CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 marzo 2023
Cassazione n. 14173/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30020/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 109/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 03/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Nei primi mesi dell’anno 2008 [OSCURATO:PERSONA] acquistava presso la società Rata di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. un trattore usato, di marca Lamborghini, completo di vomero cuneo per neve marca Morselli, di cui la stessa società doveva curare il montaggio. Sennonché detto trattore non aveva mai potuto lavorare a causa di gravi anomalie che il Barone aveva tempestivamente denunciato e che la stessa società venditrice siera impegnata a riparare. Il trattore veniva quindi consegnato per le riparazioni alla società Rata, che, tuttavia, lo deteneva a lungo senza giustificata ragione. Qualche mese dopo, lo stesso Barone cedeva in permuta alla società Rata un trattore usato,di marca Fiat, completo di vomero per neve, di marca Simonetti e decespugliatore, che la stessa società nel novembre 2008 restituiva provvisoriamente in attesa di eseguire i lavori di manutenzione e di montaggio sul trattore Lamborghini. 2. Su richiesta della società Rata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emetteva nei confronti del Barone due distinti decreti ingiuntivi: - il decreto n. 436/2009 con il quale ingiungeva al Barone il pagamento della somma di euro 11.804,57, a titolo di riparazioni sul trattoreLamborghini; e - il decreto n. 437/2009 con il quale ingiungeva al Barone la restituzione alla società del trattore marca Fiat (che gli era stato consegnato, in sostituzione di quello in riparazione, per il tempo necessario all’intervento). Ai suddetti decreti ingiuntivi si opponeva il Barone, che: - nell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 436/2009, chiedeva: in via principale, che fosse dichiarato che la società non aveva diritto a richiedere la somma ingiunte, con revoca del decreto opposto e con condanna della società al pagamento delle spese processuali; in via riconvenzionale, che fossero accertati i gravi danni che la ingiustificata detenzione del trattore, protrattasi per diversi mesi, ben oltre il tempo necessario per eseguire le riparazioni e per montare il vomero, aveva cagionato alla sua azienda agricola, oltre al fermo tecnico; e che la società fosse condannata, eseguite le riparazioni necessarie ed il montaggio del vomero neve e riconsegnato il trattore, al risarcimento dei danni causati dal ritardo e dal mancato rispetto di un congruo termine; -nell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 437/2009, chiedeva che fosse dichiarato che la società non aveva diritto a richiedere la consegna del trattore usato, di marca Fiat, completo di vomero cervio per neve di marca Simonetti, qualora la stessa non avesse adempiuto o non avesse offerto di adempiere correttamente la propria obbligazione, con revoca del decreto opposto e con condanna della società al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese processuali. I due giudizi di opposizione venivano riuniti. La società opposta si costituiva chiedendo il rigetto di entrambe le opposizioni. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante audizione di testimoni, mentre la richiesta di c.t.u., che accertasse natura ed entità dei vizi relativi al trattore Lamborghini, non veniva accolta. Nel corso del giudizio di primo grado, la società Rava: dapprima, in data 15 dicembre 2012, veniva sciolta per mancata ricostituzione della pluralità di soci; e, poi, in data 26/02/2013, veniva cancellata dal registro delle imprese.All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’evento interruttivo veniva segnalato dal difensore del Barone mediante allegazione al verbale delle visure storiche della CCIAA di [OSCURATO:PERSONA] giudice di primo grado non interrompeva il giudizio e con sentenza n. 618/2015 respingeva l’opposizione. 3.Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il Barone, articolando un unico motivo. Si costituiva nel giudizio di appello l’Alessandrini, quale titolare della ditta Rama, contestando l’impugnazione avversaria. La Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 109/2020 dichiarava l’appello inammissibile e condannava il Barone al pagamento delle spese processuali. 4.Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato conclusioni I Difensori delle parti non hanno depositato memorie [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi 1.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e successive modifiche ed integrazioni nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che il giudice di primo grado non avrebbe potuto dichiarare l’interruzione del processo, in quanto detta declaratoria può seguire soltanto a dichiarazione in udienza o notifica dell’evento da parte del procuratore costituito della parte attinta dall’evento interruttivo, mentre nel giudizio di primo grado tale dichiarazione era mancata.1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e successive modifiche ed integrazioni nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che, nel caso in cui una società sia costituta in giudizio a mezzo di procuratore e sia stata poi cancellata dal registro delle imprese, ma tale evento non sia stato dichiarato in udienza e neppure notificato alle parti nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., il mandato alla lite opera ultrattivamente, nel senso che il procuratore continua a rappresentare la parte come se l’evento interruttivo non si fosse verificato. Rileva il ricorrente che la procura alle liti, nel giudizio di primo grado, è stata rilasciata da Giuliano e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legali rappresentanti della società Rata di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., mentre, nel giudizio di secondo grado, è stata rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] , quale legale rappresentante e titolare della ditta Rata, ma non quale socio unico della società Rata (ormai estinta), ragion per cui la procura rilasciata nel primo grado non può più dirsi valida mentre l’appello avrebbe dovuto essere proposto dall’Alessandrini quale unico socio della società estinta (e non come legale rappresentante della ditta Rata). 1.3. Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo e controverso nella parte in cui la corte territoriale, dichiarando inammissibile l’appello, ha omesso di statuire non soltanto sulla non debenza delle somme ingiunte ma anche, nella prima opposizione, sulla domanda di riparazione e montaggio del vomero neve e sulla domanda di risarcimento dei danni causati dal ritardo e dal mancato rispetto di un congruo termine, e, nella seconda opposizione, sulla restituzione del mezzo.1.4. Con il quarto ed ultimo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e successive modifiche ed integrazioni nella parte in cui, avendo dichiarato inammissibile l’appello, ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per la sussistenza dell’obbligo al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13 comma primo quater del d.P.R. n. 115/2002. 2. Il ricorso è infondato. 2.1. Nella sentenza impugnata, in estrema sintesi, la corte territoriale: - alla p. 3, ha ritenuto che il primo giudice non avrebbe potuto dichiarare la interruzione del giudizio per una duplice ragione: in quanto il provvedimento, a norma dell’art. 300 c.p.c., può seguire soltanto a dichiarazione in udienza o notifica dell’evento da parte del procuratore costituito della parte attinta dell’evento interruttivo (fatti che nel giudizio di primo grado non si erano verificati); in quanto principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, vuole che la cancellazione di una società dal registro delle imprese, costituita in giudizio a mezzo di procuratore che tale evento non abbia dichiarato in udienza o non abbia notificato alle altre parti nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., comporta che il procuratore continua a rappresentare la parte come se l’evento interruttivo non si fosse verificato; - a seguire: a) ha ritenuto inammissibile l’appello in quanto il giudice di primo grado aveva correttamente rilevato che dalle conclusioni dell’opponente non si evinceva un’azione redibitoria o quanti minoris; b) quanto al diritto della società opposta a richiedere le somme che erano state ingiunte, ha ritenuto non provato che il trattore compravenduto avesse vizi (la cui esistenza comportava la necessità di riparazioni), che giustificavano la sua gratuità; c) ed ha ritenuto assorbite tutte le altre censure che erano state articolate nell’unico motivodi appello. 2.2. A fronte della suddetta pronuncia, il ricorrente, nei primi tre motivi, come sopra rilevato, denuncia la violazione dell’art. 300 c.p.c. (omessa interruzione della causa) e dell’art. 2495 secondo comma (estinzione della società per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese), nonché l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio (accertamento della gratuità delle riparazioni, dovute per la garanzia sul mezzo, restituzione di quest’ultimo, montaggio del vomero neve e risarcimento del danno) Osserva il collegio chela corte territoriale, nel caso di specie, ha fatto buon governo dei principi di diritto (peraltro, puntualmente richiamati), che sono stati affermati da questa Corte in relazione: sia alla ultrattività del mandato che alla distribuzione dell’onere della prova in materia di vizi della cosa. Sotto il primo profilo, è stato affermato (peraltro, proprio in fattispecie relativa ad una società in nome collettivo) che: La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, costituita in giudizio a mezzo di procuratore che tale evento non abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che detto procuratore continua a rappresentare la parte come se l’evento interruttivo non si fosse verificato, con conseguente ammissibilità della notificazione dell'impugnazione presso di lui, ex art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" dell’avvenuta cancellazione da parte del notificante; viceversa, la medesima regola dell’ultrattività del mandato alla lite non consente al procuratore della società cancellata, pur quando la procura originariamente conferita sia valida anche per gli ulteriori gradi del processo, di proporre ricorso per cassazione giacché, da un lato, esso richiede la procura speciale e, dall'altro, l'operatività del predetto principio presuppone che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio (Sez. 2, ord. n. 23563 del 09/10/2017, Rv. 645583 -01). E, nel caso di specie, in punto di fatto, è indubbio che il procuratore della società Rata, nel corso del giudizio di primo grado, non ha ritenuto di fare alcuna dichiarazione di estinzione della società e che lo stesso procuratore del Barone, come si evince dall’atto di appello e dalla sua relata di notifica, ha individuato la ditta Rata come continuazione della estinta società Rava; mentre, in punto di diritto, è indubbio che non è nel potere del giudice pronunciare d’ufficio l’estinzione della parte e dichiarare la conseguente interruzione della causa (peraltro, il Barone, sul punto, non ha neppure proposto appelloa suo tempo). Quanto poi alla garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all'articolo 1490 c.c., le Sezioni Unite di questa Corte ormaida alcuni anni hanno precisato che il compratore, che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c., è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi. (sent. n. 11748 del 03/05/2019, Rv. 653791 -01). E, nel caso di specie, in punto di fatto, la Corte territoriale, con valutazione in fatto, insindacabile nella presente sede di legittimità, ha ritenuto che il Barone non avesse offerto la prova che su di lui incombeva circa il fatto che i lavori derivassero dall’esistenza dei vizi sul trattore.In definitiva,per le ragioni che precedono, i primi due motivi di ricorso sono inammissibil i ex art. 360 bis c.p.c., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa , mentre il terzo motivo è infondato, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la corte territoriale non è incorsa nell’omesso denunciato esame. Il quarto motivo resta assorbito dalle determinazioni che precedono. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 3550 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per i