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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 agosto 2026

Cassazione n. 24371/2026

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pro tempore, elett. dom.to presso la Cancelleria diquesta Corte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontrorappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 191/2025 pubblicatain data 27/10/2025, n.r.g. 14/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 01/07/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze di Assegnatari AssociatiArborea soc.coop.agricola p.a. dal 1997, dapprima con contratto diformazione lavoro, di durata biennale, poi convertito a tempo indeterminatoalla scadenza.

Era stato addetto alla filiale di Nuoro, con inquadramentocome impiegato di 4^ e poi di 3^ livello.

Il rapporto di lavoro era cessato inNumero registro generale 26627/2025Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 24371/2026Data pubblicazione 01/08/2026data 13/09/2010 a seguito di licenziamento per giustificato motivooggettivo, rappresentato dall’asserita soppressione delle sue mansioni inconseguenza di una riorganizzazione delle attività gestite tramite filialimediante un sistema infomatico, con conseguente centralizzazione dellagestione commerciale.[OSCURATO:PERSONA] impugnava il licenziamento, deducendone l’illegittimità siaperché le sue mansioni, che erano quelle di reponsabile della filiale diNuoro, non erano state affatto soppresse, ma semplicemente trasferite allasede centrale di Arborea presso la quale dunque avrebbe dovuto esseretrasferito pure lui, unico dipendente della filiale di Nuoro ad essere statolicenziato; sia perché avrebbe comunque potuto essere destinato ad altremansioni equivalenti ed in particolare a quelle di responsabile della filiale diOlbia, rimasta priva di tale figura perché il relativo responabile era statotrasferito presso la sede centrale di Arborea.[OSCURATO:PERSONA] deduceva altresì che le mansioni di responsabile di filiale eranoproprie dell’impiegato di 1^ livello, quindi superiori rispetto al formaleinquadramento posseduto.Adìva pertanto il Tribunale di Nuoro per ottenere la declaratoria diillegittimità del licenziamento, il suo annullamento, l’ordine alla datrice dilavoro di reintegrarlo nel posto di lavoro e la condanna della medesima alpagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate, nonchél’accertamento del suo diritto all’inquadramento come impiegato di 1^livello e la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle conseguentidifferenze retributive, quantificate nella complessiva somma di euro63.013,27 per il periodo da gennaio 2000 ad agosto 2010.2.- Costituitosi il contraddittorio, la società eccepiva di avere proposto aldi evitare il licenziamento, ma egli aveva rifiutato.

Contestava le domande ene chiedeva il rigetto.3.- Espletata l’istruttoria, disposta una consulenza tecnica d’ufficio di tipocontabile, il Tribunale aveva accolto la domanda relativa al licenziamento epure, in parte, quella relativa alle differenze retributive, calcolate inrelazione all’inquadramento nel 2^ livello previsto dal CCNL, quantificateNumero registro generale 26627/2025Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 24371/2026nella complessiva somma di euro 23.474,92, nei limiti della prescrizioneData pubblicazione 01/08/2026ritualmente e tempestivamente eccepita dalla datrice di lavoro.4.- Con sentenza n. 181/2018 del 18/02/2019, la Corte d’appello diCagliari, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla datrice dilavoro, aveva rigettato l’impugnazione del licenziamento e le domandecorrelate.5.- Con ordinanza n. 20950/2022 del 04/05/2022 questa Corte dilegittimità accoglieva il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso percassazione proposto dal Farina e dichiarati assorbiti il terzo ed il quinto.Questa Corte affermava che nel “verificare la legittimità del licenziamentoper soppressione del posto di lavoro ed in relazione all’accertataimpossibilità di ricollocare altrimenti il lavoratore” il giudice d’appello“avrebbe dovuto verificare, sulla base delle allegazioni e delle prove offerte,che non vi erano in azienda posizioni lavorative che corrispondessero allemansioni di fatto assegnate al lavoratore e da lui svolte”.6.- In sede di rinvio, con la sentenza indicata in epigrafe la Corted’Appello accoglieva l’impugnazione del licenziamento, ordinava alla datricedi lavoro di reintegrare il Farina nel posto di lavoro e a pagargli l’indennitàrisarcitoria commisurata a tutte le retribuzioni medio tempore maturate,calcolate in relazione all’inquadramento nel secondo livello del CCNLcooperative di trasformazione di prodotti agricoli.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) non è più controvertibile il diritto del Farina ad essere inquadrato nelsecondo livello CCNL cooperative di trasformazione di prodotti agricoliin luogo del quarto e da ultimo del terzo riconosciuti dalla datrice dilavoro, poiché si tratta di statuizione passata in giudicato;b) di conseguenza, come affermato dalla Suprema Corte, la legittimitàdel licenziamento, al pari del corretto assolvimento dell’obbligo direpechage, deve essere verificato tenendo conto delle posizionilavorative vacanti corrispondenti alle mansioni di fatto svolte (delsecondo livello) e non a quelle solo formalmente attribuite;Numero registro generale 26627/2025Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 24371/2026Data pubblicazione 01/08/2026c) quindi questa verifica va compiuta in relazione alle mansioni diresponsabile della filiale di Nuoro, ormai definitivamente accertate incapo al Farina, ricondotte al secondo livello del CCNL;d) trattasi di verifica che deve investire entrambi i profili, poiché non èpassato in giudicato l’accertamento della riorganizzazione aziendale edella soppressione della figura di impiegato amministrativo a Nuoro,posto che per il Farina – come affermato dalla Corte di Cassazionenell’ordinanza rescindente – era sufficiente riproporre la questione inappello ex art. 346 c.p.c., come da lui fatto nella memoria dicostituzione (pp. 20-23);e) comunque la causa può essere decisa in base alla “ragione piùliquida”, ossia il mancato assolvimento dell’obbligo di repechage;f) come affermato nell’ordinanza rescindente, l’onere della provaincombe sul datore di lavoro, senza che sul lavoratore incomba unonere di allegazione dei posti assegnabili;g) nel caso di specie sebbene il Farina avesse allegato che, al momentodel suo licenziamento, la filiale di Olbia risultava priva del responsabiledi filiale, il quale era stato trasferito nella sede centrale di Arborea,sicché egli ben avrebbe potuto essere impiegato in quella sede, lasocietà non aveva mosso alcuna contestazione, neppure adducendoche anche quella sede fosse coinvolta nella riorganizzazione o che nonnecessitasse più della figura di responsabile di filiale o che tale figuranon fosse vacante;h) tale mancata contestazione era dipesa dal fatto che la società erapartita dal presupposto – poi smentito in giudizio – che il Farina nonavesse mai svolto mansioni di responsabile della filiale di Nuoro e nonpotesse perciò essere mantenuto in servizio come tale;i) neppure i trentotto capitoli di prova testimoniale articolati dalla societàcontenevano alcun riferimento alla sede di Olbia;j) la mancata contestazione nella memoria difensiva di primo grado nonè più recuperabile nei successivi gradi di giudizio, come inveceavvenuto in appello, in cui la società aveva dedotto per la prima voltache l’obbligo del repechage avrebbe dovuto ritenersi adempiuto ancheNumero registro generale 26627/2025Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 24371/2026Data pubblicazione 01/08/2026se fosse stato riferito alle mansioni di responsabile di filiale, allegandofatti nuovi relativi alla filiale di Olbia;k) in ogni caso il contrato di lavoro stipulato con il sig. [OSCURATO:PERSONA] 1996 e adibito alla filiale di Olbia non soddisfa l’onere probatorio,poiché si riferisce ad un’assunzione avvenuta oltre dieci anni prima dellicenziamento, avvenuto nel 2010, a fronte della deduzione del Farinadel fatto che il posto di Crobu fosse a quell’epoca vacante;l) in ogni caso la società non “ha documentato il ruolo rivestito in quellaspecifica sede, al momento del licenziamento, da [OSCURATO:PERSONA]”;m) secondo la pronunzia rescindente la società aveva l’onere di provarel’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni anche diverse,purché compatibili, restando escluso l’onere di allegazione del Farina equindi escluso che l’onere probatorio della datrice di lavoro fossecircoscritto a questa allegazione;n) peraltro la stessa società ha dedotto che la filiale di Olbia non erastata coinvolta nel processo di riorganizzazione e quindi la posizione diresponsabile di filiale presso quella sede non era stata soppressa;o) è pacifico che nel caso di specie trovi applicazione l’art. 18 st.lav. neltesto vigente prima della novella introdotta dalla legge n. 92/2012; èpacifico il requisito dimensionale della società; quindi la tutela è quellareintegratoria piena, ossia con la condanna della società anche alrisarcimento del danno parametrato a tutte le retribuzioni nonpercepite fino all’effettiva reintegrazione;p) con riguardo all’aliunde perceptum, la società l’ha eccepito per laprima volta con il ricorso d’appello, deducendo che “il Farinacome emerge da uno stralcio di un articolo da questi rilasciato allatestata editoriale [OSCURATO:SOCIETA].” e quindi ha formulatoespressa istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazioneidonea a comprovare la percezione di altri redditi (CUN e UNICO oaltra equipollente) nel periodo oggetto di lite;q) tale eccezione è stata ribadita nel giudizio di riassunzione, nel quale lasocietà ha altresì prodotto copia della visura della ditta Mannalita diDanilo Farina, dal quale si evince che egli era titolare della ditta;Numero registro generale 26627/2025Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 24371/2026Data pubblicazione 01/08/2026r) secondo la Suprema Corte di Cassazione l’aliunde perceptum noncostituisce eccezione in senso stretto, bensì in senso lato e tuttavia èpur sempre necessaria la tempestiva allegazione dei fatti sui qualil’eccezione si fonda, quindi è consentita l’allegazione di fatti nuoviverificatisi nel corso del giudizio, da far valere, in coerenza con il ritodel lavoro, nel termine del primo atto difensivo utile oppure di fattiche la parte si è trovata nella comprovata impossibilità di dedurre nelgiudizio di primo grado e come tali ammissibili in appello, sicché ildatore di lavoro ha l’onere di provare il tempo in cui ha acquisito laconoscenza di quei fatti, per avere diritto alla tardiva allegazione, e latempestività della sua allegazione (Cass. n. 1890/2001);s) nel caso di specie la società non ha soddisfatto tali oneri, poiché nonha allegato né dimostrato il momento e le modalità di acquisizionedella notizia, ma si è limitata ad una laconica affermazione a pag. 40del suo ricorso d’appello di averlo appreso da un articolo giornalistico;t) ebbene la data dell’intervista rilasciata alla testata [OSCURATO:SOCIETA] spaè del 10/04/2016, data in cui era ancora in corso il giudizio di primogrado, mentre ha dedotto quel fatto solo con il ricorso d’appello diottobre 2017, senza spiegare in alcun modo le modalità della tardivaconoscenza di quelle circostanze, seppure sopravvenute rispettoall’instaurazione del giudizio di primo grado;u) l’eccezione va pertanto rigettata (Cass. n. 26828/2013).4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] soc.coop.agricolap.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.6.- Le parti hanno depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 115 c.p.c. peravere la Corte territoriale erroneamente ritenuto non contestata lacircostanza relativa all’asserita vacanza della posizione di responsabile dellafiliale di Olbia.

Deduce che sin dalla memoria difensiva di primo grado (p. 8)aveva specificamente eccepito il carattere “non veritiero” di quellaNumero registro generale 26627/2025Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 24371/2026Data pubblicazione 01/08/2026circostanza, richiamando il fatto che la filiale di Olbia non era statainteressata dal processo di riorganizzazione, come ribadito a p. 38 del suoricorso in appello, in cui aveva dedotto che quella filiale aveva mantenutoinalterata la sua struttura ed il suo personale, ivi compreso il suoresponsabile di filiale sig. [OSCURATO:PERSONA].Il motivo non è dirimente e, quindi, non idoneo a determinare lacassazione della sentenza impugnata.Infatti, a prescindere dal principio di non contestazione, la Corteterritoriale ha evidenziato che in ogni caso la società, su cui gravava l’onereprobatorio, non aveva offerto alcuna prova relativa alla filiale di Olbia, allaquale non veniva fatto riferimento in alcuno dei trentotto capitoli di provatestimoniale da essa articolati.

I Giudici dell’appello hanno poi accertato edevidenziato che comunque il contrato di lavoro stipulato con il sig.[OSCURATO:PERSONA] risaliva al 1996, sicché non soddisfaceva, sul pianotemporale, l’onere probatorio datoriale, poiché riferito ad un’assunzioneavvenuta oltre dieci anni prima del licenziamento del Farina, avvenuto nel2010.

Hanno infine affermato che la società non aveva in alcun modo“documentato il ruolo rivestito in quella specifica sede, al momento dellicenziamento, da [OSCURATO:PERSONA]”.Quindi la Corte territoriale non ha fatto solo applicazione del principio dinon contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., ma ha fondato la sua decisionesull’inadempimento dell’onere probatorio gravante sul datore di lavoro circal’inesistenza della posizione vacante di responsabile della filiale di Olbia, perla quale vi era stata la specifica – sia pur non necessaria – allegazione daparte del Farina.

Tale decisione è conforme al riparto degli oneri probatori inmateria di licenziamento (art. 5 L. n. 604/1966).2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3),c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 421c.p.c. per non avere la Corte territoriale fatto ricorso ai suoi poteri istruttoriufficiosi.Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.In primo luogo, nel rito del lavoro il potere istruttorio officioso èdiscrezionale e come tale insuscettibile di sindacato di legittimità.

Inoltre,come riconosce anche la ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 26), nelNumero registro generale 26627/2025Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 24371/2026Data pubblicazione 01/08/2026rito del lavoro il predetto potere officioso non può essere esercitato persopperire alle carenze probatorie delle parti, così da attribuire al giudice unafunzione sostitutiva degli oneri di queste ultime, né tantomeno può tradursiin poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri delprocedimento penale (Cass. ord. n. 14923/2024; Cass. n. 17102/2009).Va altresì evidenziato che nel caso di specie tali oneri di allegazione e diprova della datrice di lavoro risalivano sin al giudizio di primo grado, sicchéil giudizio di rinvio conseguente alla pronunzia rescindente di questa Corte siponeva come un giudizio ormai “chiuso”, essendo stati quei temi d’indaginegià sottoposti al contraddittorio delle parti, sebbene con esiti alterni(accoglimento dell’impugnazione del licenziamento in primo grado, rigetto inappello).Va aggiunto che l’art. 421 c.p.c. attiene ai poteri istruttori del giudice diprimo grado, sicché nel caso in esame la società avrebbe dovuto dolersi delmancato esercizio di quei poteri già con il ricorso d’appello.

Al riguardo ilricorso difetta di autosufficienza e quindi di specificità, non avendo laricorrente specificato, precisato e riportato il motivo di appello con cui – inipotesi – si fosse doluta di quell’omissione da parte del Tribunale.Infine, non può essere trascurato che nel giudizio di secondo grado ipoteri istruttori ufficiosi sono regolati dall’art. 437, co. 2, c.p.c., che nesubordina l’esercizio al requisito dell’indispensabilità, la quale a sua voltarichiede la sussistenza, all’esito dell’istruttoria di primo grado, di una “pistaprobatoria” che, in quanto tale, meriti di essere approfondita in appello (exmultis Cass. ord. n. 32596/2025).

Nessuna di tali condizioni ricorre nellaspecie.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 3, co. 1, e 4Cost. per avere la Corte territoriale violato il principio di diritto evincibile daC.

Cost. n. 128/2024.Il motivo è infondato.La sentenza costituzionale invocata – come ammette la stessa ricorrente(v. ricorso per cassazione, pp. 28-29) – si riferisce ad un regime di tutela(per il licenziamento illegittimo) del tutto diverso da quello dettato dall’art.18 L. n. 300/1970 e precisamente a quello introdotto dall’art. 3 d.lgs. n.Numero registro generale 26627/2025Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 24371/202623/2015.

Quindi quella pronunzia è inapplicabile al caso in esame, nel qualeData pubblicazione 01/08/2026il regime di tutela applicabile ed applicato è quello dell’art. 18 cit.La questione di legittimità costituzionale di quest’ultima norma, sollevatain subordine dalla ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 30 ss.) persospetto contrasto con l’art. 3 Cost. – poiché norma che appronta la tutelareintegratoria anche nel caso di sola violazione dell’obbligo di repechage,fattispecie per la quale, invece, il d.lgs. n. 23/2015, anche a seguito dellasentenza n. 128/2024 della Corte Costituzionale, prevede solo una tutelaindennitaria – è manifestamente infondata.

Al riguardo è sufficientericordare come proprio la Corte Costituzionale, nella sentenza invocata dallaricorrente, abbia riconosciuto l’ampia discrezionalità del legislatore nelmodulare, anche nel tempo, le forme di tutela contro il licenziamentoillegittimo perché risultato privo di giusta causa o di giustificato motivo (“Seil rapporto di lavoro cessa per volontà del datore di lavoro, la ragione dellicenziamento appartiene alla causa di questa particolare forma di recesso,configurata come fattispecie legale tipica di atto unilaterale.

Se mancanouna giusta causa o un giustificato motivo, il licenziamento innanzi tutto violala regola legale della necessaria causalità del recesso, prima ancora chequella della sua necessaria giustificatezza.

La disciplina delle conseguenze ditale radicale illegittimità rimane, comunque, nella discrezionalità dellegislatore, sempre che essa appronti una tutela adeguata esufficientemente dissuasiva del recesso acausale e, più in generale, dellicenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo”: v. par. 8 del“Considerato in diritto”).4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3),c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 115,416, 437 c.p.c., 2697 e 2729 c.c., nonché dei principi di diritto affermati daquesta Corte di legittimità per avere i Giudici di rinvio rigettato l’eccezione dialiunde perceptum.

In particolare deduce che fin dall’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi al Tribunale il Farina aveva “confessato” che dal mese digennaio 2013 avrebbe iniziato a produrre latte di capra.

Al riguardo riportatestualmente il contenuto del verbale di quell’udienza, nella quale il Farinadichiarò: “Il ricorrente si dichiara disposto a conciliare la lite a 60.000 eurooltre il ritiro del latte di capra che comincerà a produrre da gennaio”.

