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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01057/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, che denuncia vizio di motivazione in punto di responsabilità dell'imputata, non è consentito in sede di legittimità, poiché in fatto, reiterativo di doglianze già proposte e privo di specificità rispetto alle congrue riposte già ottenute; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14/12/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, che denuncia vizio di motivazione in punto di responsabilità dell'imputata, non è consentito in sede di legittimità, poiché in fatto, reiterativo di doglianze già proposte e privo di specificità rispetto alle congrue riposte già ottenute; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/12/
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