CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09739/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO . La Corte di Appello di Firenze, con sentenza emessa in data 13/12/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Grosseto del 08/10/2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del reato di truffa. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dalla corte territoriale con il supporto di adeguate argomentazioni giuridiche esposte nella motivazione alle pagg. 4-5 della sentenza circa l'idoneità degli artifici e dei raggiri posti in essere mediante la percezione del saldo prezzo pure a fronte della indisponibilità della vettura; Ritenuto che il secondo motivo che deduce inosservanza della legge penale in relazione all'omessa causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. è stato già confutato dalla corte di appello con argomenti incensurabili fondati sulla rilevanza del danno patito dalla p.o.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 0