InfineNumero registro generale 26627/2025Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 24371/2026Data pubblicazione 01/08/2026invoca il principio di diritto affermato da Cass. sez. un. n. 10531/2013.Il motivo è infondato.Questa Corte ha affermato che il rilievo d'ufficio delle eccezioni in sensolato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte edè ammissibile anche in appello, dovendo ritenersi sufficiente che i fattirisultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone infunzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia delladecisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficiofossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per leeccezioni in senso stretto (Cass. sez. un. ord. n. 10531/2013; Cass. n.4548/2014; Cass. ord. n. 27998/2018).Nondimeno questo principio di diritto è stato affermato nell’ambito del ritocivile ordinario e a condizione che i fatti, oggetto del rilievo officioso delgiudice, risultino documentati ex actis.Nessuna delle due condizioni ricorre nel caso in esame.Quanto al rito, questa Corte ha affermato che nel processo del lavoro,connotato dai principi di immediatezza e di concentrazione (desumibili dagliartt. 420 e 429 c.p.c.), e segnatamente nei giudizi di impugnazione dellicenziamento, il cosiddetto aliunde perceptum, come fatto sopravvenuto,deve pur sempre essere dedotto nel primo momento utile ed è rilevabileanche nel giudizio di rinvio, qualora solo in occasione del suo svolgimento nesia stata possibile la rilevazione e le relative circostanze di fatto siano stateritualmente acquisite al processo (Cass. n. 26828/2013; Cass. ord. n.16380/2021).Nel caso in esame, come accertato dai Giudici del rinvio, i fatti sui quali sifonda l’aliunde perceptum non erano sopravvenuti alla sentenza di primogrado, ma si collocavano temporalmente durante il suo svolgimento.Ciononostante, non risultavano ex actis, per non essere stati introdotti dallasocietà in quel giudizio, durante il suo lungo svolgimento.

Al riguardo laCorte territoriale ha accertato ed evidenziato che, a voler considerarel’intervista rilasciata dal Farina alla stampa nel 2016, nondimeno il giudiziodi primo grado, dopo quella data, aveva visto la celebrazione di ben cinqueudienze ulteriori, durante le quali mai la società aveva sollevato l’eccezionedi aliunde perceptum né aveva allegato il fatto poi posto a fondamento diNumero registro generale 26627/2025Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 24371/2026Data pubblicazione 01/08/2026quell’eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso d’appello.Tale argomentazione vale a maggior ragione rispetto alla doglianzaoggetto del motivo in esame, in cui la società ammette che in realtà appresedella circostanza – ossia dello svolgimento di un’attività imprenditoriale inproprio da parte del Farina – addirittura anni prima di quell’intervista, ossiaall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché il silenzio da essa serbato al riguardo,senza sollevare alcuna eccezione di aliunde perceptum, per tutte le udienzesuccessive e fino alla sentenza conclusiva del primo grado di giudizio, rendeconforme a diritto il mancato rilievo dell’aliunde perceptum.Infine va considerato che l’eccezione (sia pure in senso lato) attiene alperceptum e quindi il fatto che deve risultare ex actis è necessariamente lapercezione di un reddito.

Nel caso in esame, invece, il fatto allegato a suotempo in appello dalla società era stato solo lo svolgimento di un’attivitàimprenditoriale da parte del Farina, senza alcuna indicazione, deduzione oallegazione circa la sua redditività.

Ne consegue che la sentenza impugnata,laddove non ha dato corso ad alcuna istruttoria, è comunque conforme adiritto, perché non risultava ex actis alcun fatto reddituale detraibiledall’ammontare del risarcimento del danno spettante al lavoratoreillegittimamente licenziato.5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3),c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 115,co. 1, e 116 c.p.c., 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuta nonprovata la circostanza invece pacifica dell’aliunde perceptum, in quanto noncontestata dal Farina, e non provato il momento dell’acquisizione dellanotizia, invece dimostrato dal doc. 6, ossia dalla stampa dell’articologiornalistico che in calce reca la data del 14/09/2017 come quella diestrazione dal sito web, sicché era giustificata la relativa allegazione con ilricorso d’appello, proposto ad ottobre 2017.Con il sesto motivo, proposto in subordine ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.5), c.p.c. la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio e controverso, ossia dell’acquisita conoscenza dell’aliundeperceptum nella data del 14/09/2017 al momento dell’estrazione diquell’articolo giornalistico dal sito web.I due motivi – da esaminare congiuntamente per la loro connessione –Numero registro generale 26627/2025Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 24371/2026Data pubblicazione 01/08/2026sono assorbiti e comunque sono inammissibili, perché non si confrontanocon la specifica motivazione con cui la Corte territoriale ha rigettatol’eccezione di aliunde perceptum non nel merito per mancata prova, ma inrito per tardività delle relative allegazioni e, quindi, della relativa prova.6.- Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4),c.p.c. la ricorrente denuncia nullità della sentenza per motivazionecontraddittoria ed apparente sull’aliunde perceptum, nonché per violazionedell’art. 115, co. 2, c.p.c. sul fatto notorio.Il motivo è infondato.La motivazione, come sopra sinteticamente riportata, sussiste ed èampiamente sufficiente (Cass. sez. un. n. 8053/2014).Quanto all’asserito fatto notorio, contrariamente all’assunto dellaricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 44), la Corte territoriale non haaffermato che quella circostanza fosse un fatto notorio, ma, a sostegno delsuo convincimento, ha rilevato che quel fatto era stato riportato in una dellemaggiori e più diffuse testate sarde in occasione della pubblicazionedell’intervista del Farina nell’anno 2016, quando era ancora in corso ilgiudizio di primo grado e se ne sarebbero celebrate ben cinque udienzeulteriori, sicché era insanabilmente tardiva l’allegazione di quell’intervistaper la prima volta con il ricorso d’appello.

