CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 novembre 2025
Cassazione n. 30786/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IA N.42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] disposto Numero registro generale 5253/2025Numero sezionale 3328/2025Numero di raccolta generale 30786/2025E.D. , elettivamente domiciliata in NOVOLI VIAData pubblicazione 24/11/2025SANTO STEFANO, 11 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocatoVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende-controricorrente-nonchè controPROCURA [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], in qualità di curatore specialedella minore;-controricorrente[OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] APPELLO DILECCE-intimati-avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 17/2024depositata il 19/08/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del07/10/2025 dalla Presidente [OSCURATO:PERSONA], la requisitoria dellaProcura Generale e le arringhe dei difensori delle parti presenti:W.W. e C.U. hanno contratto unione civile il 18aprile 2019. Il loro legame sentimentale era iniziato nel 2008 e siera concluso nel 2021.Nel 2016, quando era già in atto una stabile convivenza si sonocomunemente determinate a porre in essere un progettogenitoriale mediante fecondazione eterologa praticata all’estero.2 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 5253/2025Numero sezionale 3328/2025Numero di racc ale 30786/2025C.U. , in data Data_5 ha partorito a Lg_2Data one 24/11/2025una bambina, a cui è stato dato il nome E.D. .W.W. ha fatto richiesta di adozione della minore E.D.[...] presso il Tribunale dei Minori di Lecce, ai sensi dell’art. 44co. I, lett. d) della l. 184/1983, con il consenso della madrebiologica.C.U. ha tuttavia, revocato, il consenso prestato incorso di procedimento giurisdizionale. essendosi incrinati i rapportitra le due donne medio tempore.Il Tribunale, in primo grado e la Corte d’Appello, in seded’impugnazione, hanno rigettato la domanda.A sostegno della decisione, la Corte territoriale ha affermato che,pur non essendo più ostativo all’accoglimento della domanda diadozione ex art. 44 l.n. 184 del 1983, il dissenso del genitoreesercente la responsabilità genitoriale, alla luce della pronunciadelle Sez. U. 38162/2022, doveva ritenersi che la accesaconflittualità tra la madre biologica e la ricorrente ed il rifiuto dellaminore ad avere rapporti con la ricorrente stessa, in quantocondizioni non modificabili in tempi ragionevoli inducevano aritenere contraria al preminente interesse del minore la richiestaadozione.Avverso tale decisione della Corte di Appello di Lecce, W.W.ha proposto ricorso in Cassazione affidandolo a un solo motivo.Hanno resistito la madre biologica ed il curatore speciale concontroricorso. Le parti private hanno depositato memorie. LaProcura Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’accoglimentodel ricorso, reiterando tali conclusioni nella discussione orale inudienza pubblica.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo del ricorso, la ricorrente censura la violazionedell’art. 46 della l. 184/1983 in combinato disposto con l’art. 57,rilevando che con la decisione adottata è stato disatteso3 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 5253/2025Numero sezionale 3328/2025Numero di raccolta generale 30786/2025l’orientamento nomofilattico inaugurato con la pronuncia dalleData pubblicazione 24/11/2025Sezioni Unite 30 dicembre 2022, n. 38162, nella quale si è esclusoche il dissenso del genitore biologico esercente la responsabilitàgenitoriale potesse essere, in via automatica, ostativoall’accoglimento della domanda, dovendosi porre talemanifestazione di dissenso in correlazione e bilanciamento conl’effettivo preminente interesse del minore. Hanno precisato, alriguardo, le Sezioni Unite che “il rifiuto dell'assenso all'adozione, daparte del genitore biologico, appare ragionevole soltanto seespresso nell'interesse del minore, ossia quando non si siarealizzato tra quest'ultimo ed il genitore d'intenzione quel legameesistenziale la cui tutela costituisce il presupposto dell'adozione. Setale relazione sussiste, il rifiuto non sarebbe certamente giustificatodalla crisi della coppia committente né potrebbe essere rimesso allapura discrezionalità del genitore biologico”.La ricorrente aggiunge che il rapporto tra la ricorrente e la minore,fin quando non è stato impedito dalla madre biologica, è semprestato, dalla nascita e per sette anni, di cura e affetto. Al riguardo,le ragioni che sono state poste a base della decisione impugnata,per giustificare il rifiuto della richiesta di adozione della minore,consistono nel preservare la stessa da una situazione di conflittonon sanabile e di triangolazione tra la madre biologica e laricorrente e valorizzare in chiave impeditiva il rifiuto della minoreverso la ricorrente stessa, pur se frutto di accertatocondizionamento da parte della madre biologica, così da rimettere,sostanzialmente nella esclusiva disponibilità della minore laprosecuzione del rapporto interrotto per volontà esclusiva dellaparte controricorrente. I giudici del merito, secondo la partericorrente, avrebbero, quindi, mancato di considerare le ragioni,indicate dalla Suprema Corte, effettivamente idonee a giustificare ildissenso, introducendone, invece, di nuove, mancando peraltro di4 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 5253/2025Numero sezionale 3328/2025considerare il rapporto funzionale richiesto dalla giurisprudenza diNumero di raccolta generale 30786/2025legittimità, tra il dissenso e l’effettivo interesse del minore.D ata pubblicazione 24/11/2025Occorre, in primo luogo, esaminare le eccezioni d’inammissibilitàdel ricorso sollevate dalla controricorrente.E’ stata dedotta la tardività della notificazione del ricorso percassazione. Viene rilevato che il ricorso è stato notificato in data19.02.2025, a distanza di 184 gg rispetto alla notificazione dellasentenza da parte della cancelleria della Corte d’Appello di Lecceavvenuta in data 19.08.2024. La controricorrente sostiene come, invirtù dell’ordinanza n. 23173 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte diCassazione, il termine previsto ex lege per la notificazione delricorso per cassazione nell’adozione in casi speciali, previsto all’art.44 della l. 184/1983, non sia quello breve di trenta gg ma quelloordinario breve di sessanta, decorrenti (ex art. 17 l. 184/1983)dalla notificazione della sentenza da parte della cancelleria.La notificazione del ricorso non è tardiva. L’art. 17 l. n. 184 del1983 è norma di stretta interpretazione in quanto compressiva diun termine, quello ad impugnare, che ha ad oggetto l’esercizio deldiritto, costituzionalmente garantito di difesa. Il modelloimpugnatorio, nell’adozione in casi particolari va tratto, perespresso rinvio contenuto nell’ultimo comma dell’art. 56 l. n. 184del 1983, dagli artt. 313 e 314 c.c.. Le norme codicistiche, ed inparticolare, l’art. 314, ultimo comma, c.c. prevedono, soltanto perl’appello, la decorrenza del termine di trenta gg. dallacomunicazione del provvedimento di primo grado. Il confronto conl’art. 17 della l. 184 del 1983, evidenzia in modo plastico ladifferenza di regime normativo tra il regime speciale che riguardasia l’appello che la fase di legittimità per le adozioni cd. legittimantio piene (disciplinate, quanto alle disposizioni applicabili alla fasedella dichiarazione di adottabilità, negli artt. da 6 a 24 della l. n.183 del 1984) e la previsione di una deroga ai principi generali intema di impugnazioni limitato all’appello per le altre tipologie di5 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 5253/2025Numero sezionale 3328/2025adozione, tra le quali, la più rilevante e frequente è l’adozione inNumero di raccolta generale 30786/2025casi particolari (così l’art. 56 che, come rilevato rinvia agli Daartat tp.u b3bli1ca3zio ne 24/11/2025e 314 c.c.).La coerenza testuale delle norme sopra esaminate, escludel’equivoco interpretativo nel quale è incorsa la partecontroricorrente leggendo il principio di diritto contenutonell’ordinanza n. 23173 del 2023. Il riferimento al regime ordinario“breve” si collega al termine di cui all’art. 17 per spiegare che soloper quella tipologia di adozione si applica un termine dimezzatorispetto al termine di 60 gg. previsto nell’art. 325 c.p.c.. Tuttavia,tale ultimo termine nelle adozioni in casi particolari scattaesclusivamente dalla notificazione integrale della pronunciaimpugnata effettuata dalla parte, come stabilito nell’art. 133 disp.semestrale, peraltro, si calcola ex nominatione dierum ovvero conscadenza nell’ultimo giorno del sesto mese e non contando i giorni.(ex multis Cass. 35570 del 2023; 2186 del 2021).Sempre in via preliminare, la parte controricorrente eccepiscel’improcedibilità del ricorso, ex art. 369 co. 2, n. 2 c.p.c., permancata allegazione, da parte della ricorrente, della notifica dellasentenza effettuata dalla cancelleria della Corte d’Appello di Lecce.La produzione della sentenza impugnata corredata della relata dinotifica della cancelleria è del tutto superflua alla luce dellasoluzione adottata in relazione alla errata deduzione della tardivitàdel ricorso per cassazione. Si deve, comunque precisare, che risultadepositata ritualmente la copia conforme della pronunciaimpugnata.Ugualmente infondata la terza eccezione preliminare con la quale laparte controricorrente deduce la violazione dell’art. 360, co. 1, n. 3c.p.c., in quanto ritiene che le censure prospettate abbiano adoggetto una rivalutazione dei fatti già esaminati nella sentenzaoggetto di ricorso e non profili di violazione di legge.6 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 5253/2025Numero sezionale 3328/2025Le censure formulate nel primo motivo hanno ad oggetto l’esegesiNumero di raccolta generale 30786/2025della norma (art. 46 l. n. 184 del 1983) che stabilisce la nDaetac peusbbsliictaàzio ne 24/11/2025del consenso del genitore esercente la responsabilità genitorialeall’adozione in casi particolari ma non in senso assoluto. Laquestione sottoposta all’esame del giudice di legittimità riguarda, diconseguenza, il contenuto della clausola generale che vienedenominata come il preminente interesse del minore, nellapeculiare fattispecie dedotta in giudizio che ha ad oggetto lacostituzione di un rapporto di natura filiale in senso tecnico, pur senon di origine biologica. Il rigetto della domanda di adozione in casiparticolari esclude la titolarità della genitorialità adottiva, rendendointeramente estraneo chi ne venga escluso, mediante la privazionedella relazione giuridica di carattere filiale. La questione esposta è,dunque in iure. Fermi i fatti quali emersi, nel caso di specie,incontestatamente dalle acquisizioni processuali, l’operazione disussunzione nella clausola generale è stata legittimamente oggettodi censura. L’unico motivo del ricorso principale è volto, infatti, asottoporre a verifica la coerenza dell’operazione ermeneutica svoltadalla Corte d’Appello rispetto ai principi nomofilattici espressi dallagiurisprudenza di legittimità a partire da S.U. 38162 del 2022.Il motivo del ricorso è fondato.Come sancito dalla giurisprudenza di legittimità – Cass. Civ., sez.un., n. 38162 del 2022; Cass. Civ., n. 16242 del 22/05/2025 –, ilprincipio guida nella valutazione dei presupposti per disporrel’adozione in casi particolari, ex art. 44 lett. d) l. 184/1983, deveessere il preminente interesse del minore. Interesse che, nel casodi specie, secondo l’orientamento richiamato, si identifica con lapossibilità di continuare a mantenere un rapporto con entrambe lefigure genitoriali che si sono occupate di svolgere la funzione diaccudimento fin dalla sua nascita, in modo da preservare larelazione familiare instauratasi.7 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 5253/2025Numero sezionale 3328/2025Al riguardo, riportando quanto già statuito dalla CorteNumero di raccolta generale 30786/2025Costituzionale con sentenza n. 33/2021, le Sez. U., con la Dsaetan ptuebbnliczaazio ne 24/11/2025n. 38162 del 30 dicembre 2022, hanno affermato che risulta“imprescindibile la necessità di assicurare tutela all’interesse delminore al riconoscimento giuridico del suo rapporto con chi neabbia voluto la nascita in un Paese estero in conformità della lexloci e lo abbia poi accudito esercitando di fatto la responsabilitàgenitoriale”. Ed aggiungono le Sez. U. “l’interesse del minorereclama che siano garantite stabilità e certezza al rapporto di curae affetto, in assenza di un legame di discendenza biologica ma inuna cornice di vita familiare, superando un sistema di tutelaparziale ed esposto alle sopravvenienze nei rapporti tra adulti”.Ciò che il giudice del merito deve valorizzare, secondo un criterioorientato alla ricerca del bene maggiore per il minore, èl’instaurazione ed il consolidamento da parte del genitore istantedella relazione affettiva e familiare a carattere filiale caratterizzatoda cura, dedizione e continuità affettiva. Tutti fattori che risultanoaver caratterizzato il legame tra la ricorrente e la minore, primadell’insorgere della conflittualità tra la predetta ricorrente e lamadre biologica. La lunga continuità e la stabilità della relazione trala ricorrente e la minore, a carattere filiale, è ampiamente emersanella relazione del consulente tecnico d’ufficio, sia durante il lungoperiodo di convivenza familiare tra le due componenti la coppia e laminore (5 anni), sia nella fase iniziale di separazione (2 anni)anch’essi caratterizzati dalla prosecuzione della relazione tra laminore e la ricorrente, ancorché fuori della convivenza.La corte territoriale, tuttavia, ha ignorato questi indicatori ed haconcentrato l’indagine volta all’accertamento del preminenteinteresse del minore soltanto sulla condizione attuale di sostanzialeoppositività e rifiuto della ricorrente da parte della minore e diaccesa conflittualità, ignorando che la relazione filiale, secondo ladeclinazione dell’art. 8 Cedu, derivante dall’elaborazione della Corte8 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 5253/2025Numero sezionale 3328/2025Numero di raccolta generale 30786/2025di Strasburgo si fonda sulla durata del rapporto, sulla suaData pubblicazione 24/11/2025continuità e stabilizzazione oltre che sulle caratteristicheintrinseche dello stesso. La domanda di adozione in casi particolariè rivolta a dare una qualificazione giuridica alla relazioneconsolidatasi ed ad accrescere lo statuto di tutela del minorederivante dalla formazione e stabilizzazione nella continuità dellarelazione, della scelta della bigenitorialità. La valutazione delpreminente interesse del minore non può escludere dallaponderazione degli elementi da considerare, la preesistenza di unarelazione familiare ed affettiva con le caratteristiche di quellaintercorsa tra la ricorrente e la minore, Si tratta di una relazionenon cancellabile perché iscritta nella costruzione dell’identità dellaminore e della ricorrente non solo per la genesi condivisa all’internodi una comunione di vita ma per il suo sviluppo all’interno di unnucleo familiare bigenitoriale. La cessazione del rapporto e laconflittualità anche accesa tra le parti adulte non elimina larelazione con la minore da parte della ricorrente che ha condiviso lanascita e lo sviluppo della personalità della minore in anni fondatividella sua personalità, senza arrecarle pregiudizio, per quel cheemerso univocamente dalle acquisizioni processuali. Né può essereignorato, nella delicata operazione di bilanciamento da porre a basedella valutazione del preminente interesse della minore, che lacondizione di ostilità e rifiuto della minore, sia stata determinatadal condizionamento della madre biologica. La circostanza è statariconosciuta dalla Corte territoriale, senza tuttavia, essere oggettodi alcuna valutazione nel giudizio a carattere diacronico eprognostico che