CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 settembre 2026
Cassazione n. 25533/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
it [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (subentrato all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Gigliotti)- ricorrente principale e controricorrente incidentale -controindividuale «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]» (cui èstato riunito il fallimento della società di fatto tra Marco GiosuèManca, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e deglistessi personalmente, quali soci illimitatamente responsabili),rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente principale e ricorrente incidentale -avverso il decreto cron. n. 4288/2022, depositato dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 17175/2022Numero sezionale 3172/2026Numero di raccolta generale 25533/2026Data pubblicazione 18/09/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del9.9.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. – quale titolare dei crediti ceduti daBanca [OSCURATO:SOCIETA]. – propose domanda diammissione al passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] ditre crediti, due dei quali – più consistenti – derivanti daaltrettanti contratti di mutuo ipotecario ed uno relativo al saldopassivo di un conto corrente.Il giudice delegato ammise al passivo parzialmente ilcredito da saldo di conto corrente (aspetto che non è qui oggettodi cognizione) e rigettò la domanda con riferimento ai creditiipotecari, ritenendo nulli i contratti di mutuo, in quantofinalizzati a permettere alla banca di rientrare da precedentiesposizioni chirografarie, in una situazione economica efinanziaria dell’imprenditore che non avrebbe consentitol’erogazione di ulteriori finanziamenti.[OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione allo statopassivo, che venne tuttavia respinta in parte qua dal [OSCURATO:PERSONA] (che riconobbe soltanto un maggior creditochirografario da saldo di conto corrente), condividendo levalutazioni del giudice delegato sulla nullità dei mutui eritenendo non spettante nemmeno la mera restituzione dellesomme indebitamente erogate, in virtù della regola della solutiretentio, posta dall’art. 2035 c.c. con riguardo alla «prestazionecontraria al buon costume».Contro il decreto del tribunale, [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.Il fallimento si è difeso con controricorso, contenenteanche un motivo di ricorso incidentale condizionato.Numero registro generale 17175/2022Numero sezionale 3172/2026Numero di raccolta generale 25533/2026Data pubblicazione 18/09/2026Siena [OSCURATO:SOCIETA]. ha replicato con controricorso alricorso incidentale.Nei rispettivi termini di legge per la trattazione in cameradi consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., il pubblicoministero ha depositato conclusioni scritte per chiedere il rigettodel ricorso principale (e la conseguente inammissibilità di quelloincidentale) ed entrambe le parti hanno depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso principale denuncia«Violazione e\o falsa applicazione degli artt. 134, n. 4, e 118Il motivo censura il decreto del tribunale, perché ritenutoprivo di una effettiva motivazione, in mancanza della necessariaindicazione delle specifiche disposizioni di legge penale dalla cuiviolazione si è tratta la conseguenza della nullità dei contratti dimutuo.2. Con il secondo motivo il decreto viene censurato per«Violazione e\o falsa applicazione delle norme di cui agli artt.217, comma 1, n. 4, legge fall., 218 legge fall., 216 legge fall.e 110 c.p., nonché di cui all’art. 1418 c.c., in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c.».La ricorrente, procedendo essa stessa all’analisi dellenorme penali invocate dalla difesa del fallimento (ma nonmenzionate nella motivazione del decreto impugnato), sostieneche la relativa violazione non sussiste nel caso di specie o,comunque, non potrebbe determinare l’affermata nullità deicontratti di mutuo.3. Il terzo motivo di ricorso principale prospetta«violazione\falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».Numero registro generale 17175/2022Numero sezionale 3172/2026Numero di raccolta generale 25533/2026Data pubblicazione 18/09/2026La ricorrente lamenta un’omessa pronuncia sulla propriacontroeccezione di inopponibilità della soluti retentio, sollevatainvocando la disciplina legale della cartolarizzazione dei crediti.4. Infine, il quarto motivo di ricorso principale denuncia«violazione e\o falsa applicazione dell’art. 2035 c.c. e dellalegge n. 130 del 30 aprile 1999, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.».[OSCURATO:SOCIETA]. contesta la presenza, nel caso quiin esame, dei requisiti della fattispecie che la giurisprudenza dilegittimità (in particolare, Cass. n. 16706/2020) richiede perchési accerti, oltre alla nullità del mutuo per violazione di normeimperative, anche la «contrarietà al buon costume», da cuideriva la soluti retentio.5. I primi due motivi del ricorso principale, da esaminarecongiuntamente, per la stretta connessione tra di loro, sonofondati.5.1. Il Tribunale di Vicenza, per respingere (in parte qua)l’opposizione allo stato passivo di [OSCURATO:SOCIETA]., haaccertato la nullità dei due contratti di mutuo «per contrarietàall’ordine pubblico, cui consegue, ai sensi dell’art. 2035 c.c., lanon ripetibilità della prestazione eseguita per scopo contrario albuon costume» (pag. 7 del decreto impugnato); inoltre,secondo il tribunale, «paiono indubbie sia la diretta contrarietàdelle condotte della Banca mutuante a norme munite di presidiopenale, con conseguente sanzione di nullità dei mutui azionatiin questa sede ex art. 1418 c.c., sia la violazione dei principi allabase del patrimonio etico comune agli operatori economicinell’attuale contesto storico, che sostanzia l’offesa al buoncostume nella sua dimensione economico-sociale, e dalla qualediscende la non ripetibilità della prestazione eseguita ex art.2035 c.c.» (pag. 9).Numero registro generale 17175/2022Numero sezionale 3172/2026Numero di raccolta generale 25533/2026Data pubblicazione 18/09/20265.2. Il tema della nullità dei contratti di finanziamentoall’impresa in crisi è stato più volte affrontato da questa Corte enon occorre ripercorrerlo, se non per sommi cenni e mediante irichiami ad alcuni essenziali e condivisibili arresti recenti.Si deve innanzitutto ribadire che la distinzione tra«finanziamento “lecito” e finanziamento “abusivo”» all’impresain crisi passa attraverso un difficile bilanciamento degli interessi,fungendo da discrimine la sussistenza o meno di «ragionevoliprospettive di risanamento» dell’impresa finanziata. La verificadi tale presupposto è compito del giudice del merito, il qualedeve porsi nell’ottica di una valutazione ex ante, ovverosia aprescindere dal facile senno di poi derivante dalla successivaconoscenza del fatto sopravvenuto dell’insuccesso di quelleprospettive. Con particolare riguardo alla banca, la conoscibilitàex ante dell’assenza di ragionevoli prospettive di risanamentodeve essere apprezzata dal giudice del merito tenendo conto deldovere giuridico di «sana e corretta gestione» (art. 5 T.U.B.) edello «standard di conoscenze e di capacità … esigibile da partedell’operatore professionale qualificato» (per tutte questeconsiderazioni, v. Cass. n. 18610/2021, alla cui motivazione sirinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).Il finanziamento illecito è dunque quello concesso in unasituazione in cui la parte finanziata non aveva in realtà alcunaragionevole prospettiva di risanamento e tale situazione eraconosciuta o comunque conoscibile dalla parte finanziatrice.Tuttavia, non ogni finanziamento illecito comporta lanullità del relativo contratto, il quale – a parte gli «altri casistabiliti dalla legge» (art. 1418, comma 3, c.c.) – «è nulloquando è contrario a norme imperative» (art. 1418, comma 1,c.p.c.), tali non potendosi considerare, a tal fine, le norme cheimpongono un determinato standard di diligenza a uno deiNumero registro generale 17175/2022Numero sezionale 3172/2026Numero di raccolta generale 25533/2026Data pubblicazione 