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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35787/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che le doglianze dell'imputato relative all'affermazione della sua penale responsabilità per la contravvenzione oggetto di addebito si risolvono nella mera riproposizione di quelle già esaminate e disattese dalla Corte di appello, che ha debitamente chiarito che — sostanzialmente incontroverso che l'odierno ricorrente fosse, al tempo dei fatti di causa, gestore del locale nel quale sono state accertate le irregolarità indicate nell'imputazione — la sua responsabilità, a titolo, quantomeno di colpa, non può ritenersi esclusa in ragione di quanto accaduto prima che egli subentrasse nella titolarità dell'impresa ed in forza di un affidamento con ogni evidenza, a questi fini, irrilevante; che i giudici di merito hanno esposto, in termini parimenti ineccepibili, che la modestia della pena irrogata osta alla sua ulteriore mitigazione, conseguente ad una diversa applicazione dei criteri previsti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen.; che il motivo afferente alla richiesta di non menzione della condanna è inammissibile perché dedotto, per la prima volta, con il ricorso per cassazione; che, alla luce delle superiori considerazioni, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che le doglianze dell'imputato relative all'affermazione della sua penale responsabilità per la contravvenzione oggetto di addebito si risolvono nella mera riproposizione di quelle già esaminate e disattese dalla Corte di appello, che ha debitamente chiarito che — sostanzialmente incontroverso che l'odierno ricorrente fosse, al tempo dei fatti di causa, gestore del locale nel quale sono state accertate le irregolarità indicate nell'imputazione — la sua responsabilità, a titolo, quantomeno di colpa, non può ritenersi esclusa in ragione di quanto accaduto prima che egli subentrasse nella titolarità dell'impresa ed in forza di un affidamento con ogni evidenza, a questi fini, irrilevante; che i giudici di merito hanno esposto, in termini parimenti ineccepibili, che la modestia della pena irrogata osta alla sua ulteriore mitigazione, conseguente ad una diversa applicazione dei criteri previsti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen.; che il motivo afferente alla richiesta di non menzione della condanna è inammissibile perché dedotto, per la prima volta, con il ricorso per cassazione; che, alla luce delle superiori considerazioni, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci