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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28890/2026

Testo disponibile della fonte

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ppello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, GaspareSturzo, il quale si è riportato alla memoria in atti ed ha concluso perl’inammissibilità del ricorso;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ne hachiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Torino haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 30 gennaio 2024,con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto responsabile dei reati dibancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva e documentale, in relazione alfallimento della società “Logistics and [OSCURATO:SOCIETA] aresponsabilità limitata”, dichiarato in data 26 marzo 2019, della quale lo stesso èstato ritenuto amministratore di fatto.Le condotte distrattive si riferivano a prelievi effettuati dai conti della societàper oltre 1.130.000 euro dal 2014 sino alla data del fallimento; mentre labancarotta documentale riguardava la sottrazione dei libri e delle scritture contabiliallo scopo di recare pregiudizio ai creditori o comunque la loro tenuta in modo taleda non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degliaffari della fallita.

Con le aggravanti dei più fatti di bancarotta e dell’aver provocatoun danno patrimoniale di rilevante gravità.2.

Con un unico motivo di ricorso, di seguito riportato nei termini strettamentenecessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 174 disp. att. cod. proc. pen.,[OSCURATO:PERSONA] deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,la carenza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza nellaparte in cui si è ritenuto, al di là delle evidenze probatorie e sulla base delle soledichiarazioni rese dal coimputato, [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico dellasocietà fallita, che le somme di denaro prelevate dai conti correnti della societàvenissero consegnate al [OSCURATO:PERSONA] e che questi fosse il dominus e l’amministratoredi fatto della società.La Corte di appello di Torino avrebbe altresì sottovalutato il rilievo deinumerosi bonifici effettuati dalla società in favore della coniuge e del fratello delCalabrese, titolare della società “[OSCURATO:PERSONA] logistica e trasporti”, e i bonifici“incrociati” tra quest’ultima società e quella fallita, che, al contrario,dimostrerebbero che il vero ed effettivo amministratore della società fallita fosseRaffaele [OSCURATO:PERSONA].

Inattendibili sarebbero anche le dichiarazioni rese dalcommercialista, dr. [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui attribuivano un ruolo gestionale alricorrente; mentre le dichiarazioni dei dipendenti Pavel e Bianco sarebbero statetravisate, in quanto i testi avevano indicato il [OSCURATO:PERSONA] solo quale organizzatore dellavoro ma non quale amministratore di fatto della società.3.

Si è proceduto in udienza pubblica con la partecipazione delle parti, le qualihanno rassegnato le proprie conclusioni, nei termini indiati in precedenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.2.

Va premesso che le doglianze proposte dal ricorrente si risolvono nellarichiesta di una diversa lettura del materiale probatorio già esaminato in modoconforme dai giudici di merito, per procedere ad una non consentita rivalutazionedei fatti accertati.La Corte di cassazione non può procedere ad una nuova valutazione delleprove, né sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella operata dai giudici delmerito, quando quest’ultima sia sorretta da una motivazione non manifestamenteillogica, non contraddittoria e non apparente.Nel caso in esame, inoltre, si è in presenza di una doppia conformeaffermazione di responsabilità, sicché le motivazioni della sentenza di primo gradoe di quella di appello si integrano reciprocamente e possono essere lette come ununico complessivo apparato argomentativo, a condizione che — come nella specie— la decisione di secondo grado abbia risposto alle specifiche censure devolute eabbia confermato, con autonomo vaglio critico, il nucleo essenziale dellaricostruzione probatoria (tra le tante, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.277218 – 01).3.

La sentenza impugnata ha dato conto, con motivazione lineare, coerente ecompleta, delle ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto amministratoredi fatto della società fallita.

La Corte territoriale non ha fondato tale conclusionesulle sole dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], ma ha valorizzato unapluralità di elementi tra loro convergenti, specificamente indicati e logicamentecoordinati.La Corte di appello di Torino ha in particolare richiamato: le dichiarazioni reseda [OSCURATO:PERSONA], secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era il reale dominus della cooperativa e ricevevale somme prelevate dai conti sociali; gli accertamenti di polizia giudiziaria relativial coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in altre società operanti nel medesimo settore edichiarate fallite; le dichiarazioni del commercialista [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito diavere avuto come interlocutore stabile proprio [OSCURATO:PERSONA] per gli aspetti contabili efiscali della società; le deposizioni dei dipendenti Bianco e Aurel, che hannoindicato [OSCURATO:PERSONA] come il soggetto che impartiva direttive, assumeva i lavoratori,concordava retribuzioni, ferie, permessi e anticipi sullo stipendio.Si tratta di elementi che integrano, secondo una valutazione di merito nonmanifestamente illogica, gli indici tipici dell’amministrazione di fatto: l’inserimentostabile e organico del soggetto nella gestione sociale, l’esercizio continuativo dipoteri direttivi, l’interlocuzione con professionisti, dipendenti e soggetti esterni,nonché la disponibilità sostanziale delle risorse aziendali (tra le tante, Sez. 5, n.45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 – 01).La sentenza impugnata ha dunque correttamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] nonfosse un mero collaboratore operativo o un semplice organizzatore del lavoro, mail soggetto che, pur privo di investitura formale, esercitava in concreto funzionigestorie apicali.4.

