CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 13896/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina dell'Il febbraio 2019, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti rispetto alla contestata ag- gravante, ha ridotto a mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per mancato accertamento della corrispondenza tra l'autore della manomissione e l'effettivo beneficiario. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'assenza di dimostrazione del con- corso morale dell'imputata con altro soggetto ignoto, autore materiale dell'illecito. 2.3. Violazione di legge in ordine all'erroneo riconoscimento dell'aggravante del mezzo fraudolento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, i giu- dici di merito hanno valutato in termini logici il materiale probatorio, sottolineando - in senso contrario ai rilievi difensivi - che la Buscemi era l'autrice dell'allacciamento abusivo, in quanto l'esercizio commerciale servito dalla corrente si trovava nella sua disponibilità ed era perfettamente operativo. I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dalla ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vizi della motivazione e del travisamento dei fatti, si svi- luppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata va- lenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valu- tazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incom- patibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostru- zione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).La ricorrente si limita a sminuire la valenza probatoria dei predetti plurimi ele- menti di fatto, non fornendo elementi utili a contrastare la tesi accusatoria, basata su argomentazioni immuni da censure o da vizi logici. In proposito, la Corte messi- nese ha correttamente evidenziato che la Buscemi era intestataria dell'utenza in que- stione e dell'attività commerciale e che la tardiva confessione del marito era inatten- dibile. 2. In ordine al terzo motivo di ricorso, va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., l'allacciamento abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante per la sottrazione dell'energia elettrica (Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019, dep. 2020, Cigna, Rv. 278307). La sentenza impugnata si è posta in linea con tale principio, in quanto tal mec- canismo si risolve in un espediente o malizioso accorgimento diretto a superare la naturale custodia e protezione delle cose predisposta dall'ente fornitore del bene. Al riguardo appare opportuno ricordare l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il "mezzo fraudolento" nel furto va identificato in qualsiasi azione dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vani- ficare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974; Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, Lazzari, Rv. 276924; Sez. 4, n. 8128 del 31/01/2019, Canzian, Rv. 275215). 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sus- sistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]