Quindi quella censura èinammissibile perché non pertinente rispetto alla ratio decidendi.7.- Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 115 e 116c.p.c., 2697 c.c. per avere la Corte territoriale violato il principio di noncontestazione dell’aliunde perceptum.Il motivo è assorbito.8.- Con il nono motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 210, 421 e437 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di esercitare i poteriistruttori officiosi rispetto all’aliunde perceptum.Il motivo è assorbito.9.- Con il decimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3),c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 1223c.c. e della compensatio lucri cum damno.Numero registro generale 26627/2025Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 24371/2026Data pubblicazione 01/08/2026Il motivo è assorbito.10.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alcontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, indata 01/07/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, elett. dom.to presso la Cancelleria diquesta Corte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontrorappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 191/2025 pubblicatain data 27/10/2025, n.r.g. 14/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 01/07/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze di Assegnatari AssociatiArborea soc.coop.agricola p.a. dal 1997, dapprima con contratto diformazione lavoro, di durata biennale, poi convertito a tempo indeterminatoalla scadenza. Era stato addetto alla filiale di Nuoro, con inquadramentocome impiegato di 4^ e poi di 3^ livello. Il rapporto di lavoro era cessato inNumero registro generale 26627/2025Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 24371/2026Data pubblicazione 01/08/2026data 13/09/2010 a seguito di licenziamento per giustificato motivooggettivo, rappresentato dall’asserita soppressione delle sue mansioni inconseguenza di una riorganizzazione delle attività gestite tramite filialimediante un sistema infomatico, con conseguente centralizzazione dellagestione commerciale.[OSCURATO:PERSONA] impugnava il licenziamento, deducendone l’illegittimità siaperché le sue mansioni, che erano quelle di reponsabile della filiale diNuoro, non erano state affatto soppresse, ma semplicemente trasferite allasede centrale di Arborea presso la quale dunque avrebbe dovuto esseretrasferito pure lui, unico dipendente della filiale di Nuoro ad essere statolicenziato; sia perché avrebbe comunque potuto essere destinato ad altremansioni equivalenti ed in particolare a quelle di responsabile della filiale diOlbia, rimasta priva di tale figura perché il relativo responabile era statotrasferito presso la sede centrale di Arborea.[OSCURATO:PERSONA] deduceva altresì che le mansioni di responsabile di filiale eranoproprie dell’impiegato di 1^ livello, quindi superiori rispetto al formaleinquadramento posseduto.Adìva pertanto il Tribunale di Nuoro per ottenere la declaratoria diillegittimità del licenziamento, il suo annullamento, l’ordine alla datrice dilavoro di reintegrarlo nel posto di lavoro e la condanna della medesima alpagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate, nonchél’accertamento del suo diritto all’inquadramento come impiegato di 1^livello e la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle conseguentidifferenze retributive, quantificate nella complessiva somma di euro63.013,27 per il periodo da gennaio 2000 ad agosto 2010.2.- Costituitosi il contraddittorio, la società eccepiva di avere proposto aldi evitare il licenziamento, ma egli aveva rifiutato. Contestava le domande ene chiedeva il rigetto.3.- Espletata l’istruttoria, disposta una consulenza tecnica d’ufficio di tipocontabile, il Tribunale aveva accolto la domanda relativa al licenziamento epure, in parte, quella relativa alle differenze retributive, calcolate inrelazione all’inquadramento nel 2^ livello previsto dal CCNL, quantificateNumero registro generale 26627/2025Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 24371/2026nella complessiva somma di euro 23.474,92, nei limiti della prescrizioneData pubblicazione 01/08/2026ritualmente e tempestivamente eccepita dalla datrice di lavoro.4.- Con sentenza n. 181/2018 del 18/02/2019, la Corte d’appello diCagliari, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla datrice dilavoro, aveva rigettato l’impugnazione del licenziamento e le domandecorrelate.5.- Con ordinanza n. 20950/2022 del 04/05/2022 questa Corte dilegittimità accoglieva il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso percassazione proposto dal Farina e dichiarati assorbiti il terzo ed il quinto.Questa Corte affermava che nel “verificare la legittimità del licenziamentoper soppressione del posto di lavoro ed in relazione all’accertataimpossibilità di ricollocare altrimenti il lavoratore” il giudice d’appello“avrebbe dovuto verificare, sulla base delle allegazioni e delle prove offerte,che non vi erano in azienda posizioni lavorative che corrispondessero allemansioni di fatto assegnate al lavoratore e da lui svolte”.6.- In sede di rinvio, con la sentenza indicata in epigrafe la Corted’Appello accoglieva l’impugnazione del licenziamento, ordinava alla datricedi lavoro di reintegrare il Farina nel posto di lavoro e a pagargli l’indennitàrisarcitoria commisurata a tutte le retribuzioni medio tempore maturate,calcolate in relazione all’inquadramento nel secondo livello del CCNLcooperative di trasformazione di prodotti agricoli.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) non è più controvertibile il diritto del Farina ad essere inquadrato nelsecondo livello CCNL cooperative di trasformazione di prodotti agricoliin luogo del quarto e da ultimo del terzo riconosciuti dalla datrice dilavoro, poiché si tratta di statuizione passata in giudicato;b) di conseguenza, come affermato dalla Suprema Corte, la legittimitàdel licenziamento, al pari del corretto assolvimento dell’obbligo direpechage, deve essere verificato tenendo conto delle posizionilavorative vacanti corrispondenti alle mansioni di fatto svolte (delsecondo livello) e non a quelle solo formalmente attribuite;Numero registro generale 26627/2025Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 24371/2026Data pubblicazione 01/08/2026c) quindi questa verifica va compiuta in relazione alle mansioni diresponsabile della filiale di Nuoro, ormai definitivamente accertate incapo al Farina, ricondotte al secondo livello del CCNL;d) trattasi di verifica che deve investire entrambi i profili, poiché non èpassato in giudicato l’accertamento della riorganizzazione aziendale edella soppressione della figura di impiegato amministrativo a Nuoro,posto che per il Farina – come affermato dalla Corte di Cassazionenell’ordinanza rescindente – era sufficiente riproporre la questione inappello ex art. 346 c.p.c., come da lui fatto nella memoria dicostituzione (pp. 20-23);e) comunque la causa può essere decisa in base alla “ragione piùliquida”, ossia il mancato assolvimento dell’obbligo di repechage;f) come affermato nell’ordinanza rescindente, l’onere della provaincombe sul datore di lavoro, senza che sul lavoratore incomba unonere di allegazione dei posti assegnabili;g) nel caso di specie sebbene il Farina avesse allegato che, al momentodel suo licenziamento, la filiale di Olbia risultava priva del responsabiledi filiale, il quale era stato trasferito nella sede centrale di Arborea,sicché egli ben avrebbe potuto essere impiegato in quella sede, lasocietà non aveva mosso alcuna contestazione, neppure adducendoche anche quella sede fosse coinvolta nella riorganizzazione o che nonnecessitasse più della figura di responsabile di filiale o che tale figuranon fosse vacante;h) tale mancata contestazione era dipesa dal fatto che la società erapartita dal presupposto – poi smentito in giudizio – che il Farina nonavesse mai svolto mansioni di responsabile della filiale di Nuoro e nonpotesse perciò essere mantenuto in servizio come tale;i) neppure i trentotto capitoli di prova testimoniale articolati dalla societàcontenevano alcun riferimento alla sede di Olbia;j) la mancata contestazione nella memoria difensiva di primo grado nonè più recuperabile nei successivi gradi di giudizio, come inveceavvenuto in appello, in cui la società aveva dedotto per la prima voltache l’obbligo del repechage avrebbe dovuto ritenersi adempiuto ancheNumero registro generale 26627/2025Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 24371/2026Data pubblicazione 01/08/2026se fosse stato riferito alle mansioni di responsabile di filiale, allegandofatti nuovi relativi alla filiale di Olbia;k) in ogni caso il contrato di lavoro stipulato con il sig. [OSCURATO:PERSONA] 1996 e adibito alla filiale di Olbia non soddisfa l’onere probatorio,poiché si riferisce ad un’assunzione avvenuta oltre dieci anni prima dellicenziamento, avvenuto nel 2010, a fronte della deduzione del Farinadel fatto che il posto di Crobu fosse a quell’epoca vacante;l) in ogni caso la società non “ha documentato il ruolo rivestito in quellaspecifica sede, al momento del licenziamento, da [OSCURATO:PERSONA]”;m) secondo la pronunzia rescindente la società aveva l’onere di provarel’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni anche diverse,purché compatibili, restando escluso l’onere di allegazione del Farina equindi escluso che l’onere probatorio della datrice di lavoro fossecircoscritto a questa allegazione;n) peraltro la stessa società ha dedotto che la filiale di Olbia non erastata coinvolta nel processo di riorganizzazione e quindi la posizione diresponsabile di filiale presso quella sede non era stata soppressa;o) è pacifico che nel caso di specie trovi applicazione l’art. 18 st.lav. neltesto vigente prima della novella introdotta dalla legge n. 92/2012; èpacifico il requisito dimensionale della società; quindi la tutela è quellareintegratoria piena, ossia con la condanna della società anche alrisarcimento del danno parametrato a tutte le retribuzioni nonpercepite fino all’effettiva reintegrazione;p) con riguardo all’aliunde perceptum, la società l’ha eccepito per laprima volta con il ricorso d’appello, deducendo che “il Farinacome emerge da uno stralcio di un articolo da questi rilasciato allatestata editoriale [OSCURATO:SOCIETA].” e quindi ha formulatoespressa istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazioneidonea a comprovare la percezione di altri redditi (CUN e UNICO oaltra equipollente) nel periodo oggetto di lite;q) tale eccezione è stata ribadita nel giudizio di riassunzione, nel quale lasocietà ha altresì prodotto copia della visura della ditta Mannalita diDanilo Farina, dal quale si evince che egli era titolare della ditta;Numero registro generale 26627/2025Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 24371/2026Data pubblicazione 01/08/2026r) secondo la Suprema Corte di Cassazione l’aliunde perceptum noncostituisce eccezione in senso stretto, bensì in senso lato e tuttavia èpur sempre necessaria la tempestiva allegazione dei fatti sui qualil’eccezione si fonda, quindi è consentita l’allegazione di fatti nuoviverificatisi nel corso del giudizio, da far valere, in coerenza con il ritodel lavoro, nel termine del primo atto difensivo utile oppure di fattiche la parte si è trovata nella comprovata impossibilità di dedurre nelgiudizio di primo grado e come tali ammissibili in appello, sicché ildatore di lavoro ha l’onere di provare il tempo in cui ha acquisito laconoscenza di quei fatti, per avere diritto alla tardiva allegazione, e latempestività della sua allegazione (Cass. n. 1890/2001);s) nel caso di specie la società non ha soddisfatto tali oneri, poiché nonha allegato né dimostrato il momento e le modalità di acquisizionedella notizia, ma si è limitata ad una laconica affermazione a pag. 40del suo ricorso d’appello di averlo appreso da un articolo giornalistico;t) ebbene la data dell’intervista rilasciata alla testata [OSCURATO:SOCIETA] spaè del 10/04/2016, data in cui era ancora in corso il giudizio di primogrado, mentre ha dedotto quel fatto solo con il ricorso d’appello diottobre 2017, senza spiegare in alcun modo le modalità della tardivaconoscenza di quelle circostanze, seppure sopravvenute rispettoall’instaurazione del giudizio di primo grado;u) l’eccezione va pertanto rigettata (Cass. n. 26828/2013).4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] soc.coop.agricolap.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.6.- Le parti hanno depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 115 c.p.c. peravere la Corte territoriale erroneamente ritenuto non contestata lacircostanza relativa all’asserita vacanza della posizione di responsabile dellafiliale di Olbia. Deduce che sin dalla memoria difensiva di primo grado (p. 8)aveva specificamente eccepito il carattere “non veritiero” di quellaNumero registro generale 26627/2025Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 24371/2026Data pubblicazione 01/08/2026circostanza, richiamando il fatto che la filiale di Olbia non era statainteressata dal processo di riorganizzazione, come ribadito a p. 38 del suoricorso in appello, in cui aveva dedotto che quella filiale aveva mantenutoinalterata la sua struttura ed il suo personale, ivi compreso il suoresponsabile di filiale sig. [OSCURATO:PERSONA].Il motivo non è dirimente e, quindi, non idoneo a determinare lacassazione della sentenza impugnata.Infatti, a prescindere dal principio di non contestazione, la Corteterritoriale ha evidenziato che in ogni caso la società, su cui gravava l’onereprobatorio, non aveva offerto alcuna prova relativa alla filiale di Olbia, allaquale non veniva fatto riferimento in alcuno dei trentotto capitoli di provatestimoniale da essa articolati. I Giudici dell’appello hanno poi accertato edevidenziato che comunque il contrato di lavoro stipulato con il sig.