18/09/2026contraenti (v. Cass. S.u. n. 26724/2007; v., inoltre, Cass. S.u.n. 33719/2022 e Cass. n. 7949/2023, con riguardo allaviolazione delle norme sui limiti di finanziabilità con mutuofondiario; Cass. S.u. n. 8472/2022 e Cass. n. 7101/2025, sullagaranzia prestata da Confidi al di fuori dei casi consentiti).La norma imperativa rilevante ai fini della nullità può benessere, invece, la norma incriminatrice penale, «allorché l’attodi esercizio dell’autonomia privata collida così gravemente coninteressi di indole generale da assurgere di per sé allaqualificazione di reato. Ciò vale, per la precisione, quanto aicosiddetti reati-contratto, ovvero alle fattispecie in cui la leggepenale descrive la condotta tipica in termini corrispondenti aquelli che per il diritto civile occorrono per il perfezionamento diun contratto. Un atto avente una finalità economico-socialevolta a realizzare il risultato vietato dalla legge penale,identificabile appunto nella mera stipulazione di quel negozio, èdi per sé in contrasto con una norma imperativa, e quindi nulloinsanabilmente ex art. 1418, comma 1, c.c.» (Cass. n.21434/2023).In particolare, nell’ambito del finanziamento all’impresa incrisi, è stato osservato che il contratto può essere lo strumentole varie fattispecie di bancarotta semplice descritte nell’art. 217legge fall. (e ora nell’art. 323 c.c.i.i.). In tali casi, sussiste lanullità del contratto di finanziamento per contrarietà alla normaimperativa penale.La conseguenza può essere altresì – qualora si ravvisi un«profilo di disvalore» particolarmente accentuato, sulla base«dello scrutinio in concreto della iniziativa economica delle partidel rapporto di finanziamento» – l’applicabilità della solutirententio, in ragione della contrarietà del contratto anche alNumero registro generale 17175/2022Numero sezionale 3172/2026Numero di raccolta generale 25533/2026Data pubblicazione 18/09/2026buon costume, il quale «non si identifica soltanto con leprestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o delladecenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principie le esigenze etiche costituenti la morale sociale in undeterminato ambiente e in un certo momento storico» (Cass. n.16706/2020; cui ha fatto seguito Cass. n. 7134/2026).5.3. Ebbene, il Tribunale di Vicenza ha affermato la nullitàdei contratti di mutuo posti a fondamento della insinuazione alpassivo di [OSCURATO:SOCIETA]. con il dichiarato intento di porsisulla scia di tali orientamenti della giurisprudenza di legittimità.Sono stati infatti riportati, nella motivazione del decreto, ampistralci della citata ordinanza n. 16706/2020.Sennonché, il risultato non è stato conforme all’intenzionedichiarata.Infatti, l’affermazione della nullità del contratto difinanziamento per contrarietà a norme imperative penalipresuppone innanzitutto l’esatta individuazione delledisposizioni penali che si assumono violate, presupposto perpoter poi motivare l’accertamento in concreto dellarealizzazione di quella determinata e tassativa fattispecieincriminatrice e l’attiva partecipazione al reato della banca.Nella motivazione del decreto qui impugnato, invece, nonviene singolarmente indicata alcuna specifica disposizionepenale, al fine di argomentarne la violazione nel caso concreto,essendosi limitato il tribunale alla generica affermazione della«diretta contrarietà delle condotte della Banca mutuante anorme munite di presidio penale», cui è aggiunto il cenno a«un’ipotesi di bancarotta» che sarebbe realizzata dalla «stipuladi contratti finalizzati all’occultamento dello stato di decozione»,senza alcuna indicazione sul se (e come) tale finalità sia stataaccertata anche in capo alla banca finanziatrice.Numero registro generale 17175/2022Numero sezionale 3172/2026Numero di raccolta generale 25533/2026Data pubblicazione 18/09/2026Né la lacuna nella individuazione della fonte della nullitàcontrattuale per contrarietà a norme imperative può intendersicolmata dal riferimento alla «contrarietà all’ordine pubblico» eal «buon costume in senso economico». Infatti, nella citatagiurisprudenza