CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20230/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:ZI; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 7 novembre 2022, con motivazione contestuale, il Tribunale di Brescia ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di tentata rapina impropria a lui ascritto, previa declaratoria di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il delitto di lesioni perché estinto per remissione di querela, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante del risarcimento del danno equivalenti alla contestata recidiva qualificata, la pena di un anno e due mesi di reclusione ed euro 206,00 di multa, su concorde richiesta delle parti. 2. Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di ricorso, con cui lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza di motivazione, poiché il Tribunale non avrebbe dato contezza del ragionamento sottostante alla valutazione di congruità e correttezza della pena richiesta dalle parti. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 3.1. Ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc:. pen., è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». D'altronde, contrariamente alle prospettazioni difensive, il Tribunale ha esplicitamente dato atto, all'esito di una succinta descrizione del fatto e della sua qualificazione giuridica nonché del giudizio di comparazione ai sensi dell'articolo 69 cod. pen., della correttezza dei meccanismi di calcolo adottati per la concreta determinazione della pena, come indicata dalla concorde richiesta delle parti, e della congruità della pena medesima, precisando altresì di condividere la scelta di riconoscere la massima riduzione ex art. 56 cod. pen. per la complessiva connotazione del fatto. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., deve essere condannato, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. 13 giugno 2000, n. 186), al pagamento in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da ricorso, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle