Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 26248/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe e per quel che rileva in questa sede, il Tribunale di Bologna ha rigettato l'appello proposto dalla ricorrente avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 22 febbraio del 2019 che aveva a sua volta respinto la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo relativo ad un immobile utilizzato a negozio sito in Bologna e formalmente intestato alla ricorrente.

Quest'ultima è indagata per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di vari reati (di natura fiscale, di trasferimento fraudolento di valori, di riciclaggio ed autoriciclaggio, capo 1), del reato di cui all'art. 11, comma 1, secondo periodo, del D.LGS. n. 74/2000 (capo 16) e di una ipotesi specifica di trasferimento fraudolento di valori (capo 21).

Secondo il Tribunale, il trasferimento dell'immobile in capo alla ricorrente da parte del di lei cognato [OSCURATO:PERSONA] (inteso Romeo), organizzatore della associazione per delinquere sub capo 1, era simulato al fine di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva conseguente ad una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza nei confronti di una società riconducibile al predetto dante causa della transazione.

Nell'ambito del procedimento la ricorrente è stata anche destinataria di una misura cautelare personale di tipo interdittivo, che ella non ha impugnato con il riesame.

Il sequestro è stato ritenuto finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., da intendersi per equivalente rispetto alla posizione ed ai beni comunque nella disponibilità di altri coindagati della ricorrente, tra i quali, per quel che qui rileva, la sorella ed il cognato che le aveva fittiziamente trasferito l'immobile sottoposto alla misura reale.

2. Ricorre per cassazione l'indagata, deducendo: 1) violazione di legge per non avere il Tribunale tenuto conto che l'immobile in sequestro era già stato sottoposto a misura reale nel 2016 in relazione al reato contestato alla ricorrente al capo 16 (art.11, comma primo, secondo periodo, D.Lgs. n. 74 del 2000) e le era stato restituito in seguito a provvedimento del Tribunale del riesame del 15 luglio del 2016, ritenendosi, in allora, che la proprietà dell'immobile in oggetto fosse stata oggetto di un reale (e non fittizio) trasferimento alla ricorrente, con consequenziale indebolimento del fumus commissi delicti del reato contestato.

Non vi sarebbero stati elementi nuovi idonei a superare il quadro indiziario valutato dal Tribunale nel 2016 e sul quale la ricorrente deduce essere intervenuto il cosiddetto giudicato cautelare che il Tribunale avrebbe violato.

Non si sarebbe potuto tenere conto, sotto questo profilo, delle dichiarazioni della sorella e coindagata della ricorrente, intervenute dopo la nuova richiesta del Pubblico ministero ed il provvedimento impositivo della misura; 2) violazione di legge per non avere il Tribunale motivato, se non con argomenti inconferenti, l'effettiva disponibilità del bene in capo al cognato della ricorrente che le aveva trasferito l'immobile o atti di ingerenza di costui nella gestione dell'immobile che poi l'indagata aveva concesso in locazione a terzi.Si dà atto che nell'interesse della ricorrente è stata depositata una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Quanto al primo motivo, non è contestato in ricorso il principio di diritto, invero pacifico, secondo il quale, in tema di c.d. giudicato cautelare, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame concerne solo le questioni esplicitamente o implicitamente trattate e non anche quelle deducibili e non dedotte; pertanto, detta preclusione opera allo stato degli atti, ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito (Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Masone, Rv. 265555; Sez. 5, n. 5959 del 14/12/2011, dep. 2012, Amico, Rv. 252151).

Nel caso in esame, il Tribunale, affrontando con ampia motivazione la questione giuridica riproposta in ricorso, ha fatto esplicito riferimento ad una informativa della polizia giudiziaria del 9 febbraio del 2017 dove erano stati approfonditi non soltanto i fatti inerenti alla specifica posizione della ricorrente, ma anche quelli relativi ai coindagati ed, in particolare, alla sorella ed al cognato della istante, soggetti destinatari, in forza di tale informativa poi recepita dal Giudice per le indagini preliminari, di misure cautelari di tipo personale e reale.

