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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 23947/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 7 marzo 2023, il Tribunale di sorveglianza di Napoli, previa ratifica del decreto del Magistrato di sorveglianza di Napoli di concessione in via provvisoria della misura alternativa della semilibertà in favore del condannato a pena detentiva [OSCURATO:PERSONA], concedeva detta misura in via definitiva ma rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare.

2. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 47 ord. pen. e vizi di motivazione che indica come ricavabili dal testo del provvedimento impugnato e dalla Relazione U.e.p.e.

La difesa afferma che il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, non ha tenuto conto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità ed ha espresso una prognosi sfavorevole all'istante, omettendo di considerare gli elementi positivi per l'accoglimento della domanda. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso - che è volto a criticare il rigetto dell'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali e non reca censure avverso il rigetto della detenzione domiciliare - è infondato.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013 - dep. 2014, Rv. 258404-01).

È stato chiarito che, ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti; occorre invece valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Rv. 274993-01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Rv. 257001-01).

È stato spiegato che, in tema di concessione di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213 - 01; fattispecie relativa a detenuto condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e collegato, secondo le informazioni di polizia, ad una pericolosa associazione per delinquere di stampo mafioso).

1.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che l'ordinanza impugnata è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno.

Nella cornice di un iter motivazionale ineccepibile, il Tribunale di sorveglianza, nell'esercizio legittimo ed esclusivo del potere di valutazione delle rilevanze istruttorie, ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale rilevando che essa non è idonea a prevenire con efficacia il rischio di recidiva, avuto riguardo alla capacità criminale del condannato che si evince dalla sentenza di condanna pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina il 31 gennaio 2020, con la quale Mirra è stato condannato per la partecipazione ad un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione.

Il Tribunale di sorveglianza non ha commesso alcun errore giuridico e la motivazione resa espone con chiarezza ragionamenti convincenti.

Il provvedimento impugnato, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 marzo 2023, il Tribunale di sorveglianza di Napoli, previa ratifica del decreto del Magistrato di sorveglianza di Napoli di concessione in via provvisoria della misura alternativa della semilibertà in favore del condannato a pena detentiva [OSCURATO:PERSONA], concedeva detta misura in via definitiva ma rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare. 2. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 47 ord. pen. e vizi di motivazione che indica come ricavabili dal testo del provvedimento impugnato e dalla Relazione U.e.p.e. La difesa afferma che il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, non ha tenuto conto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità ed ha espresso una prognosi sfavorevole all'istante, omettendo di considerare gli elementi positivi per l'accoglimento della domanda. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso - che è volto a criticare il rigetto dell'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali e non reca censure avverso il rigetto della detenzione domiciliare - è infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013 - dep. 2014, Rv. 258404-01). È stato chiarito che, ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti; occorre invece valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Rv. 274993-01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Rv. 257001-01). È stato spiegato che, in tema di concessione di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213 - 01; fattispecie relativa a detenuto condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e collegato, secondo le informazioni di polizia, ad una pericolosa associazione per delinquere di stampo mafioso). 1.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che l'ordinanza impugnata è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno. Nella cornice di un iter motivazionale ineccepibile, il Tribunale di sorveglianza, nell'esercizio legittimo ed esclusivo del potere di valutazione delle rilevanze istruttorie, ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale rilevando che essa non è idonea a prevenire con efficacia il rischio di recidiva, avuto riguardo alla capacità criminale del condannato che si evince dalla sentenza di condanna pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina il 31 gennaio 2020, con la quale Mirra è stato condannato per la partecipazione ad un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione. Il Tribunale di sorveglianza non ha commesso alcun errore giuridico e la motivazione resa espone con chiarezza ragionamenti convincenti. Il provvedimento impugnato, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce
Decreto Cassazione n. 23947/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris