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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 maggio 2022

Cassazione n. 35663/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATI-0 E DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili per vizio originario, relativo alla tempestività dell'impugnazione.

L'inammissibilità, pertanto, deve essere dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen..

Risulta che l'ordinanza impugnata è stata notificata agli odierni ricorrenti e al difensore il 9 maggio 2022 e che il ricorso, spedito con raccomandata il 18 maggio 2022 è pervenuto al Tribunale del Riesame il 27 maggio 2022.

Rileva il Collegio che al ricorso proposto ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. si applicano le disposizioni di cui agli artt. 311, commi 2, 3 e 4 cod. proc. pen. (e non anche la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 311 cod. proc. pen.) con la conseguenza che il termine di proposizione del ricorso è quello di quindici giorni (il termine generale per il deposito degli atti di impugnazione avverso i provvedimenti camerali, decorrente dalla data di notifica) ma la regolarità del termine va verificata sul deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (e non dalla data di spedizione).

Deve darsi seguito al principio affermato da questa Corte alla stregua del quale l'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. contiene una specifica disciplina per la presentazione del ricorso per cassazione, che deroga alle norme che regolano, in via generale, la presentazione dell'impugnazione e dalla quale discende che il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale del riesame, deve essere presentato nella cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. (Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167).

Le modalità di deposito dell'impugnazione non sono, anche per i ricorsi in materia di sequestro probatorio, quelle recate dall'art. 582 cod. proc. pen. e solo nel caso in cui l'impugnazione (depositata presso altro ufficio giudiziario o inviata mediante raccomandata) giunga ugualmente presso la cancelleria del giudice competente a riceverla ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., entro il termine di legge, il ricorso deve intendersi tempestivamente presentato: ma tale evenienza, come anticipato, non ricorre nel caso in esame. 2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 7 luglio 2022 Il Consigliere latore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATI-0 E DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per vizio originario, relativo alla tempestività dell'impugnazione. L'inammissibilità, pertanto, deve essere dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.. Risulta che l'ordinanza impugnata è stata notificata agli odierni ricorrenti e al difensore il 9 maggio 2022 e che il ricorso, spedito con raccomandata il 18 maggio 2022 è pervenuto al Tribunale del Riesame il 27 maggio 2022. Rileva il Collegio che al ricorso proposto ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. si applicano le disposizioni di cui agli artt. 311, commi 2, 3 e 4 cod. proc. pen. (e non anche la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 311 cod. proc. pen.) con la conseguenza che il termine di proposizione del ricorso è quello di quindici giorni (il termine generale per il deposito degli atti di impugnazione avverso i provvedimenti camerali, decorrente dalla data di notifica) ma la regolarità del termine va verificata sul deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (e non dalla data di spedizione). Deve darsi seguito al principio affermato da questa Corte alla stregua del quale l'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. contiene una specifica disciplina per la presentazione del ricorso per cassazione, che deroga alle norme che regolano, in via generale, la presentazione dell'impugnazione e dalla quale discende che il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale del riesame, deve essere presentato nella cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167). Le modalità di deposito dell'impugnazione non sono, anche per i ricorsi in materia di sequestro probatorio, quelle recate dall'art. 582 cod. proc. pen. e solo nel caso in cui l'impugnazione (depositata presso altro ufficio giudiziario o inviata mediante raccomandata) giunga ugualmente presso la cancelleria del giudice competente a riceverla ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., entro il termine di legge, il ricorso deve intendersi tempestivamente presentato: ma tale evenienza, come anticipato, non ricorre nel caso in esame. 2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 7 luglio 2022 Il Consigliere latore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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