di legittimità, la contrarietà all’ordine pubblico eal buon costume deriva dalla violazione della norma penale e,per quel che riguarda in particolare la seconda, può aggiungersiall’illiceità penale, con l’effetto ulteriore della soluti retentio, manon può surrogarla e integrare essa stessa un’autonoma causadi nullità del contratto. Infatti si legge, in Cass. n. 16706/2020,di una «seconda, concorrente, violazione», da accertare inrapporto alla «peculiarità della fattispecie», nella quale siravvisa un «complessivo profilo di disvalore», il quale giustificala «“sanzione”» aggiuntiva della irripetibilità dell’indebito (solutiretentio). Anche nella più recente Cass. n. 7134/2026, si leggeche «nulla vieta che un contratto giudicato illecito e, come tale,nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c., possa essere soggetto anchealla sanzione civilistica dell’irripetibilità sancita dall’art. 2035c.c., ove si ravvisino (come ha accertato il tribunale) prestazionidettate da finalità per l’appunto immorali».L’ancoraggio della nullità del contratto alla violazione di(ben individuate) norme imperative (penali) è del restoessenziale perché la categoria della radicale invalidità delcontratto non assuma, attraverso l’uso delle clausole generalidell’ordine pubblico e del buon costume, contorni troppoindefiniti, con intollerabile pregiudizio al valore della certezzadel diritto e della stabilità dei rapporti negoziali.5.4. I primi due motivi del ricorso principale sono dunquefondati, laddove denunciano che il Tribunale di Vicenza hasancito la nullità dei due contratti di mutuo ipotecario senzaindicare le norme imperative (penali) dalla violazione delle qualiNumero registro generale 17175/2022Numero sezionale 3172/2026Numero di raccolta generale 25533/2026Data pubblicazione 18/09/2026quella nullità sarebbe derivata. E, non avendo individuato lenorme violate, men che meno il tribunale ha accertato inconcreto le condotte integranti il profilo oggettivo e quellosoggettivo della fattispecie incriminatrice, come invece avrebbedovuto fare, prestando anche particolare attenzione, sotto ilprofilo soggettivo, all’accertamento della partecipazione dellabanca, quale concorrente esterno nel reato dell’imprenditorefinanziato (v. Cass. n. 19288/2026, che ha cassato un decretodi rigetto di un’analoga opposizione allo stato passivo di unabanca, in un caso in cui il tribunale aveva indicato la normapenale asseritamente violata, «senza però indicare in alcunmodo le condotte che, in qualche misura, potevano averintegrato gli estremi del reato di cui all’art. 217, primo comma,n. 4, l.f. (oppure 224 l.f.), né sotto il profilo soggettivo, né sottoprofilo oggettivo, e neppure in relazione all’eventuale condottaposta in essere dall’extraneus»).6. Il terzo motivo e il quarto motivo del ricorso principale,in quanto esplicitamente proposti «Nella denegata ipotesi» delmancato accoglimento di quelli precedenti (v. pag. 16 delricorso), risultano assorbiti.7. Lo stesso vale, di conseguenza, per l’unico motivo diricorso incidentale («violazione dell’art. 267 [recte: 276],comma 2, c.p.c.), che è stato formulato «Per la sola ipotesi chei motivi 3 o 4 [del ricorso principale] trovassero accoglimento»(v. pag. 28 del controricorso).8. In definitiva, in accoglimento del primo e del secondomotivo del ricorso principale, con assorbimento dei restantimotivi e del ricorso incidentale, il decreto impugnato vienecassato con rinvio al medesimo Tribunale di Vicenza, perdecidere, in diversa composizione, anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.Numero registro generale 17175/2022Numero sezionale 3172/2026Numero di raccolta generale 25533/2026Data pubblicazione 18/09/2026 P.Q.MLa Corte:accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso principale,dichiara assorbiti i rimanenti motivi di tale ricorso e il ricorsoincidentale, cassa il decreto impugnato in relazione ai motiviaccolti e rinvia al Tribunale di Vicenza, perché decida, in diversacomposizione, anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del9.9.2026.Il Presidente