva rinunciato al mandato senza avvisare la CAPASSO (né lo aveva fatto il Tribunale procedente). Si censura pertanto l'ordinanza in quanto il termine di trenta giorni doveva intendersi decorrente "dal momento della conoscenza dell'eventuale nullità procedurale determinatasi nel corso del giudizio". 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, condividendo le argomentazioni della Corte territoriale, confortate da numerosi precedenti giurisprudenziali anche recenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo un indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte del tutto consolidato, «in tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della relativa richiesta decorre, non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria» (Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994). Con una ancor più recente pronuncia, è stato altresì chiarito che «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. per violazione degli artt.24, commi 2, 111 e 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui prevede che il termine di 30 giorni per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato decorre dalla mera ''conoscenza del procedimento" e non da quella, compiuta, dei contenuti del provvedimento da rescindere, in quanto la decorrenza iniziale di tale termine, previsto a pena di inammissibilità, sarebbe priva della necessaria certezza se collegata al concreto esercizio dell'attività difensiva» (Sez. 3, n. 29592 del 20/05/2021, Carroccia, Rv. 281765. In applicazione del principio, la Corte ha disatteso la doglianza difensiva secondo cui il termine avrebbe dovuto decorrere non dalla notifica dell'ordine di esecuzione della pena, bensì dal momento dell'accesso del difensore al fascicolo processuale).4 3. L'odierna fattispecie risulta pienamente sovrapponibile a quella decisa dalla pronuncia qui appena richiamata, essendo incontroverso il fatto che la CAPASSO ha certamente avuto la conoscenza che qui rileva già al momento della notifica dell'ordine di carcerazione, avvenuta in data 14/09/2020. La declaratoria di inammissibilità dell'istanza, perché tardiva, risulta conseguentemente immune da censure, non potendosi condividere, per le ragioni fin qui esposte, l'assunto difensivo secondo cui il termine di trenta giorni dovrebbe decorrere dal diverso e successivo momento in cui la ricorrente ebbe modo di apprendere - attraverso l'intervento di un nuovo difensore di fiducia - le ragioni che avevano determinato l'emissione di una sentenza irrevocabile nei suoi confronti. 4. Dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della CAPASSO al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 1 febbraio 2022 Il Consigliere 'estensore Pr