Le censure difensive non scalfiscono tale impianto motivazionale.

Ilricorrente, infatti, seleziona alcuni dati istruttori e ne propone una letturaalternativa, sostenendo che i bonifici effettuati in favore della moglie e del fratellodi [OSCURATO:PERSONA], nonché i rapporti tra la fallita e la società [OSCURATO:PERSONA] eTrasporti, dimostrerebbero il ruolo gestorio effettivo dell’amministratore formale.La Corte di appello ha tuttavia già fornito una risposta puntuale e immune da vizilogici, rilevando che tali trasferimenti di denaro erano riconducibili,rispettivamente, al pagamento del canone di locazione del capannone in cuioperava la società fallita e a prestazioni di trasporto effettivamente svolte dallasocietà riferibile al fratello di [OSCURATO:PERSONA].

Sai è inoltre posto in evidenza che talibonifici non coincidono con le condotte distrattive oggetto di contestazione,costituite da sistematici prelievi in contanti dai conti correnti sociali, per un importosuperiore a euro 1.130.000, effettuati in un arco temporale pluriennale e privi digiustificazione contabile o economica.

Il ricorso, nel valorizzare operazioni diversee di natura non omogenea rispetto ai prelievi contestati, non si confrontarealmente con questa decisiva ratio decidendi.Né assume rilievo decisivo la prospettazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbeavuto un ruolo non meramente formale.

La sentenza impugnata ha chiarito chel’eventuale concorso gestorio dell’amministratore di diritto non esclude, masemmai può coesistere con, il ruolo di amministratore di fatto attribuito a [OSCURATO:PERSONA].L’accertamento della responsabilità del ricorrente, infatti, non richiede cheCalabrese fosse una mera “testa di legno”, essendo sufficiente che [OSCURATO:PERSONA] abbiaesercitato in modo continuativo e significativo poteri propri dell’organoamministrativo e abbia partecipato alle condotte distrattive e documentalicontestate.Parimenti infondata è la censura relativa alla pretesa inattendibilità delledichiarazioni del commercialista [OSCURATO:PERSONA] e al supposto travisamento delle deposizionidei dipendenti.

La Corte di appello ha indicato le ragioni per le quali talidichiarazioni sono state ritenute attendibili e convergenti: [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneoagli interessi processuali delle parti, ha riferito di avere avuto come referenteTarrone per la gestione contabile e fiscale della cooperativa; Bianco e Aurel hannodescritto [OSCURATO:PERSONA] come il soggetto che concretamente dirigeva l’attività lavorativa,assumendo decisioni tipicamente datoriali e gestorie.Il ricorso, sul punto, non individua un effettivo travisamento della prova nelsenso richiesto dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ma contrapponealla valutazione dei giudici di merito una diversa interpretazione del significatodelle deposizioni.

Una simile operazione non è consentita nel giudizio di legittimità,tanto più in presenza di una motivazione che ha esaminato il contenuto delledichiarazioni testimoniali e ne ha spiegato la rilevanza nel più ampio quadroprobatorio.La responsabilità del ricorrente per il reato di bancarotta patrimoniale(nessuna censura è stata mossa con il ricorso in ordine all’ulteriore condotta dibancarotta fraudolenta documentale) è stata dunque affermata sulla base di unragionamento immune da manifesta illogicità.

I giudici di merito hanno accertatola sistematica sottrazione di risorse dai conti sociali, l’assenza di giustificazioneeconomico-contabile dei prelievi, la loro entità particolarmente rilevante e ladestinazione delle somme in favore del soggetto che esercitava la gestioneeffettiva della società.

In tale contesto, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore difatto e beneficiario delle risorse distratte costituisce dato logicamente coerentecon l’intero sviluppo della vicenda.5.

Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, in data 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, GaspareSturzo, il quale si è riportato alla memoria in atti ed ha concluso perl’inammissibilità del ricorso;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ne hachiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Torino haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 30 gennaio 2024,con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto responsabile dei reati dibancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva e documentale, in relazione alfallimento della società “Logistics and [OSCURATO:SOCIETA] aresponsabilità limitata”, dichiarato in data 26 marzo 2019, della quale lo stesso èstato ritenuto amministratore di fatto.Le condotte distrattive si riferivano a prelievi effettuati dai conti della societàper oltre 1.130.000 euro dal 2014 sino alla data del fallimento; mentre labancarotta documentale riguardava la sottrazione dei libri e delle scritture contabiliallo scopo di recare pregiudizio ai creditori o comunque la loro tenuta in modo taleda non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degliaffari della fallita. Con le aggravanti dei più fatti di bancarotta e dell’aver provocatoun danno patrimoniale di rilevante gravità.2. Con un unico motivo di ricorso, di seguito riportato nei termini strettamentenecessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 174 disp. att. cod. proc. pen.,[OSCURATO:PERSONA] deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,la carenza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza nellaparte in cui si è ritenuto, al di là delle evidenze probatorie e sulla base delle soledichiarazioni rese dal coimputato, [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico dellasocietà fallita, che le somme di denaro prelevate dai conti correnti della societàvenissero consegnate al [OSCURATO:PERSONA] e che questi fosse il dominus e l’amministratoredi fatto della società.La Corte di appello di Torino avrebbe altresì sottovalutato il rilievo deinumerosi bonifici effettuati dalla società in favore della coniuge e del fratello delCalabrese, titolare della società “[OSCURATO:PERSONA] logistica e trasporti”, e i bonifici“incrociati” tra quest’ultima società e quella fallita, che, al contrario,dimostrerebbero che il vero ed effettivo amministratore della società fallita fosseRaffaele [OSCURATO:PERSONA]. Inattendibili sarebbero anche le dichiarazioni rese dalcommercialista, dr. [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui attribuivano un ruolo gestionale alricorrente; mentre le dichiarazioni dei dipendenti Pavel e Bianco sarebbero statetravisate, in quanto i testi avevano indicato il [OSCURATO:PERSONA] solo quale organizzatore dellavoro ma non quale amministratore di fatto della società.3. Si è proceduto in udienza pubblica con la partecipazione delle parti, le qualihanno rassegnato le proprie conclusioni, nei termini indiati in precedenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.2. Va premesso che le doglianze proposte dal ricorrente si risolvono nellarichiesta di una diversa lettura del materiale probatorio già esaminato in modoconforme dai giudici di merito, per procedere ad una non consentita rivalutazionedei fatti accertati.La Corte di cassazione non può procedere ad una nuova valutazione delleprove, né sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella operata dai giudici delmerito, quando quest’ultima sia sorretta da una motivazione non manifestamenteillogica, non contraddittoria e non apparente.Nel caso in esame, inoltre, si è in presenza di una doppia conformeaffermazione di responsabilità, sicché le motivazioni della sentenza di primo gradoe di quella di appello si integrano reciprocamente e possono essere lette come ununico complessivo apparato argomentativo, a condizione che — come nella specie— la decisione di secondo grado abbia risposto alle specifiche censure devolute eabbia confermato, con autonomo vaglio critico, il nucleo essenziale dellaricostruzione probatoria (tra le tante, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.277218 – 01).3. La sentenza impugnata ha dato conto, con motivazione lineare, coerente ecompleta, delle ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto amministratoredi fatto della società fallita. La Corte territoriale non ha fondato tale conclusionesulle sole dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], ma ha valorizzato unapluralità di elementi tra loro convergenti, specificamente indicati e logicamentecoordinati.La Corte di appello di Torino ha in particolare richiamato: le dichiarazioni reseda [OSCURATO:PERSONA], secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era il reale dominus della cooperativa e ricevevale somme prelevate dai conti sociali; gli accertamenti di polizia giudiziaria relativial coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in altre società operanti nel medesimo settore edichiarate fallite; le dichiarazioni del commercialista [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito diavere avuto come interlocutore stabile proprio [OSCURATO:PERSONA] per gli aspetti contabili efiscali della società; le deposizioni dei dipendenti Bianco e Aurel, che hannoindicato [OSCURATO:PERSONA] come il soggetto che impartiva direttive, assumeva i lavoratori,concordava retribuzioni, ferie, permessi e anticipi sullo stipendio.Si tratta di elementi che integrano, secondo una valutazione di merito nonmanifestamente illogica, gli indici tipici dell’amministrazione di fatto: l’inserimentostabile e organico del soggetto nella gestione sociale, l’esercizio continuativo dipoteri direttivi, l’interlocuzione con professionisti, dipendenti e soggetti esterni,nonché la disponibilità sostanziale delle risorse aziendali (tra le tante, Sez. 5, n.45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 – 01).La sentenza impugnata ha dunque correttamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] nonfosse un mero collaboratore operativo o un semplice organizzatore del lavoro, mail soggetto che, pur privo di investitura formale, esercitava in concreto funzionigestorie apicali.4. Le censure difensive non scalfiscono tale impianto motivazionale. Ilricorrente, infatti, seleziona alcuni dati istruttori e ne propone una letturaalternativa, sostenendo che i bonifici effettuati in favore della moglie e del fratellodi [OSCURATO:PERSONA], nonché i rapporti tra la fallita e la società [OSCURATO:PERSONA] eTrasporti, dimostrerebbero il ruolo gestorio effettivo dell’amministratore formale.La Corte di appello ha tuttavia già fornito una risposta puntuale e immune da vizilogici, rilevando che tali trasferimenti di denaro erano riconducibili,rispettivamente, al pagamento del canone di locazione del capannone in cuioperava la società fallita e a prestazioni di trasporto effettivamente svolte dallasocietà riferibile al fratello di [OSCURATO:PERSONA]. Sai è inoltre posto in evidenza che talibonifici non coincidono con le condotte distrattive oggetto di contestazione,costituite da sistematici prelievi in contanti dai conti correnti sociali, per un importosuperiore a euro 1.130.000, effettuati in un arco temporale pluriennale e privi digiustificazione contabile o economica. Il ricorso, nel valorizzare operazioni diversee di natura non omogenea rispetto ai prelievi contestati, non si confrontarealmente con questa decisiva ratio decidendi.Né assume rilievo decisivo la prospettazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbeavuto un ruolo non meramente formale. La sentenza impugnata ha chiarito chel’eventuale concorso gestorio dell’amministratore di diritto non esclude, masemmai può coesistere con, il ruolo di amministratore di fatto attribuito a [OSCURATO:PERSONA].L’accertamento della responsabilità del ricorrente, infatti, non richiede cheCalabrese fosse una mera “testa di legno”, essendo sufficiente che [OSCURATO:PERSONA] abbiaesercitato in modo continuativo e significativo poteri propri dell’organoamministrativo e abbia partecipato alle condotte distrattive e documentalicontestate.Parimenti infondata è la censura relativa alla pretesa inattendibilità delledichiarazioni del commercialista [OSCURATO:PERSONA] e al supposto travisamento delle deposizionidei dipendenti. La Corte di appello ha indicato le ragioni per le quali talidichiarazioni sono state ritenute attendibili e convergenti: [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneoagli interessi processuali delle parti, ha riferito di avere avuto come referenteTarrone per la gestione contabile e fiscale della cooperativa; Bianco e Aurel hannodescritto [OSCURATO:PERSONA] come il soggetto che concretamente dirigeva l’attività lavorativa,assumendo decisioni tipicamente datoriali e gestorie.Il ricorso, sul punto, non individua un effettivo travisamento della prova nelsenso richiesto dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ma contrapponealla valutazione dei giudici di merito una diversa interpretazione del significatodelle deposizioni. Una simile operazione non è consentita nel giudizio di legittimità,tanto più in presenza di una motivazione che ha esaminato il contenuto delledichiarazioni testimoniali e ne ha spiegato la rilevanza nel più ampio quadroprobatorio.La responsabilità del ricorrente per il reato di bancarotta patrimoniale(nessuna censura è stata mossa con il ricorso in ordine all’ulteriore condotta dibancarotta fraudolenta documentale) è stata dunque affermata sulla base di unragionamento immune da manifesta illogicità. I giudici di merito hanno accertatola sistematica sottrazione di risorse dai conti sociali, l’assenza di giustificazioneeconomico-contabile dei prelievi, la loro entità particolarmente rilevante e ladestinazione delle somme in favore del soggetto che esercitava la gestioneeffettiva della società. In tale contesto, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore difatto e beneficiario delle risorse distratte costituisce dato logicamente coerentecon l’intero sviluppo della vicenda.5. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, in data 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]
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