Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 marzo 2020

Cassazione n. 11243/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19759/2020 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la seconda, terza, quarta e quinta quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco elettivamente domiciliato in ROMA Via E. Manfredi , 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 365/2020depositata il 02/03/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A.

RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] Gli odierni ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la condanna al pagamento del corrispettivo dovuto ai dottori D’Anna e Carlino (nelle more decedutoe per il quale agiscono gli eredi) per prestazioni professionali consistenti in studi geologici e geotecnici.

Il Tribunale di Agrigento ha respin to la domanda principale , trattandosi di incarico privo di copertura finanziaria ed ha altresì respinto la domanda subordinata , proposta ex art 2041 c.c. ritenendo che è onere dei ricorrenti provare la diminuzione patrimoniale eche in mancanza di tale prova non si può fare ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 2226 c.c.

I richiedenti hanno proposto appello che la Corte palermitana ha respinto,rilevando che sul punto della mancata copertura finanziaria dell'incarico è intervenuto un giudicato esterno e quanto alla domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. che manca qualunque parametro ed elemento che avrebbe dovuto essere indicato dalla parte, dal quale desumere l'entità del mancato guadagno e della perdita economica subita dai professionisti.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il D’Anna e gli eredi Carlino, affidandosi a un motivo .

Si è costituito con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] che ha anche depositato memoria.

La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 3 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta ai sensi degli artt. 360 n.3,4,5 cpc la v iolazione e falsa applicazi one degli art t. 2041 e 1226 cc; la violazione dell'art. 112 c .p.c. per non avere la Corte territoriale esaminato la domanda dei ricorrenti i quali avevano espressamente chiesto che la liquidazione equitativa della diminuzione patrimoniale venisse effettuata utilizzando come parametro la parcella vidimata prodotta in atti, che era stata ritenuta equa dal consulente tecnico d’ufficio nel giudizio di primo grado.

Deducono che per giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità la liquidazione equitativa ai sensi dell'art . 1226 c.c. per l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. è possibile poiché si deve tenere conto oltre che dei costi e degli esborsi anche del sacrificio di tempo e di energia mentali e fisica del professionista; i ricorrenti deducono che sono utilizzabili la parcella e la consulenza tecnica d'ufficio perché consent ono di valutare le risorse fisiche e mentali impiegate nella prestazione professionale; deducono altresì che essi ricorrenti nell'atto d'appello nella comparsa conclusionale avevano espressamente dedotto che la liquidazione equitativa si poteva effettuare assumendo come parametro la tariffa professionale e la parcella. 2.-Il motivo è fondato.

Preliminarmente si osserva che–contrariamente a quanto eccepito dal Comune- il motivo soddisfa ampiamente i requisiti posti dall’art 366 c.p.c. posto che i ricorrenti censurando la sentenza nella parte in cuisi è ritenuto non potersi procedere a liquidazione equitativa per mancanza di elementi utili a determinare il mancato guadagno o la perdita subita, hanno richiamato e riassunto le difese svolte nell'atto d'appello e nella comparsa conclusionale, indicandoli come documenti D)ed E) allegati al fascicoletto, e richiama to i contenuti della consulenza tecnica d’ufficio in atti, esplicitando in che termini essa, fondandosi sull ’esame dell a parcella professionale da loro presentata, offrisse tutti gli elementi u tili alla liquidazione .

Il ricorso è pertanto strutturato in conformità al più recente orientamento di questa Corte, che recependo la giurisprudenza della CEDU( Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021), ha precisato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. quale corollario del requisito di specificità dei motivi, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito( Cass. sez. un. n. 8950 del 18/03/2022 ; Cass. n. 12481 del 19/04/2022) Consolidato è anche il principio che il singolo motivo può essere articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, se sono soddisfatti requisiti di chiarezza della censura (Cass. sez. un.n. 9100 del 06/05/2015; Cass. n. 24493 del 05/10/2018). 2.1- Nel merito, si osserva che l ’art. 2041 c.c. consente la liquidazione della minor somma fra diminuzione patrimoniale (depauperatio) e arricchimento (locupletatio),che costituisce il limite invalicabile dell'attribuzione e che l a regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico(Cass. sez. un., 26/05/2015, n.10798).

