CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21909/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Venezia n.908/2025depositata il 02/04/2025;lette le rinunce al ricorso rispettivamente proposto, depositate da ciascunricorrente, nonché la successiva accettazione di entrambe da parte dellacontroricorrente;ritenuto che ciascuna rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e391 c.p.c., sicché l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensidell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 12388/2025Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 21909/2026Data pubblicazione 26/06/2026che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinunce daparte della controricorrente; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 26/06/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]