CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00415/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0-2019proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocatoFRANCESCO FIRRIOLO, con domicilio elettoin ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 36 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorren t e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 –controricorrente – per la cassazione dell a sentenza n. 228 del 20 1 8 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 2 luglio 20 1 8 (R.G.N. 2 7 6 /20 1 7 ). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio de l 10 ottobre2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.1450/2019 Cron. Rep. C.C. 10/10/2025 giurisdizione Riliquidazione della pensione. Efficacia di un pregressogiudicato sugli obblighi contributivi. -2 - 1.–Per quel che riguarda i profili rilevanti nell’odierno giudizio, la Corte d’appello di Genova ha confermato la pronuncia del Tribunale di Chiavari «nella parte in cui il giudice ha ritenuto che il giudicato formatosi nel giudizio promosso nei confronti dell’INPS dal banco di Chiavari e dellaRiviera ligure, ex datore di lavoro del Costa – giudizio nel quale è intervenuto lo stesso Costa a sostegno delle tesi dell’INPS – coprisse anche l’ammontare dei contributi dovuti dal banco per il periodo dal licenziamento del ricorrente alla sentenza che ha disposto la sua reintegra» (pagina 7 della sentenza d’appello). A fondamento della decisione la Corte territoriale ha argomentato che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e vincola, sul versante della retribuzione pensionabile, il lavoratore intervenuto nel giudizio instaurato dall’INPS nei confronti del datore di lavoro, al fine di ottenere il pagamento dei contributi su ogni voce utile della retribuzione. Dev’essere respinta la domanda di ricalcolo della pensione di anzianità, volta a includere il premio annuo aziendale di rendimento e l’importo una tantum spettante al compimento del venticinquesimo anno di servizio, in quanto non è più consentito all’appellante «mettere ora in discussione l’operato dell’INPS che di quelle voci non aveva tenuto conto nella determinazione dei contributi dovuti dal Banc[o] di Chiavari» (la già menzionata pagina 7 della pronuncia d’appello). 2.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione, sulla base di un motivo, la sentenza d’appello. 3.–L’INPS si difende con controricorso. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2908 e 2909 cod. civ., -3 - in relazione all’art. 105 cod. proc. civ., e lamenta che la Corte di merito abbia errato nell’attribuire forza vincolante a un giudicato concernente il diverso rapporto giuridico che sorge tra il datore di lavoro e l’ente previdenziale. Su tale rapporto il lavoratore non potrebbe incidere in alcun modo, in virtù della natura pubblicistica degl’interessi coinvolti (art. 2115 cod. civ.), e l’intervento volontario (art. 105 cod. proc. civ.), finalizzato a sostenere le ragioni dell’Istituto, confermerebbe l’autonomia dei due rapporti e la conseguente inopponibilità del giudicatoformatosi nel giudizio sugli obblighi contributivi del datore di lavoro. 2.–Le censure non sono fondate. 2.1.– Nell’esame della domanda di ricalcolo della pensione corrisposta al ricorrente,la Corte di merito ha correttamente affermato l’efficacia preclusiva delgiudicato (la sentenza n. 26946 del 2007, resa da questa Cortee depositata il 20 dicembre 2007), senza travalicarne i limiti oggettivi e soggettivi, addotti a supporto dell’odierno ricorso. 2.2.–Invero, della controversia oramai definita con la res iudicata, il ricorrente è stato parte e, in quella sede, ha potuto articolare ogni più appropriata difesaa tutela della propria posizione, come anche la Corte d’appello ricorda: al giudizio hanno partecipato il datore di lavoro, l’INPS e lo stesso lavoratore, in virtù dell’intervento spiegato ai sensi dell’art. 105 cod. proc. civ. 2.3.– Occorre, inoltre, avere riguardo allo specifico tema controverso nel giudizio oramai approdato a una sentenza inoppugnabile: la retribuzione imponibile e, dunque, anche quella pensionabile, tra loro legate da un nesso di necessaria implicazione, come rimarca l’Istituto nel controricorso (pagina 5),con argomenti che il ricorso non confuta. 2.4.– Alla luce di tali peculiarità, il giudicato, formatosi nel contraddittorio con l’odierno ricorrente, non può non dispiegare i suoi effetti anche nel presente giudizio, in quanto investe un punto -4 - fondamentale comune (la retribuzione imponibile, corrispondente a quella pensionabile oggi dibattuta e computata senza le voci oggi rivendicate dal ricorrente). 2.5.– Né si possono trarre contrari argomenti dall’indisponibilità degli obblighi contributivi che il ricorso pone in risalto: nella specie, non viene in rilievo un assetto negoziale di obblighi cogenti, ma l’accertamento definitivo intervenuto in sede giurisdizionale, con pienezza di garanzie, e idoneo a conformare in maniera armonica, in tutte le sue interrelazioni, l’unitario rapporto controverso. 3.–Dai rilievi illustrati deriva i l complessivo rigetto del ricorso. 4.–Il ricorrente dev’essere condannato alla rifusione delle spese (artt. 91 e 385 cod. proc. civ.), liquidate in dispositivo alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta. 5.–In conseguenza dell ’integrale rigetto del ricorso , occorre dare atto dei presupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto. Così deciso