In materia di ingiustificato arricchimento trovano altresì applicazione i principi sanciti dagli artt.1226 e 2056 c.c. in relazione alla liquidazione del danno in via equitativa, sussistendo il dovere del giudice di procedere anche d’ufficio alla liquidazione equitativa dei danni di cui ric onosca l'esistenza, tanto nell'ipotesi in cui sia completamente mancata la prova del loro ammontare, a causa dell'impossibilità di fornire congrui ed idonei elementi a riguardo, quanto nell'ipotesi in cui, pur essendosi svolta attività processuale per fornire tali elementi, per la notevole difficoltà di una precisa quantificazione, non siano stati ritenuti di sicura efficacia (Cass., 27/12/2021, n. 41542 ; Cass.23/09/2015, n.18804).

Deve inoltre qui ricordarsi che, sempre in tema di liquidazione equitativa del danno, è consolidato il principio secondo il quale l’eventuale inidoneità o erroneità dei parametri indicati dal danneggiato non giustifica la decisione di "non liquet" , contraria a diritto, poiché si risolve nella negazione di quanto, invece, già acclarato in termini di esistenza di unpregiudizio (Cass. n. 13469 del 16/09/2002; Cass. n. 20990 del 12/10/2011; Cass. n. 13515 del 29/04/2022).

Nella fattispecie è pacifico che sia stata resa una prestazione professionale in fav ore d e l Comune senza corresponsione de l compenso.

Vi è stato quindi unarricchimento e un risparmio di spesa da parte del Comune,con un impoverimento dei professionisti che – prescindere dalla circostanza di avere sostenuto esborsi- hanno indubbiamente impiegato il loro tempo e le loro energie nonché la loro organizzazione professionale in favore dell’ente.

Pertanto, anche se l’indennizzo non può essere liquidato direttamente secondo la tariffa professionale che il professionista avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera in favore di un privato, né in base all'onorario che la P.A. avrebbe dovuto pagare se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto d'un contratto valido, la tariffa professionale può essere utilizzata nell’ambito della liquidazione equitativa quale parametro utile, nella complessiva valutazione di tutti gli altri elementi emersi in giudizio, per quantificare il risparmio di spesa da parte della amministrazione (Cass.10/01/2017 n. 351 ; Cass . 24/05/2019, n.14329 ) .

Inoltre la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, ha affermato che l a diminuzione patrimoniale ("depauperatio") subita dall'autore di una prestazione d'opera in favore della P.A., in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell'art. 2041 c.c., non può essere fatta coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale e nel rispetto dei fattori di importanza dell'opera e del decoro della professione (art. 2233 c.c.) ma, oltre ai costi ed esborsi sopportati (danno emergente), deve comunque ricomprendere quanto necessario a ristorare il sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del professionista (lucro cessante), del cui valore si deve tener conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno (Cass. n. 14670 del 29/05/2019).

Anche in questo caso le tariffe professionali, specie se articolate per voci specifiche, possono costituire un parametro di riferimento, da valutare in relazione alla prestazione resa.

In questi termini è appunto articolata la censura delle parti, che non pretendono la liquidazione sic et simpliciter della parcella professionale ma deducono che essa – anche nei termini in cui è stata valutata nell’ambito di una consulenza - rappresenta un elemento di cuitenere conto, ai fini della liquidazione equitativa.

Ha pertanto errato la Corte di merito a ritenere -peraltro con affermazione apoditticache non tiene conto dei documenti richiamati dalle parti- che manchi qualsivoglia elemento dal quale desumere l'entità del mancato guadagno e della perdita economica subita dai professionisti, posto che la sussistenza di una prestazione non retribuita,i l deposito di una parcella vistata dal competente ordine professionale e l'espletamento di una consulenza hanno una rilevante valenza in tal senso.

Haerrato altresì la Corte di merito ad affermare che “ l'onorario ” non integra il costo sostenuto per l'esecuzione dell'opera ma solo la controprestazione cui il professionista avrebbe avuto diritto, posto che una volta proposta l'azione ex art.2041 c.c. non di onorario si parla ma di indennizzo , da quantificare tendo presenti i parametri sopra precisati.

Ne consegue , in accoglimento del ricorso , la c assazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per un nuovo esame,secondo i principi sopra richiamati, e per la liquidazione delle spese anche del giudi zio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvi a alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per un nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19759/2020 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la seconda, terza, quarta e quinta quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco elettivamente domiciliato in ROMA Via E. Manfredi , 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 365/2020depositata il 02/03/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A. RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] Gli odierni ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la condanna al pagamento del corrispettivo dovuto ai dottori D’Anna e Carlino (nelle more decedutoe per il quale agiscono gli eredi) per prestazioni professionali consistenti in studi geologici e geotecnici. Il Tribunale di Agrigento ha respin to la domanda principale , trattandosi di incarico privo di copertura finanziaria ed ha altresì respinto la domanda subordinata , proposta ex art 2041 c.c. ritenendo che è onere dei ricorrenti provare la diminuzione patrimoniale eche in mancanza di tale prova non si può fare ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 2226 c.c. I richiedenti hanno proposto appello che la Corte palermitana ha respinto,rilevando che sul punto della mancata copertura finanziaria dell'incarico è intervenuto un giudicato esterno e quanto alla domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. che manca qualunque parametro ed elemento che avrebbe dovuto essere indicato dalla parte, dal quale desumere l'entità del mancato guadagno e della perdita economica subita dai professionisti. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il D’Anna e gli eredi Carlino, affidandosi a un motivo . Si è costituito con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] che ha anche depositato memoria. La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 3 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta ai sensi degli artt. 360 n.3,4,5 cpc la v iolazione e falsa applicazi one degli art t. 2041 e 1226 cc; la violazione dell'art. 112 c .p.c. per non avere la Corte territoriale esaminato la domanda dei ricorrenti i quali avevano espressamente chiesto che la liquidazione equitativa della diminuzione patrimoniale venisse effettuata utilizzando come parametro la parcella vidimata prodotta in atti, che era stata ritenuta equa dal consulente tecnico d’ufficio nel giudizio di primo grado. Deducono che per giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità la liquidazione equitativa ai sensi dell'art . 1226 c.c. per l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. è possibile poiché si deve tenere conto oltre che dei costi e degli esborsi anche del sacrificio di tempo e di energia mentali e fisica del professionista; i ricorrenti deducono che sono utilizzabili la parcella e la consulenza tecnica d'ufficio perché consent ono di valutare le risorse fisiche e mentali impiegate nella prestazione professionale; deducono altresì che essi ricorrenti nell'atto d'appello nella comparsa conclusionale avevano espressamente dedotto che la liquidazione equitativa si poteva effettuare assumendo come parametro la tariffa professionale e la parcella. 2.-Il motivo è fondato. Preliminarmente si osserva che–contrariamente a quanto eccepito dal Comune- il motivo soddisfa ampiamente i requisiti posti dall’art 366 c.p.c. posto che i ricorrenti censurando la sentenza nella parte in cuisi è ritenuto non potersi procedere a liquidazione equitativa per mancanza di elementi utili a determinare il mancato guadagno o la perdita subita, hanno richiamato e riassunto le difese svolte nell'atto d'appello e nella comparsa conclusionale, indicandoli come documenti D)ed E) allegati al fascicoletto, e richiama to i contenuti della consulenza tecnica d’ufficio in atti, esplicitando in che termini essa, fondandosi sull ’esame dell a parcella professionale da loro presentata, offrisse tutti gli elementi u tili alla liquidazione . Il ricorso è pertanto strutturato in conformità al più recente orientamento di questa Corte, che recependo la giurisprudenza della CEDU( Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021), ha precisato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. quale corollario del requisito di specificità dei motivi, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito( Cass. sez. un. n. 8950 del 18/03/2022 ; Cass. n. 12481 del 19/04/2022) Consolidato è anche il principio che il singolo motivo può essere articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, se sono soddisfatti requisiti di chiarezza della censura (Cass. sez. un.n. 9100 del 06/05/2015; Cass. n. 24493 del 05/10/2018). 2.1- Nel merito, si osserva che l ’art. 2041 c.c. consente la liquidazione della minor somma fra diminuzione patrimoniale (depauperatio) e arricchimento (locupletatio),che costituisce il limite invalicabile dell'attribuzione e che l a regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico(Cass. sez. un., 26/05/2015, n.10798). In materia di ingiustificato arricchimento trovano altresì applicazione i principi sanciti dagli artt.1226 e 2056 c.c. in relazione alla liquidazione del danno in via equitativa, sussistendo il dovere del giudice di procedere anche d’ufficio alla liquidazione equitativa dei danni di cui ric onosca l'esistenza, tanto nell'ipotesi in cui sia completamente mancata la prova del loro ammontare, a causa dell'impossibilità di fornire congrui ed idonei elementi a riguardo, quanto nell'ipotesi in cui, pur essendosi svolta attività processuale per fornire tali elementi, per la notevole difficoltà di una precisa quantificazione, non siano stati ritenuti di sicura efficacia (Cass., 27/12/2021, n. 41542 ; Cass.23/09/2015, n.18804). Deve inoltre qui ricordarsi che, sempre in tema di liquidazione equitativa del danno, è consolidato il principio secondo il quale l’eventuale inidoneità o erroneità dei parametri indicati dal danneggiato non giustifica la decisione di "non liquet" , contraria a diritto, poiché si risolve nella negazione di quanto, invece, già acclarato in termini di esistenza di unpregiudizio (Cass. n. 13469 del 16/09/2002; Cass. n. 20990 del 12/10/2011; Cass. n. 13515 del 29/04/2022). Nella fattispecie è pacifico che sia stata resa una prestazione professionale in fav ore d e l Comune senza corresponsione de l compenso. Vi è stato quindi unarricchimento e un risparmio di spesa da parte del Comune,con un impoverimento dei professionisti che – prescindere dalla circostanza di avere sostenuto esborsi- hanno indubbiamente impiegato il loro tempo e le loro energie nonché la loro organizzazione professionale in favore dell’ente. Pertanto, anche se l’indennizzo non può essere liquidato direttamente secondo la tariffa professionale che il professionista avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera in favore di un privato, né in base all'onorario che la P.A. avrebbe dovuto pagare se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto d'un contratto valido, la tariffa professionale può essere utilizzata nell’ambito della liquidazione equitativa quale parametro utile, nella complessiva valutazione di tutti gli altri elementi emersi in giudizio, per quantificare il risparmio di spesa da parte della amministrazione (Cass.10/01/2017 n. 351 ; Cass . 24/05/2019, n.14329 ) . Inoltre la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, ha affermato che l a diminuzione patrimoniale ("depauperatio") subita dall'autore di una prestazione d'opera in favore della P.A., in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell'art. 2041 c.c., non può essere fatta coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale e nel rispetto dei fattori di importanza dell'opera e del decoro della professione (art. 2233 c.c.) ma, oltre ai costi ed esborsi sopportati (danno emergente), deve comunque ricomprendere quanto necessario a ristorare il sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del professionista (lucro cessante), del cui valore si deve tener conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno (Cass. n. 14670 del 29/05/2019). Anche in questo caso le tariffe professionali, specie se articolate per voci specifiche, possono costituire un parametro di riferimento, da valutare in relazione alla prestazione resa. In questi termini è appunto articolata la censura delle parti, che non pretendono la liquidazione sic et simpliciter della parcella professionale ma deducono che essa – anche nei termini in cui è stata valutata nell’ambito di una consulenza - rappresenta un elemento di cuitenere conto, ai fini della liquidazione equitativa. Ha pertanto errato la Corte di merito a ritenere -peraltro con affermazione apoditticache non tiene conto dei documenti richiamati dalle parti- che manchi qualsivoglia elemento dal quale desumere l'entità del mancato guadagno e della perdita economica subita dai professionisti, posto che la sussistenza di una prestazione non retribuita,i l deposito di una parcella vistata dal competente ordine professionale e l'espletamento di una consulenza hanno una rilevante valenza in tal senso. Haerrato altresì la Corte di merito ad affermare che “ l'onorario ” non integra il costo sostenuto per l'esecuzione dell'opera ma solo la controprestazione cui il professionista avrebbe avuto diritto, posto che una volta proposta l'azione ex art.2041 c.c. non di onorario si parla ma di indennizzo , da quantificare tendo presenti i parametri sopra precisati. Ne consegue , in accoglimento del ricorso , la c assazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per un nuovo esame,secondo i principi sopra richiamati, e per la liquidazione delle spese anche del giudi zio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvi a alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per un nuovo