era tenuta a svolgere.La situazione di conflittualità accertata, in conclusione, può rilevaresoltanto in funzione della conformazione dell’affidamento, dellacollocazione e del diritto di visita ma non incidere sulla costituzionedi una forma di genitorialità adottiva che, dopo la sentenza della9 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 5253/2025Numero sezionale 3328/2025Corte Costituzionale n. 79 del 2022, determina nel minore unaNumero di raccolta generale 30786/2025condizione giuridica equiparabile agli status filiali. Data pubblicazione 24/11/2025In conclusione, fermo che non si può più considerare preclusivoall’accoglimento della domanda d’adozione in casi particolari ilmancato assenso del genitore biologico, è necessario, utilizzandonuovamente le parole delle Sez. Unite, considerarlo in unadimensione funzionale. In particolare nella pronuncia n. 38162 del2022 si evidenzia lucidamente che la valorizzazione esclusiva deldissenso del genitore biologico rischia “non di vanificare l'acquistodi un legame ulteriore rispetto a quello che il minore ha con lafamiglia di origine, ma proprio di sacrificare uno dei rapporti sortiall'interno della famiglia nella quale il bambino è cresciuto,privandolo di un apporto che potrebbe invece essere fondamentaleper la sua crescita e il suo sviluppo.”Ed ancora più chiaramente: “Il genitore biologico potrebbe negarel'assenso all'adozione del partner solo nell'ipotesi in cuiquest'ultimo non abbia intrattenuto alcun rapporto di affetto e dicura nei confronti del nato, oppure abbia partecipato solo alprogetto di procreazione ma abbia poi abbandonato il partner e ilminore.”Ne consegue che il rifiuto espresso dal genitore biologico puòtrovare accoglimento solo ove risponda al concreto interesse delminore, interesse che non può essere individuato nell’allontanare ilminore dalla situazione di conflitto e triangolazione insorta tra igenitori, ma nel separarlo da una figura con la quale il minore nonha sviluppato alcun legame relazionale meritevole di tutelaUnite.L’indagine del giudice di merito non deve, pertanto, limitarsi allaconflittualità esistente tra la madre intenzionale e la genitricebiologica, ma deve avere ad oggetto principale l’esame delrapporto come sopra delineato e la sua effettiva incidenza sullo10 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 5253/2025Numero sezionale 3328/2025Numero di raccolta generale 30786/2025sviluppo, in chiave prognostica e non meramente contingente, dellaData pubblicazione 24/11/2025personalità del minore e sul suo benessere psico fisico, potendoescludere la costituzione della genitorialità adottiva, solo ove siaccerti un radicale pregiudizio per il minore derivante dallaprosecuzione della relazione, fondato sull’accertamento di concretee gravi condotte della richiedente l’adozione.Nel caso di specie, la Corte d’appello di Lecce, disattendendo iprincipi sopra esposti, ha valorizzato in via esclusiva la situazione disofferenza e disagio che la minore naturalmente vive inconseguenza della situazione di conflittualità conseguita allacessazione della relazione sentimentale e familiare che haaccompagnato la sua nascita e la sua crescita, senza dare alcunpeso alle conseguenze, anche future, per la minore della perditaradicale e definitiva del rapporto con la ricorrente frutto perquest’ultima di una scelta di vita di primaria importanza, posto inessere con le caratteristiche accertate di affetto, continuità, cura edaccudimento.In conclusione, il ricorso deve essere accolto. La sentenzaimpugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello diLecce in diversa composizione perché si attenga ai principi sopraesposti e decida sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Appello di Lecce in diversa composizione perché provveda anchesulle spese del giudizio di legittimità.In caso di diffusione omettere le generalità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 07/10/2025.La Presidente est.MARIA ACIERNO11 di 11