Tale atto di polizia giudiziaria è successivo al provvedimento, cui fa riferimento il ricorso, relativo alla posizione della ricorrente, adottato dal Tribunale nel 2016 in sede di riesame ed ha determinato una nuova valutazione della vicenda cautelare reale, posto che l'ordinanza impugnata ha messo in luce la diversa natura del sequestro operato nei riguardi dell'indagata, non più in via diretta, come nel primo provvedimento, ma per equivalente, ritenendosi l'immobile nella effettiva disponibilità del coindagato [OSCURATO:PERSONA] (detto Romeo), che lo aveva fittiziamente trasferito alla ricorrente.

Quest'ultima, in proposito, a fronte di questi dati, sollecita un accertamento di merito, pertanto impossibile in questa sede, volto a verificare se l'informativa citata, certamente successiva al provvedimento rispetto al quale viene invocato il giudicato cautelare, contenesse o meno gli stessi elementi che avevano portato il Tribunale, nel 2016, ad annullare il primo decreto di sequestro disposto nei confronti della ricorrente.

Posta la sussistenza di una legittima, nuova domanda cautelare, deve valorizzarsi, a favore della sussistenza del fumus commissi delicti, l'ulteriore dato evidenziato dal Tribunale e tratto dal contenuto del più recente interrogatorio della sorella della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] (detta Sofia), sostanzialmente confermativo dell'assunto accusatorio per le ragioni esplicitate a fg. 8 del provvedimento impugnato, a proposito del fatto che fosse stata proprio la coindagata a fornire il denaro alla ricorrente per l'acquisto dell'immobile in sequestro dal cognato (e marito della Sofia), non risultando alle indagini che potesse essersi trattato di un prestito, sicché il trasferimento rispondeva alle esigenze illecite emergenti dalle imputazioni provvisorie nel loro complesso.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto, in ordine alla effettiva disponibilità del bene in capo al dante causa del trasferimento, il Tribunale ha ampiamente argomentato con riferimento alla natura fittizia della transazione per le ragioni dette a proposito del primo motivo di ricorso.

Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria depositata.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 15.06.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe e per quel che rileva in questa sede, il Tribunale di Bologna ha rigettato l'appello proposto dalla ricorrente avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 22 febbraio del 2019 che aveva a sua volta respinto la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo relativo ad un immobile utilizzato a negozio sito in Bologna e formalmente intestato alla ricorrente. Quest'ultima è indagata per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di vari reati (di natura fiscale, di trasferimento fraudolento di valori, di riciclaggio ed autoriciclaggio, capo 1), del reato di cui all'art. 11, comma 1, secondo periodo, del D.LGS. n. 74/2000 (capo 16) e di una ipotesi specifica di trasferimento fraudolento di valori (capo 21). Secondo il Tribunale, il trasferimento dell'immobile in capo alla ricorrente da parte del di lei cognato [OSCURATO:PERSONA] (inteso Romeo), organizzatore della associazione per delinquere sub capo 1, era simulato al fine di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva conseguente ad una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza nei confronti di una società riconducibile al predetto dante causa della transazione. Nell'ambito del procedimento la ricorrente è stata anche destinataria di una misura cautelare personale di tipo interdittivo, che ella non ha impugnato con il riesame. Il sequestro è stato ritenuto finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., da intendersi per equivalente rispetto alla posizione ed ai beni comunque nella disponibilità di altri coindagati della ricorrente, tra i quali, per quel che qui rileva, la sorella ed il cognato che le aveva fittiziamente trasferito l'immobile sottoposto alla misura reale. 2. Ricorre per cassazione l'indagata, deducendo: 1) violazione di legge per non avere il Tribunale tenuto conto che l'immobile in sequestro era già stato sottoposto a misura reale nel 2016 in relazione al reato contestato alla ricorrente al capo 16 (art.11, comma primo, secondo periodo, D.Lgs. n. 74 del 2000) e le era stato restituito in seguito a provvedimento del Tribunale del riesame del 15 luglio del 2016, ritenendosi, in allora, che la proprietà dell'immobile in oggetto fosse stata oggetto di un reale (e non fittizio) trasferimento alla ricorrente, con consequenziale indebolimento del fumus commissi delicti del reato contestato. Non vi sarebbero stati elementi nuovi idonei a superare il quadro indiziario valutato dal Tribunale nel 2016 e sul quale la ricorrente deduce essere intervenuto il cosiddetto giudicato cautelare che il Tribunale avrebbe violato. Non si sarebbe potuto tenere conto, sotto questo profilo, delle dichiarazioni della sorella e coindagata della ricorrente, intervenute dopo la nuova richiesta del Pubblico ministero ed il provvedimento impositivo della misura; 2) violazione di legge per non avere il Tribunale motivato, se non con argomenti inconferenti, l'effettiva disponibilità del bene in capo al cognato della ricorrente che le aveva trasferito l'immobile o atti di ingerenza di costui nella gestione dell'immobile che poi l'indagata aveva concesso in locazione a terzi.Si dà atto che nell'interesse della ricorrente è stata depositata una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Quanto al primo motivo, non è contestato in ricorso il principio di diritto, invero pacifico, secondo il quale, in tema di c.d. giudicato cautelare, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame concerne solo le questioni esplicitamente o implicitamente trattate e non anche quelle deducibili e non dedotte; pertanto, detta preclusione opera allo stato degli atti, ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito (Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Masone, Rv. 265555; Sez. 5, n. 5959 del 14/12/2011, dep. 2012, Amico, Rv. 252151). Nel caso in esame, il Tribunale, affrontando con ampia motivazione la questione giuridica riproposta in ricorso, ha fatto esplicito riferimento ad una informativa della polizia giudiziaria del 9 febbraio del 2017 dove erano stati approfonditi non soltanto i fatti inerenti alla specifica posizione della ricorrente, ma anche quelli relativi ai coindagati ed, in particolare, alla sorella ed al cognato della istante, soggetti destinatari, in forza di tale informativa poi recepita dal Giudice per le indagini preliminari, di misure cautelari di tipo personale e reale. Tale atto di polizia giudiziaria è successivo al provvedimento, cui fa riferimento il ricorso, relativo alla posizione della ricorrente, adottato dal Tribunale nel 2016 in sede di riesame ed ha determinato una nuova valutazione della vicenda cautelare reale, posto che l'ordinanza impugnata ha messo in luce la diversa natura del sequestro operato nei riguardi dell'indagata, non più in via diretta, come nel primo provvedimento, ma per equivalente, ritenendosi l'immobile nella effettiva disponibilità del coindagato [OSCURATO:PERSONA] (detto Romeo), che lo aveva fittiziamente trasferito alla ricorrente. Quest'ultima, in proposito, a fronte di questi dati, sollecita un accertamento di merito, pertanto impossibile in questa sede, volto a verificare se l'informativa citata, certamente successiva al provvedimento rispetto al quale viene invocato il giudicato cautelare, contenesse o meno gli stessi elementi che avevano portato il Tribunale, nel 2016, ad annullare il primo decreto di sequestro disposto nei confronti della ricorrente. Posta la sussistenza di una legittima, nuova domanda cautelare, deve valorizzarsi, a favore della sussistenza del fumus commissi delicti, l'ulteriore dato evidenziato dal Tribunale e tratto dal contenuto del più recente interrogatorio della sorella della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] (detta Sofia), sostanzialmente confermativo dell'assunto accusatorio per le ragioni esplicitate a fg. 8 del provvedimento impugnato, a proposito del fatto che fosse stata proprio la coindagata a fornire il denaro alla ricorrente per l'acquisto dell'immobile in sequestro dal cognato (e marito della Sofia), non risultando alle indagini che potesse essersi trattato di un prestito, sicché il trasferimento rispondeva alle esigenze illecite emergenti dalle imputazioni provvisorie nel loro complesso. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto, in ordine alla effettiva disponibilità del bene in capo al dante causa del trasferimento, il Tribunale ha ampiamente argomentato con riferimento alla natura fittizia della transazione per le ragioni dette a proposito del primo motivo di ricorso. Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria depositata. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 15.06.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 26248/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris