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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05300/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3969/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della LIGURIA n. 764/2015depositata il 01/07/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con quattro avvisi di accertamento notificati a MARIOTTI Luisa, MARIOTTI Lina , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e BLANDINI Graziano, l’Agenzia delle entrate accertava, ai fini dell’IRPEF, relativamente all’anno di imposta 2007, plusvalenze non dichiarate da cessione di terreni edificabili.

Ai sensi dell’art. 68, comma 1, tuir, le plusvalenze – determinate sul fondamento dei valori definiti ai fini dell’imposta di registro– venivano sottoposte a tassazione separata ex art. 17 tuir, con applicazione dell’aliquota media ex art. 21 tuir.

1.1. Più nel dettaglio, dopo le cessioni mediante contratti di vendita, l’Agenzia aveva proceduto, ai fini dell’imposta di registro, ad emettere avvisi di liquidazione, per il medesimo anno di imposta, rettificando il valore dichiarato sulla base di una relazione di stima.

La CTP di [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto l’impugnazione di detti avvisi con sentenza n. 502/02/2011, confermando, come sostenuto dall’Agenzia, la natura edificabile dei terreni.

Il relativo contenzioso era stato definito in via agevolata ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011.

Successivamente, l’Agenzia, mediante gli avvisi di accertamento oggetto di giudizio, ritenendo ricorrere l’ipotesi di omessa dichiarazione di plusvalenze realizzate mediante la cessione dei medesimi terreni, qualificati, identicamente che ai fini dell’imposta di registro, come edificabili, effettuava le riprese quanto all’IRPEF, irrogando le sanzioni.

2. Impugnavano gli avvisi di accertamento i contribuenti e la CTP di [OSCURATO:PERSONA], con le sentenze nn. 272, 273 e 274 del 14 aprile 2014, depositate il 26 maggio 2014, respingeva i ricorsi.

3. Su appello dei contribuenti, la CTR di Genova, con la sentenza in epigrafe indicata, così in dispositivo statuiva: “definitivamente pronunciando, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza impugnata, annulla gli avvisi di accertamento.

Compensa integralmente le spese del grado”.

3.1. In motivazione –per quanto di interesse nella presente sede –la CTR osservava: “[per] la determinazione della plusvalenza realizzata con la vendita di un immobile […], occorre avere riguardo alla differenza tra il prezzo di cessione e quello di acquisto e non, come per l'imposta di registro, al valore di mercato del bene.

Simili principi […] devono ‘a fortiori’ trovare applicazione anche ai fini del computo delle plusvalenze di cui agli artt. 67 e 68 tuir”.

Ne consegue che l'Ufficio avrebbe dovuto determinare la eventuale plusvalenza tenendo esclusivamente conto dei valori risultanti dagli atti di vendita, in quanto il valore definito tra le parti ai fini della diversa imposta di registro - da solo e senza ulteriori indizi a conforto -non è sufficiente a fondare anche l'imposizione diretta.

Pertanto l'avviso [‘recte’, gli avvisi] di accertamento deve [devono] essere annullato [annullati]”.

4. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un motivo.

Restano intimati i contribuenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., “in relazione alla parte finale della succitata motivazione, e al dispositivo: nullità della sentenza per violazione degli artt. 2 e 35 comma 3 D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. anche in combinato disposto con l’art. 67 comma 1 lett. b) d.P.R. n. 917/1986”.

1.1. Secondo la CTR, l'Ufficio avrebbe dovuto determinare la plusvalenza tenendo conto dei valori risultanti dagli atti di vendita.

Da tale affermazione essa fa discendere la conclusione che gli avvisi di accertamento devono essere annullati, disponendo, per l’effetto, l'annullamento “secco” degli stessi.

In sostanza, il mancato rilievo dei valori risultanti dagli atti di vendita, in luogo del valore definito tra le parti ai fini dell'imposta di registro (valore, quest'ultimo, preso invece in considerazione dall'Ufficio), renderebbe di per sé totalmente illegittimi gli avvisi, in effetti annullati, senza necessità di rideterminare il “quantum” dovuto.

In tal modo, tuttavia, la CTR pretermette di considerare la propria natura di giudice del merito della controversia e non della mera legittimità degli atti impugnati. 2.Il motivo è fondato e merita di essere accolto.

2.1. La CTR, una volta ritenuto aver erroneamente gli avvisi di accertamento oggetto di giudizio posto a base del calcolo, ai fini del recupero dell’IRPEF, i valori dei terreni già individuati ai fini dell’imposta di registro, anziché i “valori risultanti dagli atti di vendita” (sul rilievo che “il valore definito tra le parti ai fini della diversa imposta di registro -da solo e senza ulteriori indizi a conforto - non è sufficiente a fondare anche l'imposizi one diretta ”), non avrebbe potuto spingersi sino al punto di annullare ‘sic et simpliciter’ gli avvisi stessi, così sancendo l’illegittimità in sé della pretesa tributaria, ma, quale giudice del merito di questa, avrebbe dovuto, sulla base dei parametri giudicati corretti in luogo di quelli, di cui agli avvisi, stimati erronei, rideterminare le somme comunque dovute dai contribuenti, a titolo di imposte, accessori e sanzioni.

2.1.1. Invero, per costante principio di diritto, “il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione- annullamento, bensì tra quelli di impugnazione-merito, in quanto non diretto alla mera eliminazione dell'atto impugnato ma alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria; ne consegue che il giudice, il quale ravvisi l'infondatezza parziale della pretesa dell'amministrazione, non deve, né può, limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal ‘petitum’ delle parti” (in tal senso, da ultimo, Sez. 5, n. 11212 del 16/05/2007, Rv. 599463-01).

3. In ragione di quanto precede, la sentenza impugnata va annullata e cassata con rinvio per nuovo esame e per la regolazione tra le parti delle spese di lite, anche in relazione al presente grado di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Per l’effetto, annulla e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, per nuovo esame e per l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3969/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della LIGURIA n. 764/2015depositata il 01/07/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con quattro avvisi di accertamento notificati a MARIOTTI Luisa, MARIOTTI Lina , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e BLANDINI Graziano, l’Agenzia delle entrate accertava, ai fini dell’IRPEF, relativamente all’anno di imposta 2007, plusvalenze non dichiarate da cessione di terreni edificabili. Ai sensi dell’art. 68, comma 1, tuir, le plusvalenze – determinate sul fondamento dei valori definiti ai fini dell’imposta di registro– venivano sottoposte a tassazione separata ex art. 17 tuir, con applicazione dell’aliquota media ex art. 21 tuir. 1.1. Più nel dettaglio, dopo le cessioni mediante contratti di vendita, l’Agenzia aveva proceduto, ai fini dell’imposta di registro, ad emettere avvisi di liquidazione, per il medesimo anno di imposta, rettificando il valore dichiarato sulla base di una relazione di stima. La CTP di [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto l’impugnazione di detti avvisi con sentenza n. 502/02/2011, confermando, come sostenuto dall’Agenzia, la natura edificabile dei terreni. Il relativo contenzioso era stato definito in via agevolata ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011. Successivamente, l’Agenzia, mediante gli avvisi di accertamento oggetto di giudizio, ritenendo ricorrere l’ipotesi di omessa dichiarazione di plusvalenze realizzate mediante la cessione dei medesimi terreni, qualificati, identicamente che ai fini dell’imposta di registro, come edificabili, effettuava le riprese quanto all’IRPEF, irrogando le sanzioni. 2. Impugnavano gli avvisi di accertamento i contribuenti e la CTP di [OSCURATO:PERSONA], con le sentenze nn. 272, 273 e 274 del 14 aprile 2014, depositate il 26 maggio 2014, respingeva i ricorsi. 3. Su appello dei contribuenti, la CTR di Genova, con la sentenza in epigrafe indicata, così in dispositivo statuiva: “definitivamente pronunciando, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza impugnata, annulla gli avvisi di accertamento. Compensa integralmente le spese del grado”. 3.1. In motivazione –per quanto di interesse nella presente sede –la CTR osservava: “[per] la determinazione della plusvalenza realizzata con la vendita di un immobile […], occorre avere riguardo alla differenza tra il prezzo di cessione e quello di acquisto e non, come per l'imposta di registro, al valore di mercato del bene. Simili principi […] devono ‘a fortiori’ trovare applicazione anche ai fini del computo delle plusvalenze di cui agli artt. 67 e 68 tuir”. Ne consegue che l'Ufficio avrebbe dovuto determinare la eventuale plusvalenza tenendo esclusivamente conto dei valori risultanti dagli atti di vendita, in quanto il valore definito tra le parti ai fini della diversa imposta di registro - da solo e senza ulteriori indizi a conforto -non è sufficiente a fondare anche l'imposizione diretta. Pertanto l'avviso [‘recte’, gli avvisi] di accertamento deve [devono] essere annullato [annullati]”. 4. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un motivo. Restano intimati i contribuenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., “in relazione alla parte finale della succitata motivazione, e al dispositivo: nullità della sentenza per violazione degli artt. 2 e 35 comma 3 D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. anche in combinato disposto con l’art. 67 comma 1 lett. b) d.P.R. n. 917/1986”. 1.1. Secondo la CTR, l'Ufficio avrebbe dovuto determinare la plusvalenza tenendo conto dei valori risultanti dagli atti di vendita. Da tale affermazione essa fa discendere la conclusione che gli avvisi di accertamento devono essere annullati, disponendo, per l’effetto, l'annullamento “secco” degli stessi. In sostanza, il mancato rilievo dei valori risultanti dagli atti di vendita, in luogo del valore definito tra le parti ai fini dell'imposta di registro (valore, quest'ultimo, preso invece in considerazione dall'Ufficio), renderebbe di per sé totalmente illegittimi gli avvisi, in effetti annullati, senza necessità di rideterminare il “quantum” dovuto. In tal modo, tuttavia, la CTR pretermette di considerare la propria natura di giudice del merito della controversia e non della mera legittimità degli atti impugnati. 2.Il motivo è fondato e merita di essere accolto. 2.1. La CTR, una volta ritenuto aver erroneamente gli avvisi di accertamento oggetto di giudizio posto a base del calcolo, ai fini del recupero dell’IRPEF, i valori dei terreni già individuati ai fini dell’imposta di registro, anziché i “valori risultanti dagli atti di vendita” (sul rilievo che “il valore definito tra le parti ai fini della diversa imposta di registro -da solo e senza ulteriori indizi a conforto - non è sufficiente a fondare anche l'imposizi one diretta ”), non avrebbe potuto spingersi sino al punto di annullare ‘sic et simpliciter’ gli avvisi stessi, così sancendo l’illegittimità in sé della pretesa tributaria, ma, quale giudice del merito di questa, avrebbe dovuto, sulla base dei parametri giudicati corretti in luogo di quelli, di cui agli avvisi, stimati erronei, rideterminare le somme comunque dovute dai contribuenti, a titolo di imposte, accessori e sanzioni. 2.1.1. Invero, per costante principio di diritto, “il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione- annullamento, bensì tra quelli di impugnazione-merito, in quanto non diretto alla mera eliminazione dell'atto impugnato ma alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria; ne consegue che il giudice, il quale ravvisi l'infondatezza parziale della pretesa dell'amministrazione, non deve, né può, limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal ‘petitum’ delle parti” (in tal senso, da ultimo, Sez. 5, n. 11212 del 16/05/2007, Rv. 599463-01). 3. In ragione di quanto precede, la sentenza impugnata va annullata e cassata con rinvio per nuovo esame e per la regolazione tra le parti delle spese di lite, anche in relazione al presente grado di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Per l’effetto, annulla e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, per nuovo esame e per l
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