[OSCURATO:PERSONA] risaliva al 1996, sicché non soddisfaceva, sul pianotemporale, l’onere probatorio datoriale, poiché riferito ad un’assunzioneavvenuta oltre dieci anni prima del licenziamento del Farina, avvenuto nel2010. Hanno infine affermato che la società non aveva in alcun modo“documentato il ruolo rivestito in quella specifica sede, al momento dellicenziamento, da [OSCURATO:PERSONA]”.Quindi la Corte territoriale non ha fatto solo applicazione del principio dinon contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., ma ha fondato la sua decisionesull’inadempimento dell’onere probatorio gravante sul datore di lavoro circal’inesistenza della posizione vacante di responsabile della filiale di Olbia, perla quale vi era stata la specifica – sia pur non necessaria – allegazione daparte del Farina. Tale decisione è conforme al riparto degli oneri probatori inmateria di licenziamento (art. 5 L. n. 604/1966).2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3),c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 421c.p.c. per non avere la Corte territoriale fatto ricorso ai suoi poteri istruttoriufficiosi.Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.In primo luogo, nel rito del lavoro il potere istruttorio officioso èdiscrezionale e come tale insuscettibile di sindacato di legittimità. Inoltre,come riconosce anche la ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 26), nelNumero registro generale 26627/2025Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 24371/2026Data pubblicazione 01/08/2026rito del lavoro il predetto potere officioso non può essere esercitato persopperire alle carenze probatorie delle parti, così da attribuire al giudice unafunzione sostitutiva degli oneri di queste ultime, né tantomeno può tradursiin poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri delprocedimento penale (Cass. ord. n. 14923/2024; Cass. n. 17102/2009).Va altresì evidenziato che nel caso di specie tali oneri di allegazione e diprova della datrice di lavoro risalivano sin al giudizio di primo grado, sicchéil giudizio di rinvio conseguente alla pronunzia rescindente di questa Corte siponeva come un giudizio ormai “chiuso”, essendo stati quei temi d’indaginegià sottoposti al contraddittorio delle parti, sebbene con esiti alterni(accoglimento dell’impugnazione del licenziamento in primo grado, rigetto inappello).Va aggiunto che l’art. 421 c.p.c. attiene ai poteri istruttori del giudice diprimo grado, sicché nel caso in esame la società avrebbe dovuto dolersi delmancato esercizio di quei poteri già con il ricorso d’appello. Al riguardo ilricorso difetta di autosufficienza e quindi di specificità, non avendo laricorrente specificato, precisato e riportato il motivo di appello con cui – inipotesi – si fosse doluta di quell’omissione da parte del Tribunale.Infine, non può essere trascurato che nel giudizio di secondo grado ipoteri istruttori ufficiosi sono regolati dall’art. 437, co. 2, c.p.c., che nesubordina l’esercizio al requisito dell’indispensabilità, la quale a sua voltarichiede la sussistenza, all’esito dell’istruttoria di primo grado, di una “pistaprobatoria” che, in quanto tale, meriti di essere approfondita in appello (exmultis Cass. ord. n. 32596/2025). Nessuna di tali condizioni ricorre nellaspecie.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 3, co. 1, e 4Cost. per avere la Corte territoriale violato il principio di diritto evincibile daC. Cost. n. 128/2024.Il motivo è infondato.La sentenza costituzionale invocata – come ammette la stessa ricorrente(v. ricorso per cassazione, pp. 28-29) – si riferisce ad un regime di tutela(per il licenziamento illegittimo) del tutto diverso da quello dettato dall’art.18 L. n. 300/1970 e precisamente a quello introdotto dall’art. 3 d.lgs. n.Numero registro generale 26627/2025Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 24371/202623/2015. Quindi quella pronunzia è inapplicabile al caso in esame, nel qualeData pubblicazione 01/08/2026il regime di tutela applicabile ed applicato è quello dell’art. 18 cit.La questione di legittimità costituzionale di quest’ultima norma, sollevatain subordine dalla ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 30 ss.) persospetto contrasto con l’art. 3 Cost. – poiché norma che appronta la tutelareintegratoria anche nel caso di sola violazione dell’obbligo di repechage,fattispecie per la quale, invece, il d.lgs. n. 23/2015, anche a seguito dellasentenza n. 128/2024 della Corte Costituzionale, prevede solo una tutelaindennitaria – è manifestamente infondata. Al riguardo è sufficientericordare come proprio la Corte Costituzionale, nella sentenza invocata dallaricorrente, abbia riconosciuto l’ampia discrezionalità del legislatore nelmodulare, anche nel tempo, le forme di tutela contro il licenziamentoillegittimo perché risultato privo di giusta causa o di giustificato motivo (“Seil rapporto di lavoro cessa per volontà del datore di lavoro, la ragione dellicenziamento appartiene alla causa di questa particolare forma di recesso,configurata come fattispecie legale tipica di atto unilaterale. Se mancanouna giusta causa o un giustificato motivo, il licenziamento innanzi tutto violala regola legale della necessaria causalità del recesso, prima ancora chequella della sua necessaria giustificatezza. La disciplina delle conseguenze ditale radicale illegittimità rimane, comunque, nella discrezionalità dellegislatore, sempre che essa appronti una tutela adeguata esufficientemente dissuasiva del recesso acausale e, più in generale, dellicenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo”: v. par. 8 del“Considerato in diritto”).4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3),c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 115,416, 437 c.p.c., 2697 e 2729 c.c., nonché dei principi di diritto affermati daquesta Corte di legittimità per avere i Giudici di rinvio rigettato l’eccezione dialiunde perceptum. In particolare deduce che fin dall’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi al Tribunale il Farina aveva “confessato” che dal mese digennaio 2013 avrebbe iniziato a produrre latte di capra. Al riguardo riportatestualmente il contenuto del verbale di quell’udienza, nella quale il Farinadichiarò: “Il ricorrente si dichiara disposto a conciliare la lite a 60.000 eurooltre il ritiro del latte di capra che comincerà a produrre da gennaio”. InfineNumero registro generale 26627/2025Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 24371/2026Data pubblicazione 01/08/2026invoca il principio di diritto affermato da Cass. sez. un. n. 10531/2013.Il motivo è infondato.Questa Corte ha affermato che il rilievo d'ufficio delle eccezioni in sensolato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte edè ammissibile anche in appello, dovendo ritenersi sufficiente che i fattirisultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone infunzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia delladecisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficiofossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per leeccezioni in senso stretto (Cass. sez. un. ord. n. 10531/2013; Cass. n.4548/2014; Cass. ord. n. 27998/2018).Nondimeno questo principio di diritto è stato affermato nell’ambito del ritocivile ordinario e a condizione che i fatti, oggetto del rilievo officioso delgiudice, risultino documentati ex actis.Nessuna delle due condizioni ricorre nel caso in esame.Quanto al rito, questa Corte ha affermato che nel processo del lavoro,connotato dai principi di immediatezza e di concentrazione (desumibili dagliartt. 420 e 429 c.p.c.), e segnatamente nei giudizi di impugnazione dellicenziamento, il cosiddetto aliunde perceptum, come fatto sopravvenuto,deve pur sempre essere dedotto nel primo momento utile ed è rilevabileanche nel giudizio di rinvio, qualora solo in occasione del suo svolgimento nesia stata possibile la rilevazione e le relative circostanze di fatto siano stateritualmente acquisite al processo (Cass. n. 26828/2013; Cass. ord. n.16380/2021).Nel caso in esame, come accertato dai Giudici del rinvio, i fatti sui quali sifonda l’aliunde perceptum non erano sopravvenuti alla sentenza di primogrado, ma si collocavano temporalmente durante il suo svolgimento.Ciononostante, non risultavano ex actis, per non essere stati introdotti dallasocietà in quel giudizio, durante il suo lungo svolgimento. Al riguardo laCorte territoriale ha accertato ed evidenziato che, a voler considerarel’intervista rilasciata dal Farina alla stampa nel 2016, nondimeno il giudiziodi primo grado, dopo quella data, aveva visto la celebrazione di ben cinqueudienze ulteriori, durante le quali mai la società aveva sollevato l’eccezionedi aliunde perceptum né aveva allegato il fatto poi posto a fondamento diNumero registro generale 26627/2025Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 24371/2026Data pubblicazione 01/08/2026quell’eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso d’appello.Tale argomentazione vale a maggior ragione rispetto alla doglianzaoggetto del motivo in esame, in cui la società ammette che in realtà appresedella circostanza – ossia dello svolgimento di un’attività imprenditoriale inproprio da parte del Farina – addirittura anni prima di quell’intervista, ossiaall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché il silenzio da essa serbato al riguardo,senza sollevare alcuna eccezione di aliunde perceptum, per tutte le udienzesuccessive e fino alla sentenza conclusiva del primo grado di giudizio, rendeconforme a diritto il mancato rilievo dell’aliunde perceptum.Infine va considerato che l’eccezione (sia pure in senso lato) attiene alperceptum e quindi il fatto che deve risultare ex actis è necessariamente lapercezione di un reddito. Nel caso in esame, invece, il fatto allegato a suotempo in appello dalla società era stato solo lo svolgimento di un’attivitàimprenditoriale da parte del Farina, senza alcuna indicazione, deduzione oallegazione circa la sua redditività. Ne consegue che la sentenza impugnata,laddove non ha dato corso ad alcuna istruttoria, è comunque conforme adiritto, perché non risultava ex actis alcun fatto reddituale detraibiledall’ammontare del risarcimento del danno spettante al lavoratoreillegittimamente licenziato.5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3),c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 115,co. 1, e 116 c.p.c., 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuta nonprovata la circostanza invece pacifica dell’aliunde perceptum, in quanto noncontestata dal Farina, e non provato il momento dell’acquisizione dellanotizia, invece dimostrato dal doc. 6, ossia dalla stampa dell’articologiornalistico che in calce reca la data del 14/09/2017 come quella diestrazione dal sito web, sicché era giustificata la relativa allegazione con ilricorso d’appello, proposto ad ottobre 2017.Con il sesto motivo, proposto in subordine ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.5), c.p.c. la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio e controverso, ossia dell’acquisita conoscenza dell’aliundeperceptum nella data del 14/09/2017 al momento dell’estrazione diquell’articolo giornalistico dal sito web.I due motivi – da esaminare congiuntamente per la loro connessione –Numero registro generale 26627/2025Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 24371/2026Data pubblicazione 01/08/2026sono assorbiti e comunque sono inammissibili, perché non si confrontanocon la specifica motivazione con cui la Corte territoriale ha rigettatol’eccezione di aliunde perceptum non nel merito per mancata prova, ma inrito per tardività delle relative allegazioni e, quindi, della relativa prova.6.- Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4),c.p.c. la ricorrente denuncia nullità della sentenza per motivazionecontraddittoria ed apparente sull’aliunde perceptum, nonché per violazionedell’art. 115, co. 2, c.p.c. sul fatto notorio.Il motivo è infondato.La motivazione, come sopra sinteticamente riportata, sussiste ed èampiamente sufficiente (Cass. sez. un. n. 8053/2014).Quanto all’asserito fatto notorio, contrariamente all’assunto dellaricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 44), la Corte territoriale non haaffermato che quella circostanza fosse un fatto notorio, ma, a sostegno delsuo convincimento, ha rilevato che quel fatto era stato riportato in una dellemaggiori e più diffuse testate sarde in occasione della pubblicazionedell’intervista del Farina nell’anno 2016, quando era ancora in corso ilgiudizio di primo grado e se ne sarebbero celebrate ben cinque udienzeulteriori, sicché era insanabilmente tardiva l’allegazione di quell’intervistaper la prima volta con il ricorso d’appello. Quindi quella censura èinammissibile perché non pertinente rispetto alla ratio decidendi.7.- Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 115 e 116c.p.c., 2697 c.c. per avere la Corte territoriale violato il principio di noncontestazione dell’aliunde perceptum.Il motivo è assorbito.8.- Con il nono motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 210, 421 e437 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di esercitare i poteriistruttori officiosi rispetto all’aliunde perceptum.Il motivo è assorbito.9.- Con il decimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3),c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 1223c.c. e della compensatio lucri cum damno.Numero registro generale 26627/2025Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 24371/2026Data pubblicazione 01/08/2026Il motivo è assorbito.10.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alcontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, indata 01/07/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24371/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris